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Ordinanza — n. 22945/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court remands case to correct procedural defect by reclassifying appeal as opposition under Art. 667 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22945/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the Magistrate of Surveillance in Catania to correct a procedural defect. The defendant's lawyer filed a cassation appeal against an order partially confirming home detention restrictions, arguing violations of constitutional rights and the European Convention on Human Rights. The Court held that since the original order was issued without prior opposition, the subsequent appeal must be reclassified as an opposition to allow the lower court to review the decision in a participatory proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, c.p.p.; Art. 666, c.p.p.; Art. 568, comma 5, c.p.p.: When a cassation appeal is filed against a surveillance magistrate's order issued without prior opposition, the appeal must be reclassified as an opposition to preserve the right to a participatory review by the original judge.

Parole chiave

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procedural defect home detention reclassification of appeal magistrate of surveillance participatory proceeding favor impugnationis cassation remand misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 62, Legge 689/1981
Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 19 dicembre 2025, il Magistrato disorveglianza di Catania ha disposto, ai sensi dell’art. 62 legge 24 novembre 1981, n.
Art. 678, comma 1-bis, c.p.p.
689 del 1981 edell’art. 678, comma 1-bis, cod.
Art. 56, Legge 689/1981
Tuttavia, il mezzo non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato comeopposizione, per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, inapplicazione dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 2, comma 4, c.p.
150, eidentificate anzitutto nell’art. 20-bis cod.
Art. 667, comma 4, c.p.p.
a sua volta, stabilisce che, in questa materia, ilmagistrato di sorveglianza procede ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod.
Art. 666, c.p.p.
Art. 568, comma 5, c.p.p.
Tuttavia, il mezzo non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato comeopposizione, per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, inapplicazione dell'art. 568, comma 5, cod.
art. 589-bis cod. pen
689, laparziale conferma delle prescrizioni imposte ad Ahmed Ezzedini dalla sentenza del Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Siene del 6 giugno 2024, irrevocabile il 7 luglio 2024– con cui al medesimo, imputato del delitto di cui all’art. 589-bis cod. pen., era stataapplicata, ai sensi degli artt.
art. 20-bis cod. pen
150, eidentificate anzitutto nell’art. 20-bis cod. pen.
art. 666 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, ord., n. 40985 del 03/12/2025, Delibashi
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark
289058 - 01).In questo ambito – quando il giudice dell’esecuzione abbia reso il provvedimento deplano, ma anche lì dove abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase (v,fra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv.
Sez. U, ord., n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura
Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto Srl
Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016
271460 - 01; Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Rv.
Sez. 1, n. 33007 del 09/07/2013, Compagnone
Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, Africa
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Testo completo

al Magistrato di sorveglianza di CataniaUdita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Siani;Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini che ha chiesto ilrigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 19 dicembre 2025, il Magistrato disorveglianza di Catania ha disposto, ai sensi dell’art. 62 legge 24 novembre 1981, n. 689, laparziale conferma delle prescrizioni imposte ad Ahmed Ezzedini dalla sentenza del Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Siene del 6 giugno 2024, irrevocabile il 7 luglio 2024– con cui al medesimo, imputato del delitto di cui all’art. 589-bis cod. pen., era stataapplicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre, mesi sei direclusione, oltre alle statuizioni consequenziali, pena principale contestualmente sostituitacon la detenzione domiciliare sostitutiva per la stessa durata, da eseguirsi pressol’abitazione di residenza o di stabile dimora del condannato, in dispositivo individuata, conrichiamo alla motivazione, anche nell’abitazione del fratello, ubicata in Nantes, Francia, RueSt.

Jean de Luz, con obbligo di permanenza domiciliare dalle ore 18:00 alle ore 06:00 –eccettuando dalla conferma il luogo di esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva estabilendo doversi identificare tale luogo nella residenza italiana del condannato, ubicata inCaltagirone, alla Via Ponticello, n. 8.2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di Ezzedini chiedendol’annullamento, anche senza rinvio, dello stesso con ogni provvedimento consequenziale earticolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 62 legge n. 689 del 1981 edell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. e 7CEDU.La difesa osserva che le pene sostitutive introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, eidentificate anzitutto nell’art. 20-bis cod. pen. sono irrogate dal giudice della cognizione chetrae dall’ordinamento processuale e costituzionale la sua fonte di legittimazione, sicchéanche il potere del giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena illegale, per comeirrogata, è da ritenersi ammissibile nei limiti in cui non siano necessari nuovi apprezzamentidiscrezionali in ordine alla specie e alla durata della pena stessa e, in ogni caso, lacorrezione in peius non è ammissibile in mancanza di impugnazione del pubblico ministero:nel caso in esame, la pena sostitutiva, essendo stata fissata come esito del patteggiamentoratificato dal giudice della cognizione, non avrebbe potuto essere modificata in peggio, tantopiù che essa non era illegale.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 56 legge n. 689 del 1981e dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., in relazione all’art. 7 CEDU.Il ricorrente evidenzia che, innanzi al giudice della cognizione, era stata, anchemediante il deposito di una memoria, sottolineata la differenza di natura e di disciplinaesistente fra la misura alternativa della detenzione della detenzione domiciliare e la penasostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, con la meditata conclusione che le penesostitutive, ivi inclusa quella in esame, partecipano del denominatore comune delle misureregolate dall’art. 4 d.lgs. n. 38 del 2016, caratterizzate dal loro svolgersi nella comunitàesterna, di guisa che il condannato fruisce di margini più o meno estesi di libertà e vieneonerato di comportamenti positivi volti al suo reinserimento sociale: ebbene, il Magistrato disorveglianza, nell’emettere il provvedimento censurato, non ha tenuto conto della sollecitapossibilità di un intervento adeguatore, travolgendo le aspettative di vita del condannato.2.3.

Con il terzo motivo si prospettano la contraddittorietà e la manifesta illogicità dellamotivazione risultanti dal testo dell’ordinanza impugnata.Il giudice dell’esecuzione – sottolinea la difesa – ha mancato di tener conto che lamotivazione della sentenza che aveva ratificato l’accordo delle parti sulla pena avevaaffermato apertamente la possibilità che la pena sostitutiva fosse eseguita in altro Statodell’Unione Europea valorizzando il domicilio in Francia, quale luogo effettivo di abitazione,di cui dispone il condannato, in un luogo in cui egli e la sua famiglia erano inseriti, mentre ladecisione assunta con l’ordinanza impugnata ha allontanato Ezzedini dalla sua famiglia e hacompromesso gravemente il percorso di recupero del medesimo.3.

Il Procuratore generale ha prospettato il rigetto del ricorso, avendo il Magistrato disorveglianza modificato le prescrizioni della detenzione domiciliare sostitutiva restando nelbinario tracciato dall’art. 62 legge n. 689 del 1981 e giustificando la sua decisione di stabilirela sede dell’espiazione della detenzione domiciliare sostitutiva in Italia con una motivazionesenz’altro congrua.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il provvedimento impugnato è stato emesso dal Magistrato di sorveglianza per dareesecuzione alla suindicata sentenza di applicazione della pena concordata a carico diEzzedini alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva.Tale sentenza è stata trasmessa al Magistrato di sorveglianza dal competente Pubblicoministero per provvedere alla conferma e, ove necessario, alla modifica delle corrispondentiprescrizioni, ai sensi dell’art. 62 legge n. 689 del 1981.Come tale norma espressamente stabilisce, il magistrato di sorveglianza procede anorma dell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.L’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen. a sua volta, stabilisce che, in questa materia, ilmagistrato di sorveglianza procede ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.2.

Il rito disciplinato dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., prescrive che il giudicedell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblicoministero e notificata all'interessato.Avverso tale ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice ilpubblico ministero, l’interessato e il difensore, in tal caso procedendosi a norma dell'art. 666cod. proc. pen.Il provvedimento di conferma o modifica delle prescrizioni in tema di pene sostitutiveinerisce, dunque, a materia – quella dell’esecuzione delle pene sostitutive – annoveratadall’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., fra quelle in riferimento alle quali il magistrato disorveglianza procede con l’emissione dell’ordinanza, inaudita altera parte, ai sensi dell’art.667, comma 4, cod. proc. pen., salva la susseguente opposizione innescata da parte di chine abbia interesse.Secondo tale rito, i relativi provvedimenti vanno adottati dal giudice dell’esecuzione deplano, senza formalità e senza che venga fissata l'udienza di comparizione delle parti perl’espletamento del contraddittorio (v., con riguardo all’analogo caso della conversione dellepene pecuniarie, Sez. 1, ord., n. 40985 del 03/12/2025, Delibashi, Rv. 289058 - 01).In questo ambito – quando il giudice dell’esecuzione abbia reso il provvedimento deplano, ma anche lì dove abbia irritualmente anticipato il contraddittorio a tale prima fase (v,fra le altre, Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 - 01) – gli interessati possonoproporre solo opposizione innanzi allo stesso giudice dell’esecuzione, che dovrà peròtrattare le relative questioni in procedimento partecipato, regolato dalle forme dell'incidente diesecuzione, di cui all’art. 666 cod. proc. pen., previa convocazione delle parti e dei difensoriper un’udienza camerale.3.

Si rileva che, nel caso in esame, all’emissione del provvedimento in esame da partedel Magistrato di sorveglianza il 19 dicembre 2025 è seguito il ricorso per cassazione del 10gennaio 2026, senza il previo espletamento della fase di opposizione.Il Magistrato di sorveglianza ha, dunque, emesso l’ordinanza poi impugnata in questasede senza che si sia poi svolta la fase dell’opposizione.3.1. Il ricorso non può dare luogo all’esame delle sopra richiamate doglianze per laragione spiegata: se si procedesse in questa sede omisso medio, le parti resterebberoprivate della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell’originarioprovvedimento che, a differenza del giudice di legittimità, ha cognizione piena delladoglianza.3.2.

Tuttavia, il mezzo non va dichiarato inammissibile, ma va qualificato comeopposizione, per il principio di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, inapplicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dovendo ritenersi consentita laqualificazione dell’atto di impugnazione per la piena osservanza dell’indicato principiogenerale, di cui la norma pure citata costituisce espressione (Sez. U, ord., n. 45371 del31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 - 01; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre EmmeAuto Srl, Rv. 271460 - 01; Sez. 1, n. 38048 del 22/06/2016, Rv. 267643 - 01;

Sez. 1, n.33007 del 09/07/2013, Compagnone, Rv. 257006 - 01; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010,Mafrica, Rv. 248634 - 01), non apparendo consentaneo al principio stesso far discendere ladeclaratoria di inammissibilità dell’impugnazione dalla constatazione dell’erroneaqualificazione della medesima.3.3. Occorre, pertanto, qualificare il ricorso come opposizione e procedere allatrasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Catania affinché venga espletata lafase di opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. P.Q.MQualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistratodi sorveglianza di Catania.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO SIANI GIUSEPPE SANTALUCIA