Cassation court annuls appeal order due to manifest illogical contradiction between finding a criminal plot and denying its continuity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Milan Court of Appeal's order, which had rejected a request to apply the continuity rule between two fraud bankruptcy crimes. The defense argued the lower court contradicted itself by acknowledging a criminal plot while denying continuity based on a five-year gap. The court ruled that the order's reasoning was so illogical and contradictory that the judge's true intent could not be determined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, 671 c.p.p.; Art. 81 c.p.: When a court order contains a manifest illogical contradiction between its reasoning and its decision, the order must be annulled if the judge's true intent cannot be ascertained from the whole document.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o di Milano;udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per l'annullamentodell' ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione diGiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse di Luciano Rossi diapplicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze n. 5778 del2019 (irr. 7 novembre 2021) e n. 6007 del 2024 (irr. il 27 marzo 2025), concernenti il delittodi bancarotta fraudolenta commessi rispettivamente in data 24 luglio 2015 e in data 18dicembre 2020.2.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione Luciano Rossi, per il tramite deldifensore di fiducia, avv. Patrizia Gallino, deducendo con un unico articolato motivo, laviolazione delle disposizioni di cui agli artt. 125, 671, cod. proc. pen. e l’art. 81 cod. pen., permotivazione apparente nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa.Ad avviso della difesa, la motivazione dell’ordinanza impugnata è viziata da uninsanabile contrasto rispetto al dispositivo, atteso che pur affermando che l’istanza è fondatae meritevole di accoglimento, la rigetta; inoltre, si rileva che la Corte di appello di Milano,contraddittoriamente, da un lato riconosce l’esistenza del medesimo disegno criminoso sullabase di plurimi indici per poi negare il beneficio appigliandosi alla distanza temporale dicinque anni e alla genericità del fine.3.
Con requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, ha concluso perl’annullamento con rinvio.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato, ricorrendo un chiaro caso di manifesta illogicità dellamotivazione, oltre che di contraddittorietà della stessa.Nel provvedimento impugnato si afferma che l’istanza è meritevole di accoglimento allaluce dei plurimi indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e poi si nega il beneficioritenendo l’assenza della unicità del disegno criminoso, pur avendo poche righe sopraaffermatane la sussistenza; per poi concludere che i reati di bancarotta, pur omogenei, sonostati commessi a distanza di cinque anni tra loro e l’interesse a preservare il patrimonio è unmero fine generico.Nella fattispecie, trattandosi di provvedimento camerale, pur non essendo prospettabileun contrasto tra dispositivo e motivazione poiché in essi manca il dispositivo inteso comeracchiuso nell'intero contesto del provvedimento (Sez. 1, n. 11873 del 19/12/2014, dep.2015, Coruzzolo, Rv. 262885 - 01), deve in ogni caso rilevarsi l’impossibilità di comprendereil percorso argomentativo del giudice e soprattutto l’individuazione del tenore della decisione,se o no favorevole al ricorrente.Infatti, a differenza delle sentenze, per le quali, in caso di contrasto tra motivazione edispositivo, vige il principio della prevalenza di quest'ultimo, in tema di ordinanze e decretivale il principio secondo cui occorre stabilire quale sia stata l'effettiva volontà del giudice,così come emerge dal provvedimento globalmente considerato nell'insieme di motivazione edispositivo. (Sez. 1, n. 754 del 27/01/1999, Orioli, Rv. 212750 - 01).
Nella fattispecie questaoperazione interpretativa non risulta possibile.2. Per le ragioni anzidette, il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovoesame dell’istanza. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO GIUSEPPE SANTALUCIA