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Sentenza — n. 22920/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution judge's sentence for choosing wrong base penalty in continued crimes calculation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22920/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order regarding the recalculation of the sentence for continued crimes. The public prosecutor argued the judge erred by selecting the lighter of two convictions as the base penalty instead of the heavier one. The court ruled that the judge violated procedural law by failing to identify the most severe penalty as the foundation for applying the continuation increases.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 187 d.lgs. 271/1989: When determining a sentence for continued crimes, the execution judge must select the most severe penalty from the separate judgments as the base, not an arbitrary or lighter one.

Parole chiave

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continued crimes sentence calculation execution judge most severe penalty procedural violation Cassation annulment base penalty errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre avversol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, qualegiudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina dellacontinuazione ex art. 671 cod.
Art. 187 d.lgs. n. 271 del 1989
271 del 1989.Il giudice dell’esecuzione ha errato nell’effettuare il calcolo della pena rideterminataa seguito del riconoscimento della continuazione, avendo assunto come pena base, inviolazione del disposto di cui all’art. 187 d.lgs.
Art. 81 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre avversol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, qualegiudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina dellacontinuazione ex art. 671 cod.
artt. 671 cod. proc. pen
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013
Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010
Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009
248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano,Rv.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
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Testo completo

elli Eleonora nata a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 03/07/1981avverso l'ordinanza del 03/11/2025 del GIP TRIBUNALE di Bariudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, che haconcluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.RITENUTO IN FATTO1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari ricorre avversol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, qualegiudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina dellacontinuazione ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell’interesse di Eleonora Cristantielli,con riguardo ai reati di cui alle seguenti pronunce:

a) sentenza del Tribunale di Bari,emessa in data 27 novembre 2023, irrevocabile il 20 maggio 2025, di condanna alla penadi anni tre di reclusione ed € 1.000 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1n. 2 cod. pen.;

b) sentenza del G.I.P. del Tribunale di Bari, emessa in data 29 novembre2023, irrevocabile il 01 luglio 2025, di condanna alla pena di anni due e mesi quattro direclusione ed € 1.000 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod,pen, e 110, 582, 585 cod. pen.Il Giudice dell'esecuzione, evidenziando la sussistenza del medesimo disegnocriminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni tre direclusione ed € 1.800 di multa, sulla base del seguente calcolo: pena base anni due e mesiquattro di reclusione ed € 1.000 di multa (di cui alla sentenza sub 2), aumentata di mesiotto di reclusione ed € 800 di multa per la continuazione con il reato giudicato con lasentenza sub 1) – già operata la riduzione di un terzo.2La parte pubblica ricorrente denuncia violazione di legge per erroneaapplicazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 d.lgs. n. 271 del 1989.Il giudice dell’esecuzione ha errato nell’effettuare il calcolo della pena rideterminataa seguito del riconoscimento della continuazione, avendo assunto come pena base, inviolazione del disposto di cui all’art. 187 d.lgs. n. 271 del 1989, quella inflitta con lasentenza sub 2), pari ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa,anziché la più grave pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa, inflitta con lasentenza sub 1).3.

Il sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, intervenuto conrequisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnataordinanza.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere attestato la sussistenza dei presuppostiper riconoscere la continuazione tra i reati commessi da Eleonora Cristantielli ed accertaticon le sentenze indicate nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., ha proceduto alladeterminazione della pena sulla base di un computo viziato.In specie, ha individuato la pena base sulla quale applicare gli aumenti in quella dianni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 di multa, inflitta con la sentenza sub b),in luogo di quella di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa irrogata con la sentenzasub a), così violando il combinato disposto di cui agli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp.individuato in quello per cui è stata inflitta la più grave condanna.La fondatezza del vizio denunciato in ricorso comporta l’annullamentodell’impugnata ordinanza.3.

Giova anche ricordare che il giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio, dovràprocedere al necessario scorporo dei reati oggetto della sentenza sub b), che ha adoggetto più violazioni già unificate nel medesimo giudizio, secondo i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione che debba procederealla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati consentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen.,deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito incontinuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena comedeterminata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per ireati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base delnuovo computo» (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030;

Sez. 1,n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, Di Stefano,Rv. 245987).Il giudice del rinvio dovrà, inoltre, determinare gli aumenti per la continuazione inmodo distinto per ciascun reato satellite e darne adeguata motivazione, secondo il principioaffermato dalle Sezioni Unite Pizzone (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269), secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anchecalcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite; ilgrado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità degli aumenti e devecomunque consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, deilimiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e il divieto di surrettizia applicazione di un cumulomateriale.4.

Le ragioni che si sono esposte impongono l'annullamento dell'ordinanzaimpugnata, con il conseguente rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diBari, affinché proceda, in diversa persona fisica, ad un nuovo esame che tenga conto deiprecedenti rilievi. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione del trattamentosanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari - Ufficio GIP.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA SERENA CURAMI GIUSEPPE SANTALUCIA