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Sentenza — n. 22865/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22865/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22865/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato a MILANO il 12/04/1996 avverso l'ordinanza del 17/12/2025 del TRIBUNALE di Pavia Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto l'annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2025 il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata in data 31 ottobre 2025 nell'interesse di Nicholas Sorce avente ad oggetto la rideterminazione della pena inflitta con sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 4 ottobre 2023, irrevocabile il 22 ottobre 2025.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 22865/2026 — snpen · Corte di Cassazione: L'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di Nicholas Sorce ha ad oggetto la rideterminazione della pena inflitta al ricorrente con sentenza del Tribunale di Pavia del 4 ottobre 2023, irrevocabile il 22 ottobre 2025. La richiesta è stata motivata con l'affermazione della intervenuta condanna di Sorce anche in relazione ad un reato (quello di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 di cui al capo A)) in concreto contestato al solo coimputato Giovanni Sor 2 c-7All'odierno ricorrente è stato contestato il solo reato di cui al capo B), mentre al coimputato Giovanni Sorce sono stati contestati i reati di cui ai capi A) e B).

Parole chiave

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adeguamento della pena recidiva nell'infrazione errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale esecuzione della pena detentiva sostitutiva remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Il riferimento omogeneo (per entrambi gli imputati) ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

ato a MILANO il 12/04/1996 avverso l'ordinanza del 17/12/2025 del TRIBUNALE di Pavia Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola che ha chiesto l'annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 dicembre 2025 il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata in data 31 ottobre 2025 nell'interesse di Nicholas Sorce avente ad oggetto la rideterminazione della pena inflitta con sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 4 ottobre 2023, irrevocabile il 22 ottobre 2025.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Nicholas Sorce, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale ha promiscuamente eccepito i vizi di motivazione illogica e violazione di legge. L'istanza originaria ha tratto origine dalla circostanza che il giudice della cognizione, nella determinazione del trattamento sanzionatorio da infliggere al ricorrente, ha ritenuto il vincolo della continuazione tra due reati di cui ai capi A) e B) della rubrica, nonostante fosse stato contestato a Sorce il solo reato di cui al capo B).

La deduzione, specificamente sottoposta al giudice dell'esecuzione, ha trovato una risposta illogica, essendo stata comparata nel provvedimento impugnato la posizione del ricorrente con quella di altro coimputato al quale, tuttavia, era stata contestata (e riconosciuta) l'aggravante della recidiva. Pertanto, le posizioni dei due imputati non avrebbero potuto essere paragonate in funzione della esatta individuazione del trattamento sanzionatorio che ha incluso, quanto al ricorrente, una porzione di pena riferita ad un reato non contestato 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Pavia in funzione di giudice dell'esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. L'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di Nicholas Sorce ha ad oggetto la rideterminazione della pena inflitta al ricorrente con sentenza del Tribunale di Pavia del 4 ottobre 2023, irrevocabile il 22 ottobre 2025. La richiesta è stata motivata con l'affermazione della intervenuta condanna di Sorce anche in relazione ad un reato (quello di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 di cui al capo A)) in concreto contestato al solo coimputato Giovanni Sor 2 c-7All'odierno ricorrente è stato contestato il solo reato di cui al capo B), mentre al coimputato Giovanni Sorce sono stati contestati i reati di cui ai capi A) e B).

La richiesta è stata argomentata, fondamentalmente, richiamando il passaggio della sentenza di merito nel quale è stato affermato che «si stima equa, ritenuta la continuazione per la natura e cronologia dei fatti, una pena per Sorce Giovanni di anni tre, mesi sei e giorni dieci di reclusione e per Sorce Nicholas di anni tre e giorni dieci di reclusione». A fronte di tale prospettazione, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che ogni imputato sia stato ritenuto responsabile del reato a lui ascritto e che alcun elemento della motivazione della sentenza di condanna (confermata in appello) consenta di affermare che il ricorrente sia stato giudicato colpevole (con irrogazione del conseguente trattamento sanzionatorio) anche per il reato di cui al capo A).

A conforto della propria conclusione, ha richiamato il contenuto della motivazione della sentenza di condanna alla quale, per giungere a conclusioni diverse, ha fatto riferimento anche il ricorrente, evidenziando come il diverso trattamento sanzionatorio nei confronti di Giovanni Sorce sia stato determinato per effetto della contestata recidiva reiterata. Tuttavia, proprio tale assunto contrasta, come rilevato dal giudice dell'esecuzione, con il contenuto oggettivo della sentenza di condanna dalla quale non risulta, in alcun modo, che si sia tenuto conto della recidiva nella quantificazione della pena.

La recidiva, pur contestata, non ha operato alcun concreto effetto nel caso di specie in quanto, pur non essendo stata concretamente esclusa, neppure vi è un minimo elemento nella motivazione della sentenza di condanna di primo grado dal quale desumere che la circostanza abbia avuto concreta applicazione, né vi è un riferimento ad un eventuale giudizio di comparazione con le attenuanti. La sentenza ha avuto ben presente che i due imputati rispondevano di reati distinti e separati: Giovanni per reati in concorso, Nicholas del solo capo B); per il capo C) sono stati assolti entrambi.

Il riferimento omogeneo (per entrambi gli imputati) ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., senza distinzione di sorta e la mancata esplicitazione dell'aumento per la recidiva, integrano elementi tali da consentire di affermare che la pena per Nicholas è stata quantificata per il solo reato contestatogli e per Giovanni per entrambi. Affinché possa ritenersi operante la recidiva, occorre che la stessa abbia avuto concreta applicazione, anche solo mediante il giudizio di comparazione con le attenuanti; circostanza che non ricorre nel caso di specie. 3In assenza di qualsiasi elemento concreto che possa fare ritenere che il giudice della cognizione abbia applicato l'aggravante della recidiva, deve escludersi che il giudice della cognizione ne abbia tenuto conto in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio che è stato quantificato, per ogni imputato, in considerazione dei reati a ciascuno contestati.

3. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.ML3C arrDepositata in Canceiieria oggi .. 5 . ... ... Roma, lì ......... ..11.1 IZIARIO IL:FUNZIONA ARTO E... FUN ZION RMar i 3