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Sentenza — n. 22863/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22863/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22863/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Tribunale per i minorenni di Bari del 7 febbraio 1994, irrevocabile il 2 marzo 1994 per il reato di cui all'art. 624 cod. pen. commesso a Trinitapoli 1'8 ottobre 1993; Tribunale per i minorenni di Bari del 1° luglio 1999, irrevocabile 1'8 ottobre 2001, per i reati di cui agli artt. 628 e 648 commessi a Trinitapoli il 10 maggio 1994;

Regesto Legislator

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art. 624 cod. pen, art. 628 cod. pen, art. 629 cod. pen, art. 337 cod. pen, artt. 671 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22863/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Tribunale di Foggia del 5 dicembre 2005, irrevocabile il 13 marzo 2012, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. commesso a Foggia il 16 agosto 2003. Il giudice dell'esecuzione ha messo in evidenza il lungo lasso temporale nel corso del quale sono stati commessi i reati di cui alle predette decisioni segnalando anche il periodo di tempo decorso tra un reato e l'altro, in uno con la disomogeneità dei beni giuridici tutelati dalle disposizioni violate e la mancanza di elementi concreti dai quali desumere l'unitarietà della spinta criminale iniziale, dovendosi, piuttosto, ricavare la propensione del ricorrente alla devianza.

Parole chiave

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reati contro il patrimonio reiterazione di reati penali concorso materiale di reati altri capi d'accusa sanzioni pecuniarie confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 624 cod. pen
Tribunale per i minorenni di Bari del 7 febbraio 1994, irrevocabile il 2 marzo 1994 per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.
art. 628 cod. pen
Tribunale di Trani dell'8 ottobre 1999, irrevocabile il 16 giugno 2005, per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 629 cod. pen
Tribunale di Foggia dell'8 ottobre 1999, irrevocabile il 28 giugno 2006, per i reati di cui all'art. 629 cod. pen.
art. 337 cod. pen
Tribunale di Foggia del 24 maggio 2000, irrevocabile il 27 aprile 2001, per i reati di cui all'art. 337 cod. pen.
artt. 671 cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo, con il quale ha eccepito violazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod.
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Testo completo

nato a TRINITAPOLI il 31/08/1976 avverso l'ordinanza del 07/10/2025 del GIP TRIBUNALE di Trapani Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore c),RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 ottobre 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato presentata nell'interesse di Giuseppe Gallone in relazione alle seguenti sentenze:

1. Tribunale per i minorenni di Bari del 7 febbraio 1994, irrevocabile il 2 marzo 1994 per il reato di cui all'art. 624 cod. pen. commesso a Trinitapoli 1'8 ottobre 1993;

2. Tribunale per i minorenni di Bari del 1° luglio 1999, irrevocabile 1'8 ottobre 2001, per i reati di cui agli artt. 628 e 648 commessi a Trinitapoli il 10 maggio 1994;

3. Corte di appello di Bari del 16 novembre 2001, irrevocabile il 4 giugno 2003, per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. commessi a Trinitapoli il 23 ottobre 1999;

4. Tribunale di Trani dell'8 ottobre 1999, irrevocabile il 16 giugno 2005, per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. commesso a Barletta il 28 ottobre 1996;

5. Corte di appello di L'Aquila del 17 luglio 2002, irrevocabile il 5 maggio 2004, per il reato di cui all'art. 624 cod. pen. commesso a L'Aquila il 1° gennaio 1998;

6. Tribunale di Foggia dell'8 ottobre 1999, irrevocabile il 28 giugno 2006, per i reati di cui all'art. 629 cod. pen. ed altri in materia di armi, commessi a Margherita di Savoia il 26 giugno 2003;

7. Tribunale di Foggia del 4 luglio 1996, irrevocabile il 27 luglio 1996, per i reati di cui agli artt. 337 e 341 cod. pen. commessi a Trinitapoli il 27 giugno 1996;

8. Tribunale di Foggia del 24 maggio 2000, irrevocabile il 27 aprile 2001, per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. commessi a Trinitapoli il 12 luglio 1998, 12 aprile 1998 e 18 luglio 1998;

9. Tribunale di Foggia del 5 dicembre 2005, irrevocabile il 13 marzo 2012, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. commesso a Foggia il 16 agosto 2003. Il giudice dell'esecuzione ha messo in evidenza il lungo lasso temporale nel corso del quale sono stati commessi i reati di cui alle predette decisioni segnalando anche il periodo di tempo decorso tra un reato e l'altro, in uno con la disomogeneità dei beni giuridici tutelati dalle disposizioni violate e la mancanza di elementi concreti dai quali desumere l'unitarietà della spinta criminale iniziale, dovendosi, piuttosto, ricavare la propensione del ricorrente alla devianza.

22. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo, con il quale ha eccepito violazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen. e vizio di motivazione illogica. I reati per i quali sono state riportate le condanne hanno natura omogenea, con particolare riferimento a quelle di cui ai nn. 1), 2), 4 ) e 7). Per alcuni di essi rileva che, in sede di cognizione, è stato già riconosciuto il vincolo della continuazione. Risultano pretermessi, dunque, gli elementi desumibili dalle sentenze di condanna in punto di unitarietà del disegno criminoso, con particolare riferimento a quelle per i reati di cui ai nn.

1) e 2). In tal senso depongono alcuni passaggi contraddittori dell'ordinanza impugnata espressamente richiamati in ricorso. Infine, contesta il mancato riconoscimento parziale della continuazione, quanto meno con riferimento ai reati contro il patrimonio.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. In data 7 aprile 2026 il difensore del ricorrente ha fatto pervenire note conclusive con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere rilevata la tardività delle note conclusive depositate il 7 aprile 2026 nell'interesse del ricorrente essendo intervenuto detto deposito oltre il termine previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. La motivazione dell'ordinanza impugnata, pur sintetica, illustra, in termini completi, le ragioni poste a fondamento della decisione e rinvenibili, essenzialmente, nella disomogeneità dei beni giuridici tutelati dalle norme violate (circostanza che mal si concilia con la medesimezza del disegno criminoso) e nel fatto che alcuni tra i reati commessi dal ricorrente sono il frutto di decisioni chiaramente estemporanee e determinate da situazioni contingenti. In particolare, sIntende fare riferimento ai reati di cui all'art. 337 cod. pen. In termini ineccepibili, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha calibrato la propria decisione valutando la configurabilità dell'unicità del disegno criminoso a partire dall'ottobre 1993 (epoca alla quale risale la commissione del primo reato) 3• • fino all'agosto 2003 (epoca di commissione dell'ultima violazione) segnalando come tra un reato e l'altro siano decorsi uno o più anni, ad eccezione dei reati di cui alle sentenze sub 1), 2) 4) e 7) per i quali ha, comunque, evidenziato la distanza temporale e la impossibilità di ravvisare l'unicità della spinta criminosa originaria.

L'ordinanza impugnata, così strutturata, risulta conforme all'orientamento reiteratamente ribadito da questa Corte secondo cui «in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).

Proprio alla propensione alla devianza ha fatto riferimento il giudice dell'esecuzione. A fronte della motivazione, il ricorso propone censure inidonee ad individuare violazioni di legge ovvero decisivi profili di manifesta illogicità della motivazione, neppure laddove viene segnalata la formulazione della domanda originaria con riferimento a due gruppi di reati, uno riferito ai reati contro il patrimonio e l'altro a due delitti di resistenza a un pubblico ufficiale. Si tratta di prospettazione congruamente disattesa dal giudice adito che ha logicamente fatto riferimento a una spinta criminosa estemporanea (tenuto conto della particolare natura di alcuni dei reati commessi) e, in assenza di elementi univoci desumibili dalle sentenze di condanna (neppure indicati specificamente in occasione del ricorso per cassazione), ha escluso la richiesta di unificazione.

3. Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

O UJ P.Q.M