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Sentenza — n. 22794/2026 — snpen Generato dall'IA

Court annuls preliminary order for extortion due to insufficient evidence and lack of specific reasoning regarding violence and threats.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22794/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the preliminary order issued by the Palermo Review Tribunal regarding charges of aggravated extortion. The prosecution argued that evidence from a justice collaborator and intercepted conversations proved the defendant managed illegal lottery operations using violence and threats. The Court rejected this, finding the order lacked sufficient external corroboration for the alleged violent conduct and failed to clearly explain how the intercepted statements demonstrated the defendant's specific role in extortion.

Regesto Legislator

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Art. 187, Art. 188 c.p.p.; The preliminary order must contain specific and sufficient reasoning linking intercepted evidence to the defendant's role in extortion, including proof of violence or threats, otherwise it is annulled for lack of motivation.

Parole chiave

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preliminary order annulment extortion by violence insufficient evidence lack of motivation intercepted conversations justice collaborator review tribunal estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 187 c.p.p.
Art. 188 c.p.p.
Art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diPalermo, competente ai sensi dell'art. 309, co.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleriaper gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA MATTEI MONICA BONI
art. 192 cod. pen
I detti indizi, pertanto, non devono esserevalutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito,dall'art. 192 cod. pen.
art. 309,comma 7 cod. proc. pen
P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diPalermo, competente ai sensi dell'art. 309, co.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35608 del 5.9.2025
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Testo completo

riesame di Palermoudita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, laquale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;sentito l' avv. Gentile Serena, la quale ha chiesto l'annullamento della impugnataordinanzaRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 27 novembre 2025, il Tribunale del riesame diPalermo decideva in sede di rinvio, a seguito di annullamento disposto dallaCorte di cassazione di precedente provvedimento dello stesso Tribunale,sull’istanza proposta da Pozzi Pietro avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Palermo del 14 febbraio 2025.Al fine di una migliore comprensione, si rappresenta che l'annullamentodisposto da questa Corte riguardava plurimi capi di incolpazione e che, all’esitodel rinnovato giudizio cautelare, il Tribunale del riesame annullava l’ordinanzaimpugnata limitatamente al delitto contestato al capo 19), costituito da unepisodio di estorsione aggravata, mentre confermava, nel resto, l’ordinanzaimpugnata.Più in particolare, per quanto oggi di interesse, l’ordinanza confermava lamisura cautelare anche in relazione al reato di cui al capo 20) costituito da unaipotesi di estorsione in continuazione, contestata all’odierno ricorrente inconcorso con Marino Leonardo e Pellitteri Carlo, perché con violenze e minacce,costringevano i titolari di esercizi commerciali siti in Palermo, nel quartiere diBorgo Vecchio, ad acquistare quotidianamente i biglietti della riffa, al fine diprocurare per sé e per il sodalizio mafioso un ingiusto profitto con altrui danni.Con l’aggravante di aver agito avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-biscod. pen. e al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stessoarticolo.Il Tribunale riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza.

Menzionava, inproposito, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, Filippo Di Marco, ilquale aveva riferito in ordine al sorteggio non autorizzato costituito dalla c.d.riffa, affermando che l’acquisto dei biglietti era imposto e che il provento dellevendite, raccolto da tale Carletto, all’uopo delegato, veniva consegnato aLeonardo Marino e confluiva nelle casse della famiglia mafiosa.Individuava un forte elemento di riscontro alla dichiarazione delcollaboratore, nella conversazione intercettata il 30.3.2022 tra l’odiernoricorrente, Pozzi, e Stefano Comandè, nel corso della quale Pozzi riferiva al suointerlocutore che, il delegato alla riscossione del denaro, il menzionato Carletto,avrebbe svolto l’attività senza ricevere compenso, in modo da ripagare undebito.

Ulteriore riscontro veniva individuato in una conversazione del giornosuccessivo, nella quale Pozzi avrebbe menzionato espressamente la naturadell’attività illecita, affermando, nell’ambito di una frase, “...ora io gli dico a chideve fare l’estorsione? ...”. Sulla base di tali elementi il Tribunale del riesameriteneva che fosse proprio l’odierno ricorrente a gestire lo svolgimento delsorteggio illecito, in relazione al quale emanava direttive.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente limitatamente al capo 20).

Osserva che questa Corte, nella sentenza dirinvio, in relazione a detto capo di incolpazione, aveva rilevato che l’ordinanzaimpugnata:non illustrava le ragioni che avrebbero spiegato il ruolo attivo assunto daPozzi nella gestione della riffa;non illustrava gli elementi costituitivi del reato di estorsione non essendovialcun riferimento all’utilizzo di violenze o minacce ai danni degli esercenti percostringerli ad acquistare i biglietti;non illustrava le ragioni per le quali aveva ritenuto intrinsecamentedichiarazioni etero accusatorie di questi sia in relazione al ruolo assunto da Pozzi,sia in relazione alle violenze e minacce poste in essere ai danni dei commercianti.Evidenzia che, anche nella ordinanza oggi impugnata, non vengono colmatele lacune motivazionali rappresentate dalla Corte in quanto le intercettazioniriportate non illustrano le condotte caratterizzanti il delitto di estorsione, nonevidenziano un ruolo attivo di Pozzi, non costituiscono riscontro alle dichiarazionidel propalante, la cui attendibilità intrinseca non viene valutata.Alla luce dei motivi esposti chiede, quindi, l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.3.

Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso. Ha osservato che, trattandosi di procedimento cautelare, sono sufficientigli elementi indicati e che il Tribunale del riesame ha indicato i riscontriindividualizzanti nelle due conversazioni intercettateCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Deve premettersi che la sentenza delle Sez. U., n. 11 del22/3/2000, Rv. 215828-01, ha affermato che «In tema dimisure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso percassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, inrelazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti chead esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità delquadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie. [...].»Quanto alla nozione di gravi indizi di colpevolezza questa Corte(Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025, Ziino, Rv. 287532 – 01;Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, TIganciuc, Rv. 284299 – 02;

Sez. 4,n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683) ha più volte chiaritoche la stessa non è omologa a quella che qualifica lo scenarioindiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza nel procedimentoprincipale. Al fine dell'adozione della misura, invero, è sufficientel'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare ungiudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato inordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono esserevalutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito,dall'art. 192 cod. pen. proc., comma 2.3.

Nel caso specifico, come già detto, la sentenza della Sez. 5 diquesta Corte, n. 35608 del 5.9.2025, aveva annullato con rinviol’ordinanza del GIP di Palermo del 14.2.2025 con la quale era stataapplicata all’odierno ricorrente la misura cautelare della custodia incarcere in relazione, tra gli altri, al reato di cui al capo 20)dell’incolpazione provvisoria.In particolare, la sentenza rescindente evidenziava che:- il Collegio del riesame, nel richiamare le conversazioniintercettate, non aveva spiegato le ragioni per cui esse avrebberoevidenziato un ruolo attivo del Pozzi nella gestione della riffa;- non aveva evidenziato gli elementi caratterizzantil’estorsione ai danni dei gestori degli esercizi commerciali siti nellapiazza di Borgo Vecchio, non essendovi alcun riferimento all’utilizzo diviolenze o minacce per imporre loro l’acquisto dei numeri;- quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia DiMarco, il quale ha riferito che il Pozzi si occupava della gestione di taledel collaborante senza tuttavia rinvenire riscontri idonei ad attribuirecapacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordineall'attribuzione della condotta incriminata all’indagato, né all’utilizzo diviolenze o minacce ai danni dei commercianti al fine di costringerli adacquistare i numeri della riffa.Tali lacune non sono state colmate.Il Tribunale del riesame ha riportato le dichiarazioni delcollaboratore Di Marco, il quale aveva riferito “del sorteggio nonautorizzato, detto “riffa”, spiegando che l’acquisto dei biglietti eraimposto, che i proventi confluivano nella cassa della famiglia mafiosae che il denaro raccolto dall’apposito delegato (Carletto) venivaconsegnato a Leonardo Marino”.

Tuttavia, non ha risposto in manieraesaustiva alle indicazioni della Corte in ordine alla individuazione deiriscontri esterni alla dichiarazione eteroaccusatoria del collaboratore.Ed infatti, non si comprende dal tenore delle conversazioni captate,invero piuttosto confuse, né vengono illustrate nella ordinanza, leragioni per le quali dalle intercettazioni si trarrebbero elementi diriscontro in ordine al ruolo gestorio assunto da Pozzi. Con riferimentoalla captazione del 30 marzo 2022, si tratta di frasi che,autonomamente assunte, non sono con immediatezza indicative di unruolo particolare assunto dal ricorrente e, quindi, tali da renderesuperflua una funzione esplicativa dell’ordinanza impugnata.Neanche è stato chiarito da quali elementi si trae la prova deglielementi costitutivi del delitto contestato ovvero della violenza ominaccia utilizzata per indurre i commercianti all’acquisto dei biglietti.L’unico elemento dotato di una certa capacità suggestiva è il richiamoalla condotta estorsiva, laddove Pozzi domanda:

“ma non per me...luidice che gliene hanno dati a lui e per me e ora io gli dico a chi devefare l’estorsione?”. Tuttavia, in assenza di chiarimenti in ordine alcontesto, al ruolo dell’indagato e alle stesse modalità della condotta,deve ritenersi che la frase, già oscura, rimanga poco significativa e lamotivazione dell’ordinanza ancora astratta sui punti segnalati dallasentenza rescindente.Alla luce di quanto esposto, l’ordinanza deve essere annullata conriferimento al capo 20) dell’imputazione con trasmissione per nuovogiudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 309,comma 7 cod. proc. pen. perché colmi le lacune motivazionali inrelazione ai profili evidenziati dalla sentenza rescindente della Sez. 5,n. 35608 del 5.9.2025.Deve mandarsi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diPalermo, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleriaper gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA MATTEI MONICA BONI