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Sentenza — n. 22786/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls execution order for illegal accessory penalty of legal disqualification from public offices due to insufficient prison term.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22786/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order declaring the request inadmissible. The appellant, Calogero Bona, argued that the accessory penalty of legal disqualification from public offices was incorrectly applied because his sentence was only four years and two months, whereas the law requires at least five years. The court ruled that the lower court confused the specific conditions for this penalty, leading to the annulment of the erroneous accessory sanction.

Regesto Legislator

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Art. 32 cod. pen.; Art. 28 cod. pen.: The accessory penalty of legal disqualification from public offices is only applicable to sentences of life imprisonment or imprisonment for at least five years; applying it to a shorter term constitutes an illegal penalty that must be removed ex officio.

Parole chiave

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accessory penalty legal disqualification public offices imprisonment term execution order statutory interpretation ex officio removal restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 32 cod. pen.
917/2022 dell’1giugno 2022 dello stesso Tribunale della pena accessoria dell’interdizione legale per ladurata della pena principale, ex art. 32 cod. pen..2.
Art. 28 cod. pen.
Art. 111 Cost.
art. 32 cod. pen
917/2022 dell’1giugno 2022 dello stesso Tribunale della pena accessoria dell’interdizione legale per ladurata della pena principale, ex art. 32 cod. pen..2.
artt. 32 cod. pen
nonché vizio dimotivazione in relazione agli artt. 32 cod. pen.
art. 28 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato
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Testo completo

Agrigento.Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, dott. Gaspare Sturzo, chechiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza, presentatanell’interesse di Calogero Bona, volta ad ottenere l’elisione dalla sentenza n. 917/2022 dell’1giugno 2022 dello stesso Tribunale della pena accessoria dell’interdizione legale per ladurata della pena principale, ex art. 32 cod. pen..2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso, tramite il difensore di fiducia, Bona,deducendo inosservanza o erronea applicazione dell’art. 32 cod. pen. nonché vizio dimotivazione in relazione agli artt. 32 cod. pen. e 111 Cost.Il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente argomentato in ordine all’interdizione,temporanea o perpetua, dai pubblici uffici, sulla cui applicazione nulla era stato eccepito.Invero, con l’istanza introduttiva veniva chiesta l’elisione della sola sanzione accessoriadell’interdizione legale ex art. 32 cod. pen., rilevando che la stessa consegue a condannaalla pena dell’ergastolo o della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, mentre,nel caso in esame, il ricorrente era stato condannato alla pena della reclusione per anniquattro e mesi due.Il difensore insiste, pertanto, per l’annullamento con o senza rinvio dell’impugnataordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.Il Giudice dell’esecuzione, nel dichiarare inammissibile l’istanza della difesa finalizzataall’elisione dalla summenzionata sentenza di condanna dell’interdizione legale, confondedetta pena accessoria prevista dall’art. 32 cod. pen., che consegue alla condannaall’ergastolo (primo comma) o alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore acinque anni (terzo comma), quest’ultima comportante detto stato per la durata della pena,con l’interdizione dai pubblici uffici disposta dalla stessa condanna, in relazione alla qualecon l’incidente di esecuzione nulla era stato chiesto.Ne costituisce riprova il fatto che detto Giudice distingua tra “interdizione legale daipubblici uffici” perpetua o temporanea e sottolinei come quest’ultima possa avere una duratanon inferiore a un anno né superiore a cinque, come previsto appunto dal quinto commadell’art. 28 cod. pen..Diversamente, alla condanna di anni quattro e mesi due di reclusione inflitta dallasentenza del Tribunale di Agrigento e confermata dalla Corte di appello di Palermo conpronuncia irrevocabile in data 20 settembre 2025, ai sensi dell’art. 32 cod. pen. non potevaconseguire, come invece disposto dallo stesso Tribunale, la pena accessoriadell’interdizione legale per la durata della pena principale, che consegue, ai sensi dell’art. 32,terzo comma, cod. pen. ad una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore acinque anni.2.

Trattandosi, quindi, di pena accessoria illegale, si impone l’annullamento senza rinviodell’ordinanza impugnata relativamente alla stessa, che va, pertanto, eliminata.A tale riguardo, va evidenziato che l'illegalità della pena accessoria erroneamenteapplicata è, comunque, rilevabile d'ufficio anche nel caso di inammissibilità del ricorso (Sez.4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 - 02). P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla pena accessoriadell'interdizione legale, che elimina.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO MONICA BONI