Italian Supreme Court allows cassation appeal against correction order omitting mandatory asset confiscation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a lower court's correction order that failed to rule on mandatory asset confiscation. The appellant argued that omitting this essential element required a full appeal rather than a mere correction of material errors. The court agreed, holding that adding a new statutory confiscation order alters the essential content of the original judgment, thus falling outside the scope of Article 130 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 cod. proc. pen.; The correction procedure for material errors cannot be used to add autonomous statutory provisions like mandatory asset confiscation, as this alters the essential content of the original decision and requires a full appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ello di Genova.Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, che chiedela declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1.Con sentenza del 12 novembre 2024, la Corte d’appello di Genova confermava lapronuncia di condanna, per quanto di rilievo in questa sede, di Fran Gjonaj per corruzione ecessione di sostanze stupefacenti. Con l’ordinanza in epigrafe la stessa Corte d’appello, ha disposto la correzione di treerrori materiali, contenuti nel dispositivo della predetta sentenza, relativi all’autoritàgiudiziaria di primo grado, indicata nel Tribunale di Imperia invece che nel G.i.p. delTribunale di Imperia, alla data della sentenza del primo Giudice, indicata nel 21 ottobre 2022invece che nel 20 gennaio 2022, e, infine, alla mancata disposizione con la pronuncia dicondanna della confisca della somma di denaro oggetto di sequestro.
2. Avverso il provvedimento di correzione ha proposto ricorso per cassazione FranGjonaj, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 130 cod. proc. pen.Rammenta la difesa come nella giurisprudenza di legittimità sia costante l’affermazionedel principio in base al quale è abnorme l’ordinanza con cui il giudice della cognizione, dopoavere omesso di disporre con la sentenza di condanna sulla confisca obbligatoria dei benisottoposti a sequestro vi provveda con la procedura di correzione. Rileva che, invero, lastatuizione di confisca – a differenza delle imprecisioni in relazione alle quali correttamenteveniva disposta la correzione - è elemento estraneo alla ratio decidendi e incidente su unelemento essenziale del provvedimento, non in meri termini esplicativi ma integrativi.
Insiste,quindi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata in relazione a tale profilo.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.1.1. È principio consolidato che è abnorme l'ordinanza con cui il giudice, avendoomesso di disporre con la sentenza di condanna la confisca obbligatoria dei beni sottoposti asequestro preventivo, provveda in merito utilizzando il procedimento per la correzione dierrori materiali (Sez. 1, n. 43521 del 19/09/2013, Strangio, Rv. 257039); e che all'omessapronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in casodi formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen.,specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez. 6, n. 52007del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578).Si evidenzia, del tutto condivisibilmente, nella pronuncia di questa Sezione, n. 43113del 13/07/2017, La Torre, non massimata, che: - alla procedura di correzione di erroremateriale, prevista all'art. 130 cod. proc. pen. in riferimento a sentenze, ordinanze e decreti"inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione noncomporta una modificazione essenziale dell'atto", il giudice può fare ricorso per porrerimedio ad incongruenze ed imprecisioni o alla carenza di elementi che debbanonecessariamente essere ricompresi nel provvedimento, in modo tale, quanto al primo profilo,da adeguare l'espressione formale ed esteriorizzata della decisione assunta al suo effettivocontenuto e, quanto al secondo, da inserire mediante integrazione postuma dati necessari,non ricavati dall'esercizio successivo di un potere discrezionale; - non è consentito, invece,apportare modifiche all'atto con inserimento di elementi non inclusi nella ratio decidendi e daessa implicati, che verrebbero ad alterare il contenuto essenziale della decisione giàadottata (Sez. 1, n. 6784 del 25/01/2005, Canalicchio, Rv. 232939;
Sez. U., n. 7945 del31/01/2008, Boccia, Rv. 238426); - in ogni caso l'errore deve essere "materiale", ossia nonmanifestazione all'esterno e, come tale, deve consentirne l'immediata rilevazione esoluzione attraverso un semplice intervento di adeguamento sostitutivo o integrativo, con laprecisazione che in questo secondo caso l'emenda sarà consentita soltanto se i dati inseritisiano in rapporto di stretta dipendenza logico-giuridica con il contenuto della decisione ecorrispondano ad una statuizione necessitata a contenuto predeterminato, perché soltanto aquesta condizione l'integrazione mantiene intangibile il contenuto essenziale del giudizio, lorende coerente con i parametri normativi di riferimento e non trasforma il rimedio dellacorrezione in un anomalo mezzo d'impugnazione, che surrettiziamente consenta di perveniread una diversa modulazione della decisione compiuta.1.2 Nel caso in esame, quindi, a parte le ulteriori due modifiche su cui non v’èimpugnazione, che potevano essere disposte mirando ad eliminare meri errori materialisenza incidere sul contenuto essenziale dell’atto (attinenti alla data e all’autorità giudiziariadel provvedimento impugnato come indicati nel dispositivo), non si verte in una dellesituazioni risolvibili mediante un intervento correttivo ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.,poiché l'adozione della decisione sulla confisca di beni in sequestro inserisce una statuizioneautonoma ed aggiuntiva a quelle già espresse nel dispositivo della sentenza di condanna.2.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnatarelativamente alla disposta confisca, che si elimina. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente alla disposta confisca che elimina.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO MONICA BONI