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Sentenza — n. 22662/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls single-judge inadmissibility ruling on electronic filing, remanding to surveillance court for collegial review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22662/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a single-judge ruling that declared a prisoner's appeal inadmissible due to electronic filing errors. The appellant argued the single judge lacked functional competence for an appeal, while the lower court relied on a specific statute assigning electronic admissibility verification to the first-instance judge. The court held that while the statute applies generally, the specific procedural context of an appeal requires collegial competence, thus annulling the decision and remanding the case for a new hearing before the appropriate collegial body.

Regesto Legislator

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Art. 87bis, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2022; The specific statutory provision assigning electronic admissibility verification to the judge a quo does not preclude the general rule that appeals require collegial competence, necessitating the annulment of a single-judge inadmissibility ruling in such cases.

Parole chiave

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electronic filing admissibility collegial competence requirement surveillance court procedure single judge limitation appeal procedural defect diritto di ottenere una decisione ritiro dell'istanza giudiziaria censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 87bis, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2022

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44669 del 12/09/2023, Moscarella
150 del 2022 attribuisce in viaesclusiva la competenza in tema di verifica della ammissibilità ‘telematica’ al giudice a quo(Sez. 3, n. 44669 del 12/09/2023, Moscarella, Rv.
Sez. 1 n. 28587 del 7/04/2022, Kaiser
Sez. 4, n. 7097 del 25/01/2022, M.
28587 del7/04/2022, Kaiser, non mass.; Sez. 4, n. 7097 del 25/01/2022, M., Rv.
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Testo completo

a del 12/08/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Bolognavista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Francesca Ceroni ha chiestol'accoglimento del ricorso ;in procedura a trattazione scritta.RITENUTO IN FATTO1. Con provvedimento emesso in data 26 giugno 2025 il Presidente del Tribunale disorveglianza di Bologna ha dichiarato la inammissibilità del reclamo introdotto da GiovanniDe Marte avverso la decisione reiettiva, in tema di liberazione anticipata, resa dal Magistratodi sorveglianza di Bologna.Il motivo della declaratoria di inammissibilità sta nell’avvenuto inoltro telematico dell’attodi impugnazione alla casella di posta elettronica certificata del Tribunale e non del giudiceche ha emesso il provvedimento.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme dilegge – Giovanni De Marte. Il ricorso sviluppa una deduzione in termini di vizio delprocedimento.In particolare, si osserva che il provvedimento è stato emesso dal Presidente delTribunale pur trattandosi di atto di impugnazione, aspetto che avrebbe richiesto lacompetenza funzionale del Collegio.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato, anche se per ragioni non coincidenti con quelle esposte dalricorrente.2. Se è vero, infatti, che, sotto un determinato profilo, la deduzione difensiva sarebbeaccoglibile in ragione del fatto che – in via generale - in tema di impugnazioni ilprovvedimento di inammissibilità rientra nelle attribuzioni collegiali, è altrettanto vero che, aldi là di simile aspetto, l’art. 87bis, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2022 attribuisce in viaesclusiva la competenza in tema di verifica della ammissibilità ‘telematica’ al giudice a quo(Sez. 3, n. 44669 del 12/09/2023, Moscarella, Rv. 285322 - 02;

Sez. 1 n. 28587 del7/04/2022, Kaiser, non mass.; Sez. 4, n. 7097 del 25/01/2022, M., Rv. 282673 - 01), che nelcaso in esame è il Magistrato di sorveglianza di Bologna.Va, pertanto, disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissionedegli atti e nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Bologna. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato diSorveglianza di Bologna.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI FILIPPO CASA