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Sentenza — n. 22660/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annells prison permission denial due to vague criminal environment links without concrete facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22660/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Regional Prison Court's order denying a parole permission to Giuseppe Callipari. The lower court rejected the request citing potential criminal environment links despite positive treatment progress, but failed to specify concrete evidence for these claims. The Court ruled that the decision was based on apparent reasoning rather than explicit, perceptible facts, necessitating a new evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.s.; The denial of a parole permission requires explicit and concrete factual reasoning regarding alleged criminal environment links, as mere probabilistic assertions without specific evidence constitute apparent reasoning and warrant annulment.

Parole chiave

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parole permission apparent reasoning criminal environment links prison treatment progress annulment of order permesso di promuovere un procedimento penale estratto del casellario giudiziale legittimità della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Chiochia
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Testo completo

za del 07/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Reggio Calabriavista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Pasquale Sansonetti ha conclusoper la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa in data 7 ottobre 2025 il Tribunale di Sorveglianza di ReggioCalabria ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da Giuseppe Callipari.In motivazione si afferma, in sintesi, che, pure a fronte di obiettivi progressitrattamentali (con ammissione al lavoro esterno e attribuzione della liberazione anticipata),permangono ragioni di cautela nella concessione di maggiori benefici in ragione della gravitàdella condotta illecita – non troppo lontana nel tempo – e della non scongiurata esistenza dicollegamenti con ambienti criminali.2.

Avverso detta ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione – nelleforme di legge – deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione.Il ricorrente evidenzia che la decisione è meramente assertiva e non chiarisce qualisiano gli indicatori dei pretesi collegamenti con ambienti criminali, a fronte di un quadrotrattamentale altamente positivo e dell’avvenuto superamento del periodo minimo diespiazione ai fini di cui alla richiesta.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.2. Il provvedimento impugnato è sostenuto da una motivazione apparente, in quantonon esplicita in modo chiaro e percepibile le ragioni del diniego del permesso premio.2.1.

Va, in premessa, ribadito che, in tema di concessione del permesso premio, noncostituisce elemento ostativo, ai fini del giudizio prognostico circa la realizzazione delleprospettive cui è finalizzato l'istituto, il mancato completamento del processo di revisionecritica del vissuto criminale, potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizioin modo significativo (Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Chiochia, Rv. 284894 - 01).Nel caso in esame non è dato comprendere se il processo di revisione critica si possa omeno ritenere avviato (punto essenziale per la fruizione di un permesso che è sempliceelemento del trattamento), posto che il Tribunale indica in chiave meramente probabilistica laesistenza di rapporti con ambienti criminali senza addurre alcun concreto elemento fattualein detta direzione.

Si citano condotte antecedenti alla carcerazione, non si chiarisce il ruolosvolto dal Callipari in una pretesa aggregazione criminale, non si indica nemmeno in modopreciso a quale epoca storica risalgono i pretesi indicatori negativi. A fronte di ciò, lo stessoTribunale non nega l’esistenza di progressi trattamentali che rappresentano la base su cuidovrebbe innestarsi la pratica della fruizione dei permessi premio.3. Va, pertanto, disposta nuova valutazione, previo annullamento della decisioneimpugnata. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza diReggio Calabria.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI FILIPPO CASA