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Sentenza — n. 22659/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses late disciplinary appeal as cassation petition, ordering costs and fines.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22659/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione annulled a lower tribunal's decision declaring no grounds for action regarding a late disciplinary appeal. The appellant argued the act was a cassation petition under Article 568, but the court found the procedural defect of tardiness uncorrected. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A late disciplinary appeal fails to qualify as a cassation petition, resulting in inadmissibility and liability for costs and fines.

Parole chiave

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disciplinary appeal cassation petition tardiness inadmissibility court costs criminal procedure Italian law opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 69 Ord. pen.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Avverso la decisione del Tribunale Alvarez Rodriguez Michael Steve ha propostodell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ragione della omessa qualificazione dell’atto diimpugnazione quale ricorso per cassazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

so l'ordinanza del 16/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Genovavista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Fabiola Furnari ha concluso perl'accoglimento del ricorso con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Genova.In procedura a trattazione scritta.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Genova, con provvedimento emesso in data 16ottobre 2025, ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo introdotto da AlvarezRodriguez Michael Steve avverso la decisione di inammissibilità emessa in data 30 giugno2025 dal Magistrato di Sorveglianza.In effetti, dagli atti risulta che Alvarez Rodriguez Michael Steve ha impugnato conreclamo innanzi al Magistrato di Sorveglianza una sanzione disciplinare, ai sensi dell’art. 69Ord. pen.

Con la decisione del 30 giugno 2025 il Magistrato adito ha dichiarato inammissibileil reclamo giurisdizionale perché tardivo (comunicazione del 12 giugno e invio dell’atto direclamo il 28 giugno).2. Avverso la decisione del Tribunale Alvarez Rodriguez Michael Steve ha propostodell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. in ragione della omessa qualificazione dell’atto diimpugnazione quale ricorso per cassazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Osserva il Collegio che la doglianza in rito è fondata, nel senso che il Tribunale nonavrebbe dovuto esprimersi con una decisione di ‘non luogo a provvedere’, ma avrebbedovuto adottare il provvedimento di salvaguardia dell’atto di impugnazione, con trasmissionea questa Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.2.

L’atto di reclamo va pertanto qualificato – in detti termini – quale ricorso, ma nonsupera il vaglio di ammissibilità.La difesa non offre, invero, alcuna dimostrazione dell’avvenuta comunicazione delprovvedimento disciplinare irrogato nei confronti di Alvarez Rodriguez Michael Steve in unadata utile a concretizzare la ammissibilità del reclamo giurisdizionale (e diversa da quella del12 giugno 2025 risultante dagli atti) e pertanto ne va ribadita la tardività, così come affermatonella decisione del Magistrato di Sorveglianza. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore dellacassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in eurotremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e, qualificato il reclamo come ricorso percassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI FILIPPO CASA