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Ordinanza — n. 22644/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant after 2017 law requiring counsel representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22644/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant, violating the 2017 law requiring legal counsel for all cassation petitions. The defendant argued this restriction violated constitutional rights, but the Court upheld the legislative choice to mandate professional representation due to the high qualification standards required at the highest court level. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 103/2017: The legislature may require legal counsel for cassation appeals, and personal filing by the accused constitutes inadmissibility without infringing on defensive rights.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing prohibition legal counsel requirement defensive rights limitation legislative discretion defense divieto di espulsione dei cittadini domanda d'asilo di cittadino nigeriano allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
La nuova formulazione dell'art. 613 cod.
Art. 571 c.p.p.
Art. 103/2017
Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
art. 613 cod. proc. pen
La nuova formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen., peraltro, è stata oggetto di intervento delle Sezioni Unite, che hanno reputato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Ciò in ragione dell'elevato livello di qualificazione professionale postulato dall'esercizio del diritto di difesa in Cassazione, che rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, citata, Rv.
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Testo completo

VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato l'opposizione presentata da Ndjaye Ibrahima, avverso il provvedimento datato 15/04/2025, a mezzo del quale il Magistrato di sorveglianza della medesima città aveva disposto l'espulsione del predetto dal territorio dello Stato, a norma dell'art. 16 comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e, per l'effetto, ha confermato tale ordinanza.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato. Giova precisare come sia il provvedimento impugnato sia il ricorso siano successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione. Tale normativa prevede infatti che il ricorso in cassazione vada in ogni caso sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.).

La nuova formulazione dell'art. 613 cod. proc. pen., peraltro, è stata oggetto di intervento delle Sezioni Unite, che hanno reputato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente. Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore la possibilità di richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive.

Ciò in ragione dell'elevato livello di qualificazione professionale postulato dall'esercizio del diritto di difesa in Cassazione, che rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, citata, Rv. 272011).

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa d'inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M