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Ordinanza — n. 22643/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against supervision magistrate's order delaying weekend curfew for probationer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22643/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a supervision magistrate's order regarding the timing of a probationer's weekend curfew. The appellant, Antonino Santangelo, sought to postpone his return to his home on Fridays and Saturdays while serving a social service probation. The court ruled that such procedural adjustments do not substantially alter the individual's personal freedom status and therefore fall outside the scope of cassation review under Article 111, paragraph 7 of the Constitution. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 7, Cost.; Art. 166, comma 1, l. 100/1991: Appeals to the Court of Cassation against supervision magistrate decisions modifying the execution modes of social service probation are inadmissible unless they substantially impact the status libertatis of the subject.

Parole chiave

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social service probation curfew modification status libertatis cassation inadmissibility supervision magistrate sospensione di pena pena privativa della libertà diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 7, Cost.
Art. 166, comma 1, l. 100/1991

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione
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Testo completo

SANTANGELO ANTONINO IVANO nato a CATANIA il 13/10/1989 avverso il decreto del 17/01/2026 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di CATANIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da Antonino Santangelo - condannato attualmente sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale - volta ad ottenere la posticipazione dell'orario di rientro presso il domicilio, nei giorni di venerdì e sabato; avverso tale decisione l'interessato propone ricorso per cassazione, con il patrocinio dell'avv. Dina D'Angelo.

2. Il ricorso è inammissibile, per esser stato proposto avverso provvedimento non impugnabile, in quanto concernente una mera modalità del trattamento relativo all'affidamento in prova al servizio sociale, non atta a conformare in modo sostanziale lo status libertatis del soggetto (si veda quanto chiarito, nella parte motiva, da Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione, Rv. 287565 - 01, a mente della quale: «Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile, in virtù dell'art. 111, comma 7, Cost., ricorso per cassazione per violazione di legge, nel caso in cui siano interessate prescrizioni che incidono in modo sostanziale sullo "status libertatis"»).

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa d'inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

D P.Q.M