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Sentenza — n. 22450/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal execution jurisdiction assigned to appellate court when cassation annulment with remand occurs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22450/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution order issued by the first-instance judge because it lacked jurisdiction. The public prosecutor argued that the last final judgment was the appellate court's decision following a cassation remand, not the original first-instance ruling. The court held that when cassation annuls an appeal decision with remand, the appellate court remains the competent judge for execution regardless of the remand's outcome.

Regesto Legislator

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Art. 665, comma 3, cod. proc. pen.; When cassation annuls an appellate decision with remand, the appellate court is the competent judge for execution.

Parole chiave

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criminal execution jurisdiction cassation annulment with remand appellate court competence judicial finality execution order validity incompetenza territoriale categorie di competenza trasferimento di competenze

Disposizioni normative citate

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Art. 665, comma 1 cod. proc. pen.
Il principio generale regolatore della competenza esecutiva, stabilitodall’art. 665, comma 1 cod. proc. pen., secondo il quale giudice dell’esecuzionedi un provvedimento è lo stesso giudice che lo ha deliberato, trova una serie dispecificazioni nei commi successivi.
Art. 665, comma 2 cod. proc. pen.
Il principio generale regolatore della competenza esecutiva, stabilitodall’art. 665, comma 1 cod.
Art. 665, comma 3 cod. proc. pen.
Il principio generale regolatore della competenza esecutiva, stabilitodall’art. 665, comma 1 cod.
Art. 665, comma 4 cod. proc. pen.
Il principio generale regolatore della competenza esecutiva, stabilitodall’art. 665, comma 1 cod.
art. 665, comma 1 cod. proc. pen
Il principio generale regolatore della competenza esecutiva, stabilitodall’art. 665, comma 1 cod. proc. pen., secondo il quale giudice dell’esecuzionedi un provvedimento è lo stesso giudice che lo ha deliberato, trova una serie dispecificazioni nei commi successivi.
art. 665 comma 4 cod. proc. pen
243782)».Infine, nel caso in cui l’esecuzione istanza abbia ad oggetto piùprovvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza si determina conriferimento all’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile alla data dipresentazione della domanda ai sensi dell’art. 665 comma 4 cod. proc. pen.3.

Giurisprudenza citata

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Sez. n. 29045 del 28/02/2018
Sez. 1, n. 495 del 02/12/2003
Sez. 1, n. 27843 del 03/06/2015
Sez. 1, n. 11882 del 25/02/2015
Sez. 1, n. 19374 del 28/04/2009
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Testo completo

Elena Andreea, nata in Romania il 04/11/1994avverso l'ordinanza del 05/11/2025 del Tribunale di Bolognaudita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Laura Condemi, la quale ha chiestol'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di BolognaRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 5 novembre 2025, il giudice dell’esecuzione del Tribunale diBologna accoglieva l’istanza formulata da Trufia Elena Andreea volta ad ottenere ilriconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:- Sentenza del Tribunale di Bologna del 13.7.2017, irrevocabile il10.9.2017 relativa al delitto di furto aggravato nella forma tentata, commesso il12.7.2017 in Bologna;- Sentenza del Tribunale di Bologna del 12.7.2022, riformata dalla Cortedi appello di Bologna con sentenza del 21.12.2023, irrevocabile il 22.10.2024,relativa al reato di truffa commesso dal 14.9.2017 al 14.10.2017 in Bologna.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministero presso ilTribunale di Bologna. Eccepisce che l’ordinanza è stata assunta da giudice incompetente inquanto dal casellario giudiziale si evince che l’ultima sentenza irrevocabile è quellapronunciata dalla Corte di appello di Bologna in data 8.3.2024, passata in giudicato il5.12.2024, a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, in capo alla quale,quindi, deve radicarsi la competenza.3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2. Il principio generale regolatore della competenza esecutiva, stabilitodall’art. 665, comma 1 cod. proc. pen., secondo il quale giudice dell’esecuzionedi un provvedimento è lo stesso giudice che lo ha deliberato, trova una serie dispecificazioni nei commi successivi. In particolare, il comma 2 disciplina l’ipotesiin cui sia stato interposto appello avverso il provvedimento divenuto irrevocabileda sottoporre al giudice dell’esecuzione, disponendo che, in questo caso, lacompetenza spetta al giudice di primo grado salvo che il giudice del gravamenon abbia riformato in modo sostanziale la sentenza impugnata, in tal modoacquisendo la competenza in executivis.Il terzo comma disciplina il criterio di attribuzione della competenzaesecutiva nell'ipotesi in cui sia stato proposto ricorso per Cassazione avverso ilprovvedimento irrevocabile da sottoporre al giudizio di esecuzione.

In tal caso,individua la competenza del giudice di primo grado, qualora il ricorso perCassazione sia stato dichiarato inammissibile, sia stato rigettato, investa unapronuncia inappellabile oppure si verta in ipotesi di revisio per saltum ovveroquando la Corte si pronunci con annullamento senza rinvio; in tutte le altreipotesi giudice competente per l'esecuzione è giudice di appello.Questa Corte ha affermato che «La disposizione contenuta nell'art. 665,comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. fissa una speciale e autonoma regolacomma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio dellasentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa èsempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, onon, confermato la sentenza di primo grado» (Sez. n. 29045 del 28/02/2018, Rv.273104-01).

In particolare, si è chiarito che «Tale regola, valevoleindipendentemente dall'intervenuta definizione del giudizio di rinvio (Sez. 1, n.495 del 02/12/2003, dep. 2004, Morabito, Rv. 226639) o dal suo esito, è volta atutelare l'esigenza della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione, inmodo che, in caso di titolo soggettivamente od oggettivamente cumulativo, resticoncentrato in capo ad un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia(anche in caso di annullamento con rinvio disposto solo nei confronti di alcunicoimputati, infatti, il giudice dell'esecuzione deve essere in ogni casoindividuato, rispetto a quelli per i quali la sentenza sia divenuta definitiva, nelgiudice di rinvio, e ciò anche qualora questi non si sia ancora pronunciato: v.Sez. 1, n. 27843 del 03/06/2015, Ciardi, Rv. 264617;

Sez. 1, n. 11882 del25/02/2015, confl. comp. in proc. Perrone, R. 263097; Sez. 1, n. 19374 del28/04/2009, confl. comp. in proc. Pizzi, Rv. 243782)».Infine, nel caso in cui l’esecuzione istanza abbia ad oggetto piùprovvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza si determina conriferimento all’ultimo provvedimento divenuto irrevocabile alla data dipresentazione della domanda ai sensi dell’art. 665 comma 4 cod. proc. pen.3. Nel caso in esame, dal certificato penale si evince che l’ultimasentenza passata in giudicato è quella pronunciata dalla Corte di appello diBologna a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, divenutadefinitiva il 5.12.2024.

Alla luce dei principi in precedenza enunciati, quindi, lacompetenza sull’istanza in oggetto è della Corte di appello di Bologna.Ne consegue che l’ordinanza impugnata, in quanto emessa da giudiceincompetente, deve essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Cortedi appello di Bologna per l’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte diappello di Bologna per l'ulteriore corso.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA MATTEI GIACOMO ROCCHI