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Sentenza — n. 22445/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court rejects appeal on criminal continuance, ruling temporal gaps prove separate intent not unitary plan.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22445/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a lower court's refusal to recognize criminal continuance. The appellant argued that identical conduct, proximity in time, and the role of 'filer' proved a single criminal design, while the opposing party contended these factors merely indicated a criminal tendency. The court ruled that the four-month gap between crimes and the lack of specific premeditation evidence proved separate determinations rather than a unified plan.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; The temporal interval between crimes is decisive for evaluating continuance, and a significant gap indicates separate ideation rather than a single premeditated design.

Parole chiave

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criminal continuance unitary criminal design temporal interval premeditation requirement separate determinations reato continuato correità reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
pen., denuncia violazione dell’art. 81, comma 2 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione.2.1.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione.2.1.
art. 81, comma 2 cod. pen
pen., denuncia violazione dell’art. 81, comma 2 cod.
art. 81 cod. pen
pen., denuncia violazione dell’art. 81, comma 2 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017
Gli elementi indicatori delvincolo della continuazione sono stati individuati in plurime e costanti pronunce,tra tutte Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv.
Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025
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Testo completo

appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, il quale ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 6 giugno 2025, depositata il 1.12.2025, la Corte di appello diNapoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di riconoscimento delvincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:- Sentenza della Corte di appello di Napoli del 15.9.2023, in riformadella sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 19.6.2019, irrevocabile il23.4.2024, relativa al reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1, 3 n. 1, 3-bis cod.pen., commessi in Afragola il 30.9.2014;- Sentenza della Corte di appello di Napoli del 10.3.2016, in riformadella sentenza del Gup del Tribunale di Napoli nord del 18.6.2015, irrevocabile il15.10.2016, relativa ai reati di cui agli artt. 628, commi 1 e 3-quater nonché dicui agli artt. 110, 582, 585, 61 n. 2 cod. pen., commessi in Mondragone inCasoria il 5.1.2015.Osservava che la identica natura del reato, l’omogeneità delle condotte e lacontiguità temporale degli episodi, perpetrati a pochi mesi di distanza gli uni agli altri,non sono sufficienti a provare una unitaria ideazione criminosa, la quale richiede chela rappresentazione iniziale dell’agente comprenda tutti gli illeciti che, delprogramma iniziale devono costituire attuazione.

Piuttosto, ad avviso della Corteterritoriale, i reati costituiscono indice di una inclinazione a commettere delitti.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., siriportano nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione.2.1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett.

b) cod. proc. pen., denuncia violazione dell’art. 81, comma 2 cod. pen.per avere omesso di valutare tutti gli indici che la giurisprudenza ha indicatocome sintomatici dell’unità di disegno criminoso e che sono stati enucleatidalla difesa nell’istanza, tra i quali il ruolo di “filatore” costantemente assuntodal ricorrente nelle rapine che venivano eseguite sempre con le medesimemodalità, la finalità perseguita consistente nel procurarsi “soldi facili”, lavicinanza temporale degli episodi e la costante natura del reato.2.2. Con il secondo motivo, denuncia difetto di motivazione peressere la Corte incorsa in plurimi vizi di motivazione e, in particolare, inmotivazione apparente per avere omesso di valutare gli elementi sintomaticidalla difesa; illogica per avere escluso la continuazione sulla base dielementi secondari (come l’eventuale presenza di correi), che non sonoincompatibili con una ideazione unitaria; contraddittoria laddove, purriconoscendo la contiguità temporale ritiene gli episodi frutto di inclinazionecriminale e non di ideazione criminosa unitaria.3.

Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. Ha osservato che ifattori individuati dalla difesa non appaiono sintomatici dell’esistenza di un programmaunitario ab origine, bensì dimostrano proprio la volontà di commettere reati come abitudine divita, al fine di conseguire proventi illeciti. Peraltro, la diversa identità dei complici nei duereati comprova ulteriormente l’inesistenza di un medesimo progetto iniziale. Al contrario,l’argomento della Corte fondato sulla inesistenza di elementi idonei a ritenere l’esistenza diun’originaria ideazione e determinazione volitiva e sulla insufficienza dell’identica naturadelle condotte, del breve distacco temporale e della vicinanza dei Comuni dove erano staticonsumati i reati, è corretto e rispondente ai principi giurisprudenziali in materia.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Deve preliminarmente osservarsi che, ai fini del riconoscimento delvincolo della continuazione, i singoli reati devono presentarsi come realizzazionedi un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente delsoggetto, nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altresiano già deliberate nelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazionidella volontà violatrice della norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia purdilazionata nel tempo, di un unico intellettivo disegno criminoso.

In particolare, siè specificato che "In tema di reato continuato (art. 81 cpv. cod. pen.), la "ratio"della disciplina va ravvisata - con riferimento all'aspetto intellettivo - nellaprevisione di una ricorrenza di azioni criminose rispondenti a determinate finalitàdell'agente; e - con riferimento all'aspetto della volontà - in una deliberazione dimassima richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione"(Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Rv. 264294 – 01)La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di un piùbenevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chisi determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché dispinte criminose indipendenti e reiterate - investendo la sfera psichica delsoggetto, va ricavata da indici esteriori alla condotta.

Gli elementi indicatori delvincolo della continuazione sono stati individuati in plurime e costanti pronunce,tra tutte Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Rv. 270074-01, nella omogeneità delleviolazioni e del bene protetto, nella contiguità spazio temporale, nelle singolecausali, nelle modalità della condotta, nella sistematicità e nelle abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali,non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea.

La unicità del disegno criminoso, in altre parole, non puòidentificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinatecondotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in esseredei reati.Con specifico riferimento alla distanza temporale tra le singole azionicriminose, questa Corte ha affermato che «In tema di continuazione, il decorsodel tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini delriconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., posto che, inassenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni,tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria epredeterminata, almeno nelle linee fondamentali».

E infatti, «un consistenteintervallo temporale tra un episodio e quello successivo, salve le ipotesi in cui sirinvenga una chiara ragione giustificatrice di una attuazione temporalmentefrazionata di un fine specifico, è indicatore logico di una 'successione' di azionisorrette da rinnovata ideazione o comunque orientate a realizzare più che unafinalità circoscritta una tendenza comportamentale indeterminata ed ampia»(Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025, n.m.).3. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che gli indici forniti dalricorrente (omogeneità delle condotte, contiguità temporale (circa quattro mesi)e contiguità territoriale (Comuni limitrofi), non costituiscano elementi sufficienti acomprovare che gli episodi siano il frutto di una ideazione originaria e di unadeterminazione volitiva unitaria, non essendo possibile individuare sulla base ditali elementi e in difetto di specifiche allegazioni e prove, un momentointellettivo unico rispondente a finalità dell'agente sufficientemente specifiche,nel quale i singoli reati erano deliberati sia pure nelle loro linee essenziali.L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi enunciatida questa Corte laddove ha ritenuto non sufficienti a comprovare lapreordinazione di fondo che cementa le singole violazioni di legge, gli elementiforniti, che sono, piuttosto, indicativi di una propensione al crimine, che siesprime, sia pure in forme collaudate, nel momento in cui si presental’occasione e, quindi, sulla base di una determinazione estemporanea.4.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA MATTEI GIACOMO ROCCHI