Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22440/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses cassation appeal converting it to appeal for refusal of residence transfer under probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22440/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the cassation appeal filed by a beneficiary of conditional release regarding the refusal to authorize a residence transfer. The appellant argued that the lower court lacked absolute motivation for rejecting the move due to the partner's family ties, while the prosecutor noted the correct remedy is an appeal to the supervision tribunal. The court ruled that provisions concerning security measures are appealable under Article 680 of the Criminal Procedure Code, mandating the conversion of the cassation petition into an appeal. Consequently, the case was remitted to the Rome supervision tribunal for further proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 680 comma 1 cod. proc. pen.; Art. 230 comma 1 n. 2 cod. pen.: Provisions by the supervision magistrate concerning security measures, including the refusal to modify residence, are appealable to the supervision tribunal because they directly affect personal liberty, requiring the conversion of any cassation petition into an appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional release security measures residence transfer liberty vigilata appeal conversion personal liberty supervision tribunal motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 230 comma 1 n. 2 cod. pen.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentededucendo che, per effetto del disposto dell’art. 230 cod.
Art. 228 commi 2 e 3 cod. pen.
dispone che la misura di sicurezzapersonale della libertà vigilata è sempre ordinata quando il condannato èammesso alla liberazione condizionale.L’art. 228, commi 2 e 3 cod.
Art. 679 cod. proc. pen.
dispone che alle persone in stato dilibertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare leoccasioni di nuovi reati e che tali prescrizioni possano essere dal giudicesuccessivamente eliminate o modificate.Ai sensi dell’art. 679 cod.
Art. 190 disp. att. cod. proc. pen.
pen., competente a provvedere sullamateria è il magistrato di sorveglianza, il quale, ai sensi dell’art. 190 disp.
Art. 680 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 568, comma 5 cod.proc.
Art. 111 comma 7 della Costituzione
Art. 678 comma 1-bis cod. proc. pen.
Osserva che, nonostante l’art. 678, comma 1-bis cod.proc.
art. 230 cod. pen
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentededucendo che, per effetto del disposto dell’art. 230 cod.
art. 111, comma 7 della Costituzione

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 49578 del 14/09/2022, Rv. 283888-01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

istrato di sorveglianza di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, la quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 24 giugno 2025, il Magistrato di sorveglianza di Romarigettava l’istanza presentata da Panizzari Giorgio, già destinatario del beneficiodella liberazione condizionale, con la quale questi chiedeva l’autorizzazione atrasferire il proprio domicilio da Roma in Sicilia, nel Comune di Corlentini (SR)presso la compagna, dimorante presso l’abitazione di Metis Bombaci.

Motivaval’autorizzazione sulla base delle risultanze istruttorie costituite dalle notizie fornite daiCarabinieri del Comando Provinciale di Siracusa dalla quale si evinceva cheBombaci Metis convive con Gatto Alessio e che entrambi sono esponenti delComitato territoriale AN.TU.DO Lentini e che il padre di Metis è Bombaci Salvatore,ex brigatista, “che mantiene relazioni qualificate”.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentededucendo che, per effetto del disposto dell’art. 230 cod. pen., Panizzari,beneficiario della liberazione condizionale, è stato sottoposto alla misura della libertàvigilata per anni cinque con divieto di trasferire la dimora senza autorizzazione delmagistrato di sorveglianza.

Osserva che, nonostante l’art. 678, comma 1-bis cod.proc. pen., non preveda il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di modificadelle prescrizioni della liberazione condizionale, tuttavia, trattandosi diprovvedimento che incide sulla libertà personale deve ritenersi ricorribile percassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7 della Costituzione.Tanto premesso, eccepisce violazione di legge per difetto assoluto dimotivazione per avere fondato la pronuncia di rigetto su constatazioni prive diefficacia esplicativa. Evidenzia che non è stato chiarito perché l’appartenenza diBombaci Metis e Gatto Alessio al Comitato territoriale AN.TU.DO Lentini costituiscaostacolo al trasferimento, trattandosi di Comitato lecito.

Lamenta, altresì, che siastato ritenuto ostativo il fatto che il padre di Bombaci sia un ex brigatista, nonostanteegli non sia più attivo in alcuna organizzazione terroristica, sicché appare priva dirilievo la circostanza che egli manterrebbe “relazioni qualificate”.Infine, rileva che il ricorrente è stato già autorizzato più volte in passato arecarsi in Sicilia presso Bombaci in occasione di permessi premio.3. I l Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso. Ha premesso che sussiste più di una perplessità in ordine allaimpugnabilità di detto diniego con ricorso in Cassazione, piuttosto che col reclamo altribunale di sorveglianza.

Nel merito, ha osservato che, «anche a prescindere da tale profilodi inammissibilità, a differenza di quanto lamentato è evidente, per quanto sopra riportato,come non sussista il censurato “difetto assoluto di motivazione in relazione alle ragioniostative al trasferimento del Panizzari”(pag.3 del ricorso), in quanto il giudice di merito,facendo uso del suo prudente apprezzamento, insindacabile in questa sede, ha ritenuto le“relazioni qualificate”, che il padre di Metis Bombaci continua a mantenere con esponenti diorganizzazioni terroristiche, ostative al suo trasferimento».CONSIDERATO IN DIRITTO1.

L’art. 230, comma 1, n. 2 cod. pen. dispone che la misura di sicurezzapersonale della libertà vigilata è sempre ordinata quando il condannato èammesso alla liberazione condizionale.L’art. 228, commi 2 e 3 cod. pen. dispone che alle persone in stato dilibertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare leoccasioni di nuovi reati e che tali prescrizioni possano essere dal giudicesuccessivamente eliminate o modificate.Ai sensi dell’art. 679 cod. proc. pen., competente a provvedere sullamateria è il magistrato di sorveglianza, il quale, ai sensi dell’art. 190 disp. att.cod. proc. pen. stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la personasottoposta alla libertà vigilata.

La norma menzionata dispone altresì che ilvigilato non possa senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza trasferirela propria residenza o dimora in un comune diverso.Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misuredi sicurezza possono proporre appello al Tribunale di sorveglianza il pubblicoministero, l’interessato e il difensore ai sensi dell’art. 680, comma 1 cod. proc.pen.Questa Corte ha affermato che «I provvedimenti del magistrato disorveglianza di modifica o di diniego della modifica delle prescrizioni inerenti ilregime delle misure di sicurezza sono appellabili, ai sensi dell'art. 680 cod. proc.pen., perché direttamente incidenti sulla libertà personale. (Fattispecie in temadi libertà vigilata, in cui la Corte ha ritenuto appellabile il provvedimento didiniego della richiesta di modifica dell'orario di rientro)» (Sez. 1, n. 49578 del14/09/2022, Rv. 283888-01).

Ha evidenziato che «Come si evince dal chiarotenore letterale di tale disposizione, il mezzo di impugnazione dell’“appello" puòessere proposto contro tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianzacomunque "concernenti le misure di sicurezza"».Nel caso di specie, nel quale si verte in tema di rigetto della richiesta dimodifica del domicilio ovvero su questione “concernente la misura di sicurezza”,deve, quindi, ritenersi che il mezzo di impugnazione proponibile sia quellodell’appello al Tribunale di sorveglianza. Ai sensi dell’art. 568, comma 5 cod.proc. pen., deve, quindi disporsi la conversione del ricorso in appello e latrasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma.

P.Q.MQualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale disorveglianza di RomaCosì è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA MATTEI GIACOMO ROCCHI