Italian Supreme Court allows prisoner's appeal against surveillance court, ruling defense lawyer's appointment valid and appeal timely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the Catania surveillance court's order declaring the prisoner's appeal inadmissible. The lower court had rejected the appeal based on the absence of a specific authorization letter and alleged lateness, despite the defense lawyer being formally appointed by the prison registry. The court held that the defense lawyer is independently authorized to file appeals and that the appeal was timely filed within the statutory ten-day period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69-bis legge 26 luglio 1975 n. 354; Art. 660 c.p.p.: The defense lawyer is independently authorized to file appeals against surveillance decisions, and the appeal is timely if filed within the statutory period regardless of specific authorization letters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
BUNALE di SORVEGLIANZA di CATANIA;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA COSTANTINI, che hachiesto l’annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania hadichiarato inammissibile il reclamo presentato da Andrea Gianluca Cintura (detenuto inesecuzione di sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diPalermo in data 19/07/2023, con fine pena attualmente fissato al 28/03/2028), avverso ilprovvedimento del Magistrato di sorveglianza della medesima città, il quale aveva disatteso– a causa della pluralità di infrazioni medio tempore riscontrate – l’istanza volta allaliberazione anticipata presentata dal suddetto condannato, con riferimento ai semestri chevanno dal 29/11/2022 al 29/05/2025.
La decisione di inammissibilità assunta dal Tribunale disorveglianza trae origine sia dall’assenza della procura rilasciata dal condannato alla difesa,ai fini della presentazione del reclamo, sia dalla ritenuta tardività di quest’ultimo.2. Ricorre per cassazione Andrea Gianluca Cintura, con il patrocinio dell’avv.Massimo Favara, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale lamenta violazione dilegge, con riferimento ad entrambi i profili evidenziati nell’impugnata ordinanza; segnala ladifesa, in particolare, che:- il provvedimento reclamato è del 30/07/2025, mentre il reclamo è stato proposto via pec indata 03/08/2025;- la nomina fiduciaria in favore dell’avv.
Favara è stata formalizzata dal detenuto pressol’Ufficio matricola del carcere di Caltagirone ed essa, dunque, legittima pienamente ildifensore alla proposizione del reclamo.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso merita accoglimento.2. Quanto al tema della tempestività del reclamo, può evincersi dalladocumentazione allegata all’impugnazione la tempestività del reclamo avverso la decisionedel Magistrato di sorveglianza. Il provvedimento reclamato, infatti, è stato notificato il 30luglio 2025, mentre il relativo reclamo risulta spedito via pec in data 3 agosto 2025, ossia nelpieno rispetto del termine di dieci giorni, fissato dall’art. 69-bis legge 26 luglio 1975 n. 354.Anche il secondo corno della doglianza difensiva è fondato, non essendonecessaria la procura indicata dal Tribunale di sorveglianza.
Il difensore regolarmentenominato, infatti, è autonomamente legittimato a proporre impugnazione, avverso ladecisione del Magistrato di sorveglianza, di diniego dell’istanza finalizzata ad ottenere laliberazione anticipata (si veda Sez. U, n. 12581 del 25/02/2021, Diletto, Rv. 280736 – 01).3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento delprovvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza diCatania. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza diCatania.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIUSEPPE DE MARZO