Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of special bar association defense representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal against an expulsion decree inadmissible de plano. The petitioner attempted to file the appeal personally, whereas the law requires representation by a lawyer enrolled in the special bar association for such proceedings. Consequently, the court rejected the filing and ordered the petitioner to pay legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals in surveillance proceedings must be filed by a special bar association lawyer; personal filing renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata con la quale è stata respinta l’opposizioneproposta da Abdelkader Ehab Yassen Reda avverso il decreto di espulsone del Magistratodi sorveglianza di Vercelli , in data 5 novembre 20251. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato,mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Cortedi cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dallalegge n. 103 del 2017;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, anorma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente