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Ordinanza — n. 22135/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of special bar association defense representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22135/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal against an expulsion decree inadmissible de plano. The petitioner attempted to file the appeal personally, whereas the law requires representation by a lawyer enrolled in the special bar association for such proceedings. Consequently, the court rejected the filing and ordered the petitioner to pay legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals in surveillance proceedings must be filed by a special bar association lawyer; personal filing renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special bar association surveillance proceedings inadmissible appeal personal filing legal representation requirement de plano dismissal expulsion decree allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, anorma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torinoudita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata con la quale è stata respinta l’opposizioneproposta da Abdelkader Ehab Yassen Reda avverso il decreto di espulsone del Magistratodi sorveglianza di Vercelli , in data 5 novembre 20251. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato,mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Cortedi cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dallalegge n. 103 del 2017;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, anorma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente