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Sentenza — n. 22131/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against probation order due to client's formal withdrawal of the legal challenge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22131/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The client formally withdrew their appeal against a probation order, rendering the legal challenge inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The lower court had previously rejected the request for home detention because the suspended sentence exceeded statutory limits for alternative measures. Consequently, the appellate court declared the appeal inadmissible and ordered the client to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, co. 1 lett. d) c.p.p.; The withdrawal of an appeal by the appellant constitutes a cause of inadmissibility, resulting in the dismissal of the legal challenge and the imposition of procedural costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of recourse court costs probation order home detention limits proroga della carcerazione espulsione permesso di dimora scaduto restrizione di libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 591, co. 1 lett. d) c.p.p.
L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa diinammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co.
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Testo completo

unale di Sorveglianza di Firenze;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Luigi Birritteri per il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 11 novembre 2025, harigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibile larichiesta di applicare la detenzione domiciliare in quanto, considerato l’ulteriore pena di anni1, mesi 10 e giorni 27, oggetto di esecuzione sospesa, la pena complessiva è superiore allimite previsto per l’applicazione della misura alternativa.2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 666, 663, 178, comma 1,lett.

c) cod. proc. pen. e 47-ter ord. pen. evidenziando che la pena oggetto dell’esecuzionesospesa non poteva essere considerata nella pena complessiva da espiare per cui,considerata la sola pena oggetto della richiesta, la misura della detenzione domiciliaresarebbe stata ammissibile.3. In data 6 febbraio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sost. Proc.Gen. Luigi Birritteri per il rigetto del ricorso.4. In data 16 marzo 2026 è pervenuta in cancellaria la dichiarazione con cui il difensoree l’interessato hanno rinunciato al ricorso.5.

L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa diinammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO ALESSANDRO CENTONZE