Cassation annuls execution order denying continuance due to flawed reasoning regarding prior acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Rome Tribunal's execution order denying the applicant's request for legal continuance. The applicant argued the lower court erred by relying on an oral request from a previous defense phase that only covered a specific charge where the applicant was acquitted. The court found this reasoning flawed because the execution judge failed to consider the applicant's current state of toxic dependence, which should have supported the continuance request despite the prior acquittal on that specific charge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: When an execution judge denies a continuance request based on a prior denial that relied on an oral request covering only a specific charge where the defendant was acquitted, the decision is vitiated by lack of motivation if the judge fails to evaluate the defendant's current state of toxic dependence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sto l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio dell’ordinanza impugnata;RITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione,rigettava parzialmente la richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione, presentatanell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc.pen., perché già negato dal giudice della cognizione in relazione alle sentenze per le qualiera già stata riconosciuta la continuazione con l’ulteriore sentenza emessa dal Tribunale diRoma n. 6095/2021, riformata dalla Corte di appello e divenuta irrevocabile il 11/02/2020.2 .
Avverso ta le p rovved imento ha p ropos to r i co rso per cassaz ioneXXXXXXXXXXXXXXXX, con rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico coacervatomotivo.Con tale motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod.pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione nella parte in cui il giudicedell’esecuzione ha negato la richiesta continuazione sulla base della richiesta orale delprecedente difensore nella fase di merito, proposta solamente in relazione al capo Q diquella emessa dal Tribunale di Roma n. 6095/2021, riformata dalla Corte di appello edivenuta irrevocabile il 11/02/2020, da cui, però, lo XXXXXXXXera stato assolto.
L’ordinanzaavrebbe dovuto riconoscere l’invocata continuazione anche sulla base dello stato ditossicodipendenza conclamata dello XXXXXXXX.3. Il Procuratore generale, nella persona di Francesca Costantini, ha chiestol’annullamento con rinvio per nuovo giudizio dell’ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato, pertanto, da accogliere.2. Come prospettato in ricorso e verificato da questo Collegio con l’attenta lettura dellasentenza indicata (emessa dal Tribunale di Roma n. 6095/2021, riformata dalla Corte diappello e divenuta irrevocabile il 11/02/2020), sussiste il dedotto vizio della motivazione nellaparte in cui il giudice dell’esecuzione ha negato la richiesta continuazioneperché ritenuto giànegato dal giudice della cognizione, sulla base della richiesta orale del precedente difensorenella fase di merito proposta solamente in relazione al capo Q da cui, però, loXXXXXXXXeffettivamente era stato assolto.Sulla base di questo errore la motivazione deve essere considerata viziata e necessita diessere rivista in relazione alla diversa richiesta presentata in fase esecutiva.3.
Da tale considerazione deriva l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamenteal diniego della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.La materia trattata, relativa alle condizioni del ricorrente, impone l’oscuramento dellegeneralità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, relativamente al diniego della continuazione, con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.