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Sentenza — n. 22112/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls first-instance sentence for improper sentencing in continued offense due to missing fine and base penalty error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22112/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed a first-instance conviction for Romeo Corsano, arguing the court failed to apply the correct base penalty and omitted a mandatory fine. The Supreme Court agreed, ruling that the single-judge tribunal violated the law by not calculating the fine as part of the joint penalty for the continued offense. Consequently, the sentence was annulled regarding the penalty treatment, and the case was remitted to the Lecce Court of Appeal for a new sentencing determination.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 569, 593 cod. proc. pen.: When a continued offense involves a joint penalty of imprisonment and a fine, the court must use the fine as the base for calculation; failure to do so warrants annulment, and the appeal by the prosecutor qualifies as immediate, remitting the case to the Court of Appeal for sentencing.

Parole chiave

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continued offense penalty joint penalty fine improper sentencing immediate appeal procurator general appeal sanzioni penali riduzione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Il Tribunale nel ritenere sussistente la continuazione di cui all’art. 81 cod.
Art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
273750-01), è stata irrogata dal Tribunale solo la pena dellareclusione, e quindi è stata irrogata una pena di specie almeno parzialmente diversa daquella legalmente stabilita.Ne consegue che la qualificazione del ricorso per cassazione come “immediato”comporta l’applicazione dell’art. 569, comma 4, cod.
Art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
273750-01), è stata irrogata dal Tribunale solo la pena dellareclusione, e quindi è stata irrogata una pena di specie almeno parzialmente diversa daquella legalmente stabilita.Ne consegue che la qualificazione del ricorso per cassazione come “immediato”comporta l’applicazione dell’art. 569, comma 4, cod.
Art. 593, comma 1, cod. proc. pen.
a), b) e c).Nel caso di specie, la legittimazione del pubblico ministero all’appello della sentenza diprimo grado discende dall’art. 593, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art.
d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11
2,comma 2, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che consente l’impugnazione delle sentenze dicondanna allorché esse stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria delreato.In tale limitata ipotesi di illegalità della pena (nozione la cui portata è stata specificata conSez.
art. 81 cod. pen
Il Tribunale nel ritenere sussistente la continuazione di cui all’art. 81 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021
pen., hairrogato una pena in violazione di legge.In particolare, il giudice monocratico, nello stabilire la pena finale, non ha individuato ilreato più grave, non ha calcolato e motivato in modo distinto l’aumento di pena riferibile aciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020
21368 del 26/09/2019 e conSez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep.
Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia
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Testo completo

cedimento a carico di:Corsano Romeo nato a MATINO il 21/08/1949avverso la sentenza del 19/02/2025 del TRIBUNALE di Brindisivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Fulvio Filocamo;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, cheha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata conrestituzione degli atti al Tribunale di Brindisi;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Brindisi condannava Romeo Corsanoalla pena di anni due e mesi sei di reclusione, riconosciuto il vincolo della continuazione, peri reati di cui agli artt. 23, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110, 648 e 697 cod. pen.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generalepresso la Corte di appello di Lecce, affidato ad un unico motivo.Con tale motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al trattamentosanzionatorio, con specifico riguardo al reato continuato, lamentando l’individuazione delreato più grave, la cui pena avrebbe dovuto essere messa a base del calcolo, e l’omessairrogazione della pena pecuniaria, edittalmente prevista, in via congiunta, rispetto adentrambi i delitti.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del Sostituto AntoniettaPicardi, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzionedegli atti al Tribunale di Brindisi.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato ed è, pertanto, da accogliere.2. Il Tribunale nel ritenere sussistente la continuazione di cui all’art. 81 cod. pen., hairrogato una pena in violazione di legge.In particolare, il giudice monocratico, nello stabilire la pena finale, non ha individuato ilreato più grave, non ha calcolato e motivato in modo distinto l’aumento di pena riferibile aciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269) e, infine, non haconsiderato ai fini del trattamento sanzionatorio la pena della multa, edittalmenteprevista invia congiunta per entrambi i delitti per cui si procede.

3. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla pena irrogata, conrinvio per nuovo giudizio sul punto.Il giudice del rinvio deve, peraltro, essere individuato non nel Tribunale che hapronunciato la sentenza annullata, bensì nella Corte d’appello competente per il giudizio disecondo grado.Il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero va infatti qualificato come ricorso“immediato” (o diretto, o per saltum), ai sensi dell’art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen., checonsente alla parte legittimata all’appello contro la sentenza di primo grado di proporredirettamente ricorso per cassazione per violazione di legge, ossia per i motivi di cui all’art.606, comma 1, lett. a), b) e c).Nel caso di specie, la legittimazione del pubblico ministero all’appello della sentenza diprimo grado discende dall’art. 593, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2,comma 2, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che consente l’impugnazione delle sentenze dicondanna allorché esse stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria delreato.In tale limitata ipotesi di illegalità della pena (nozione la cui portata è stata specificata conSez.

U, n. 21368 del 26/09/2019 e conSez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021), l’art. 593cod. proc. pen. riconosce al pubblico ministero il potere di appellare la sentenza dicondanna, altrimenti impugnabile solo mediante ricorso per cassazione.Nel caso di specie ricorre l’ipotesi descritta, poiché all’imputato, condannato per i duedelitti, per i quali è prevista la pena congiunta della reclusione e della multa, che avrebbedovuta necessariamente costituire la pena base della continuazione (Sez. U, n. 40983 del21/06/2018, Giglia, Rv. 273750-01), è stata irrogata dal Tribunale solo la pena dellareclusione, e quindi è stata irrogata una pena di specie almeno parzialmente diversa daquella legalmente stabilita.Ne consegue che la qualificazione del ricorso per cassazione come “immediato”comporta l’applicazione dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui, in caso diannullamento con rinvio, la Corte dispone la trasmissione degli atti al giudice competente perl’appello, individuato, nella specie, nella Corte d’appello di Lecce.

A quest’ultima spetteràesclusivamente la determinazione della pena, essendo ormai irrevocabile l’affermazione diresponsabilità dell’imputato.4. Dalle considerazioni precedenti deriva l’annullamento della sentenza impugnata,relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corted’appello di Lecce. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio pernuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente