Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring lawyer representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because Leonardo Imbalzano personally submitted it after August 3, 2017. Following the enactment of Law No. 103/2017, personal appeals by defendants or convicted persons are strictly prohibited and must be filed by registered defense lawyers. The court ruled that the personal filing violated the mandatory representation requirement, resulting in the dismissal of the appeal and a fine for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: After the entry into force of Law No. 103/2017, a personal appeal by a defendant or convicted person is inadmissible as it must be filed exclusively by a defense lawyer registered on the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
IBUNALE di SORVEGLIANZA di REGGIOCALABRIA;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Leonardo Imbalzano ha personalmente proposto impugnazione (riqualificata inricorso per cassazione), avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata dal Tribunale disorveglianza di Reggio Calabria.2. Sia il provvedimento impugnato, sia l’impugnazione sono successivi al 3 agosto2017, data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltàdell’imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso percassazione, prevedendosi che esso vada in ogni caso sottoscritto, a pena d’inammissibilità,da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613,comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010;Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, perla natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, dellasottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandatodifensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolaritàdell'atto stesso).3. In ragione di ciò, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a normadell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - inmancanza di elementi atti a escludere la colpa del ricorrente, nella determinazione dellacausa di inammissibilità - al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 04/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIUSEPPE DE MARZO