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Sentenza — n. 22078/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls partial sentence increase due to reformatio in peius violation regarding mafia association charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22078/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's partial increase in sentence for a specific crime while upholding the rejection of continuability for another. The defendant argued that the lower court failed to properly apply the principle of reformatio in peius after a prior judgment on the same charge was annulled. The court ruled that the new sentence increase exceeded the penalty adjustment previously determined by the appellate court, violating the prohibition against worsening the defendant's position on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The principle of reformatio in peius prohibits a higher court from increasing the penalty beyond what was determined by the lower court in a prior judgment on the same charge, even if the lower court's original decision was annulled.

Parole chiave

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reformatio in peius continuita' delle pene associazione mafiosa violazione del giudicato sentenza di rinvio art. 81 codice penale art. 671 codice di procedura penale esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 81 cod. pen.
Si impone, quindi, l'annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia.
Art. 671 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
Con il ricorso dell'avv.to Mari si lamenta il difetto di motivazione per violazione del combinato disposto degli artt. 81 cod. pen e 671 cod.
art. 81 cod. pen
Si impone, quindi, l'annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano
(Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv.
Sez. 1, n. 1534 del 9/11/2017, Giglia
Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj
Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv.
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Testo completo

tore generale Michele Ciambellini che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Foggia con ordinanza del 17 dicembre 2025 riconosceva il vincolo della continuazione tra le seguenti sentenze emesse a carico di Salvatore Antonio: sentenza n. 2402/2024 emessa dalla Corte di Appello di Bari in data 24 maggio 2024, divenuta irrevocabile 1'8 ottobre 2024, con la quale l'imputato veniva condannato alla pena di anni sette, mesi due e giorni due di reclusione in relazione ai delitti di cui ai capi 'h e 19) della imputazione, relativi rispettivamente ai reati di cui agli artt. 629, commi 1 e 2, cod. pen. e 416bis cod. pen. (fatti commessi in Foggia il 5 gennaio 2018, con permanenza); sentenza n. 9899/2021 del Gup del Tribunale di Bari del 18 ottobre 2022, con la quale Salvatore Antonio veniva condannato alla pena di anni quattro e 1mesi otto di reclusione ed euro 3.333,00 di multa (pena poi ridotta ex art. 442 comma 2-bis cod. proc. pen.) per i delitti di cui agli artt. 629, commi 1 e 2, cod. pen. (fatto commesso in Foggia, in epoca anteriore e prossima al1 18 gennaio 2028).

Il Tribunale, ritenuto più grave il reato di cui alla sentenza n. 1, disponeva l'aumento della continuazione di anni uno e mesi sei per il reato di cui alla sentenza n. 2., rideterminando la pena complessiva in anni otto, mesi otto e giorni due di reclusione. Rigettava, invece, la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati sopra riportati e quelli oggetto della seguente sentenza: n. 3205/2022 emessa dal Tribunale di Foggia in data 8 novembre 2022, confermata dalla Corte di Appello di Bari, divenuta irrevocabile il 13 maggio 2024, con la quale l'imputato veniva condannato alla pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 629, commi 1 e 2, cod. pen., e 582 cod. pen., commessi in Foggia il 3 settembre 2016.

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato. 2.1. Con il ricorso dell'avv.to Mari si lamenta il difetto di motivazione per violazione del combinato disposto degli artt. 81 cod. pen e 671 cod. proc. pen. La difesa rappresenta che, con il processo denominato Decima Azione (sentenza sub n. 1), il ricorrente è stato condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso di cui al capo 19, in quanto ritenuto responsabile di una delle vicende estorsive realizzate nell'interesse del gruppo criminoso denominato Società Foggiana, operante in Foggia a partire dal 2015.

Ebbene, secondo la difesa, l'estorsione oggetto della sentenza n. 3 attribuita a Salvatore Antonio in concorso con Aprile, membro del sodalizio, deve ritenersi senz'altro realizzata nell'ambito di tale vincolo associativo, anche tenuto conto che il reato è aggravato dall'art. 416-bis 1. cod. pen. Aggiunge la difesa che, con la sentenza sub 2 del 18 ottobre 2022, il Gup definiva il provvedimento denominato Decima Bis, condannando Salvatore Antonio per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen, aggravato dall'art. 416-bis 1. cod. pen. Nel riconoscere il vincolo della continuazione tra le sentenza sub 1 e 2, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto sussistere il medesimo disegno criminoso sul presupposto che le due fattispecie estorsive erano state realizzate a distanza di soli 3 giorni, nello stesso ambito territoriale e in concorso con le stesse persone.

Tanto premesso, afferma la difesa, la vicenda estorsiva oggetto della sentenza sub 3 è stata commessa a Foggia il 3 settembre 2016 da Salvatore Antonio in 2concorso con Aprile Alessandro, Bruno Rodolfo e Pesante Francesco, tutti membri del sodalizio criminoso di cui alla sentenza sub 1. Ne consegue con evidenza che tale estorsione è stata commessa nell'ambito del vincolo associativo oggetto della sentenza sub 1 e per le finalità di agevolazione della stessa associazione. La difesa censura, quindi, l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha dato rilievo alla distanza temporale tra i vari episodi delittuosi, del tutto irrilevante nel caso di specie, stante la permanenza del vincolo associativo.

Rileva, inoltre, che la continuazione interna nel procedimento Decima Azione (sub 1) ha riguardato molteplici episodi estorsivi commessi tra il 2015 e il gennaio 2018, con la conseguenza che l'episodio estorsivo oggetto della sentenza sub 3 deve considerarsi pienamente inserito nella operatività della descritta associazione mafiosa, dedita al compimento di estorsioni. La difesa, quindi, afferma che il giudice dell'esecuzione ha errato quando ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso sul presupposto che l'estorsione di cui alla sentenza sub 3 abbia ad oggetto una vicenda che non si inserisce nell'attività della descritta associazione mafiosa, motivazione che, del resto, si pone in contrasto con la motivazione resa sul punto dal giudice di merito, il quale ha collocato tale vicenda nel più ampio contesto associativo. 2.2.

Con il secondo motivo la difesa lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il provvedimento impugnato ha ritenuto più grave il reato giudicato con la sentenza sopra riportata al numero 1, aumentando la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per l'episodio di estorsione aggravata giudicato con la sentenza sub n. 2 e rideterminando la pena finale in anni otto, mesi otto e giorni due di reclusione. Ebbene, tanto premesso, il difensore rappresenta che la sentenza sub 1, che ha definito il procedimento denominato Decima Azione, è stata annullata con rinvi in punto di trattamento sanzionatorio; la Corte di Appello di Bari, quale giudice del rinvio, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio aumentando la pena di dieci mesi per il reato di cui al numero 3 oggetto della imputazione.

Ne consegue, secondo la difesa, che il giudice dell'esecuzione ha condiviso la determinazione della pena del giudice della cognizione in relazione ad una sentenza oggetto di annullamento proprio in punto di trattamento sanzionatorio, in tal modo riconoscendo un aumento per la continuazione superiore a quello determinato in sede di cognizione.

3. Con il primo motivo di ricorso l'avv.to Santangelo ripercorre, nella sostanza, l'ultima parte del ricorso precedentemente riportato. 33.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto sostiene che il giudice dell'esecuzione ha travolto la decisione della sentenza impugnata e passata in giudicato. 3.3. Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova sul punto inerente la ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione del reato continuato. Sottolinea, innanzitutto, che non sono stati acquisiti i movimenti carcerari di Salvatore Antonio, con decisione errata del giudice della esecuzione nella parte in cui ha ritenuto trattarsi di documentazione prodotta successivamente all'udienza.

Lamenta, quindi, che nell'arco temporale, ritenuto troppo ampio dal giudice dell'esecuzione per fondare la richiesta di continuazione, dovevano essere valutati i lunghi periodi di detenzione subiti dal ricorrente. Sottolinea che i fatti commessi da Salvatore Antonio hanno quale elemento aggregante la circostanza che sono tutti commessi in concorso con gli stessi imputati, inseriti nella operatività dello stesso gruppo mafioso, in quanto lo stesso operava nella commissione di estorsioni poste in essere per conto dell'associazione mafiosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo del ricorso dell'avv.to Mari (primo dell'avv.to Santangelo), riguardante la determinazione del trattamento sanzionatorio.

2. In ordine al primo motivo di ricorso (terzo dell'avv.to Santangelo) va detto che deve considerarsi ormai consolidato l'orientamento della Corte secondo il quale "Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione. (Fattispecie in tema di rapporti tra associazione per delinquere di tipo mafioso e tentato omicidio aggravato ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991)". (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259481-01; vedi anche Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Rv. 275334 - 02;

Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01). La più recente giurisprudenza di legittimità ha precisato che deve aversi riguardo non al momento della creazione dell'associazione, quanto a quello in cui il partecipe si sia determinato a farvi ingresso, essendo detto vincolo ipotizzabile a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 4del 9/11/2017, Giglia, Rv. 271984;

Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01). Alla luce di tale assunto, corretta e adeguata risulta la motivazione offerta dalla corte territoriale nel provvedimento impugnato. La Corte ha adeguatamente motivato le ragioni della esclusione della continuazione in relazione ai reati oggetto della sentenza sub n. 3, considerata la distanza temporale intercorsa con i fatti oggetto delle sentenze sub 1 e 2 e la particolarità dell'azione criminale, che ha visto il coinvolgimento di membri del clan criminale nell'ambito di una attività di recupero di un credito per conto di una terza persona (condannata per esercizio arbitrario delle proprie ragioni).

Deve escludersi, infatti, che l'azione criminale oggetto della sentenza n. 3 fosse stata programmata sin dall'ingresso di Salvatore Antonio nel clan di riferimento, trattandosi di fatti che si sono sviluppati per ragioni contingenti, legate ad un recupero crediti richiesto da una persona estranea al gruppo criminale. 2.1. Va solo aggiunto che nessuna violazione del giudicato può ritenersi realizzata, secondo quanto rappresentato nel secondo motivo dell'avv.to Santangelo, avendo il giudice dell'esecuzione esercitato il proprio potere discrezionale adeguatamente motivando in ordine alle ragioni che hanno giustificato il rigetto parziale della richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione.

Va precisato che tali ragioni, alla luce dei principi sopra riportati, non si pongono in contrasto con la motivazione del giudice della cognizione, in quanto sono state ampiamente esplicitate le argomentazioni che giustificano l'esclusione dell'applicazione dell'istituto della continuazione, pur laddove si riconosca che l'episodio estorsivo oggetto della sentenza sub 3 sia inserito nell'alveo di operatività del gruppo criminale di appartenenza di Salvatore Antonio.

3. Il secondo motivo (primo dell'avv.to Santangelo) è fondato. Come anticipato, il provvedimento impugnato ha ritenuto più grave il reato giudicato con la sentenza sopra riportata al numero 1, ed ha aumentato la pena di anni uno e mesi sei di reclusione per l'episodio di estorsione aggravata giudicato con la sentenza sub n.

2. Come correttamente sostenuto dalla difesa, la sentenza sub 1, che ha definito il procedimento denominato Decima Azione, è stata annullata in punto di trattamento sanzionatorio e il giudice del rinvio ha rideterminato la pena, atitolo di continuazione, in dieci mesi di reclusione per il reato di cui al numero 3 oggetto della imputazione (sentenza sub 1). 5Ne consegue che la determinazione della pena operata nel provvedimento impugnato risulta essere errata in quanto l'aumento per la continuazione risulta essere superiore a quello determinato dal giudice della cognizione, con violazione del divieto di reformatio in peius.

4. Si impone, quindi, l'annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena ex art. 81 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia.

P.Q.M.

Annu P.Q.MIL FUNZTC AR IARIO Ak.2 -