Cassation court dismisses appeal against preventive detention, upholding custody due to high recidivism risk and lack of repentance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against the preventive detention order issued by the Caltanissetta tribunal. The defendant, Mario Frasconà Filaro, was accused of complicity in a shooting where his brother fired a gun, resulting in one death and one injury. The court found the defense's arguments regarding the lack of criminal environment and the nature of the specific crimes to be logically unsound and unsupported by evidence. Consequently, the court upheld the detention as the only adequate measure due to the defendant's dangerous personality and lack of repentance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The risk of recidivism must be assessed based on the gravity of the crime and the defendant's dangerous personality, not merely on the accidental nature of the victims or the specific circumstances of the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;sentite le conclusioni del PG, ALESSANDRO CIMMINO, che ha concluso per il rigetto delricorso;udito il difensore, avvocato Felice LO FURNO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento delricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 27/11/2025, il Tribunale di Caltanissetta – sezione per ilriesame delle misure cautelari ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dalGiudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Enna in data 05/11/2025 a seguito diconvalida di fermo a carico di Mario Frasconà Filaro, indagato in concorso con il padreAntonino e il fratello Giacomo per i reati di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 23, comma 3,l.n. 110/1975, 4 e 7 l.n. 895/1967, 56, 61 n. 2, 110 e 575 cod. pen., nonché 61 n. 1, 82, 110e 575 cod. pen.Nella serata dell’01/11/2025, Giacomo Frasconà Filaro era giunto dinanzi al bar“Millenium” in Capizzi a bordo dell’autovettura Fiat Punto condotta dal padre AntoninoGiacomo Frasconà Filaro era sceso dall’auto, si era diretto con decisione versoDomenico Calandra Checco e, dopo avere scambiato alcune parole con lui, aveva sparato alsuo indirizzo, senza riuscire a colpirlo; tuttavia i proiettili esplosi avevano raggiunto altre duepersone presenti sul posto, Giuseppe Di Dio, che in conseguenza dei colpi perdeva la vita, eGiuseppe Antonino Fiordaliso, che rimaneva ferito.Dopo gli spari, la Fiat Punto condotta da Antonino Frasconà Filaro e con a bordo MarioSul luogo del delitto, poggiata sul davanzale di un’abitazione prossima al bar“Millenium”, era stata trovata una pistola semiautomatica, di marca Mauser 6,35 conmatricola punzonata, con un bossolo esploso incastrato tra la camera di scoppio e il castello;sul marciapiede dove era avvenuta la sparatoria si trovavano altri due bossoli inesplosi.Secondo la ricostruzione del Tribunale per il riesame, che si basava sulle videoripreseestratte dalle telecamere di sorveglianza installate lungo la strada, sulle dichiarazioni diDomenico Calandra Checco, di Giuseppe Novembrini e di Grazia Schillirò, madre diGiacomo e Mario Frasconà Filaro e sugli esiti delle perquisizioni e dei sequestri, Giacomo eMario Frasconà Filaro si erano resi protagonisti il 12/10/2025 presso il bar 2000 di un altercocon Giuseppe Novembrini con minacce perpetrate verso di lui con un’arma da sparo;l’01/11/2025, alla presenza di Mario Frasconà Filaro, il fratello Giacomo era stato aggredito epicchiato dai fratelli Antonino e Giuseppe Giacomo Novembre; mentre era in corso taleaggressione Mario Frasconà Filaro aveva chiamato al telefono la madre, riferendole quantostava accadendo.Dopo essere tornati a casa, Giacomo Frasconà Filaro era uscito di casa per avviarsialla ricerca dei fratelli Novembre, la madre lo aveva inseguito cercando di dissuaderlo maera stata scaraventata a terra dal figlio, il quale incurante della violenza usata alla madre,aveva proseguito il cammino in direzione Caronia verso il bar 2000;
Giacomo Frasconàvano intervento della madre, lo avevano fatto salire in macchina e accompagnato al bar“Millenium”, dove si erano fermati in attesa fino a quando Giacomo Frasconà Filaro nonaveva sparato, era stato disarmato dalle persone che si erano avventate su di lui e si era poiallontanato.Presso l’abitazione dei Frasconà Filaro nel vano cucina sopra il forno a microonde eall’interno di una cover per telefoni cellulare erano state rinvenute 6 cartucce calibro 6,35coincidenti con quelle rinvenute nel luogo della sparatoria.Mario Frasconà Filaro veniva ritenuto da gravi indizi di colpevolezza, perché era statopresente ai precedenti incontri con i Novembre (quando Giuseppe Giacomo Novembre erastato minacciato dai Frasconà Filaro il 12/10/2025 e quando i Novembre avevano aggreditoGiacomo Frasconà Filaro), perché aveva partecipato e condiviso, insieme al padre, leiniziative del fratello culminate nella sparatoria al bar “Millenium” e perché erano stateritenute inattendibili le dichiarazioni rese da lui e dal padre in sede di interrogatorio, nellequali avevano sostenuto di avere accompagnato Giacomo al bar perché aveva detto loroche avrebbe voluto acquistare due birre.Le esigenze cautelari del pericolo di reiterazione del reato venivano ravvisate inrelazione ai gravi precedenti penali dell’indagato e alla sua condivisione dei motivi diavversione verso i Novembre, già manifestatisi con azioni violente di rivalsa.2.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Mario Frasconà2.1. Con il primo lamenta l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena diinutilizzabilità, ai sensi dell’art. 606 lett.
c) cod. proc. pen., per violazione dell’art. 63, comma2, cod. proc. pen.Il Tribunale del riesame aveva tratto elementi dalle dichiarazioni di Grazia Schillirò,madre di Giacomo e Mario Frasconà Filaro e moglie di Antonino, rese all’esito di uninterrogatorio preceduto dall’avviso della sussistenza di un procedimento a carico diGiacomo e non anche degli altri due congiunti.Inoltre dalle indagini era emerso che l’arma illecitamente detenuta e poi utilizzata eraconservata nell’abitazione nella consapevolezza di tutti i familiari conviventi, ivi compresa laSchillirò; pertanto, costei non poteva essere sentita come persona informata dei fatti ma conle garanzie, essendo soggetto indagabile.2.2. Con il secondo motivo si formula censura di manifesta illogicità della motivazione,ai sensi dell’art. 606 lett.
e) cod. proc. pen. sotto il profilo dell’errata valutazione delledeposizioni rese da soggetti interessati e autori di reati concorrenti.Il Tribunale del riesame aveva valutato come attendibili le dichiarazioni di GiuseppeGiacomo Novembre, autore di un precedente pestaggio di Giacomo Frasconà Filaro epertanto interessato ad amplificare la responsabilità di quest’ultimo e dei suoi congiunti; nonaveva inoltre tenuto conto del fatto che la sua ricostruzione era contrastante con quella resada Domenico Calandra Checco; infine aveva valorizzato un tempo pari a due minuti equaranta secondi nel corso del quale Mario Frasconà Filaro si era trovato in macchinainsieme al fratello Giacomo e non avrebbe potuto concordare alcunché.2.3.
Con il terzo motivo si lamentava l’illogicità delle argomentazioni con le quali eranostate ritenute sussistenti le esigenze cautelari e l’inadeguatezza di misure meno afflittive, afronte di condotte estemporanee commesse da altri rispetto alle quali l’indagato non avevafornito alcun decisivo contributo istigatorio.2.4. La difesa di Mario Frasconà Filaro ha depositato memoria in data 09/03/2026 e adulteriore illustrazione del secondo motivo ha dedotto che agli atti vi sarebbero elementidimostrativi del mendacio delle dichiarazioni di Calandra Checco e di quelle di Novembreperché contrastanti con le risultanze di cui ai documenti appositamente allegati dal difensorealla predetta memoria.3.
Su richiesta della difesa, si è svolta la discussione orale in udienza, nel corso dellaquale il Procuratore Generale, Alessandro Cimmino, ha concluso per il rigetto del ricorso e ildifensore ha insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Non merita accoglimento il primo motivo secondo il quale il giudice della convalida eil Tribunale del riesame avrebbero dovuto considerare inutilizzabili le dichiarazioni di GraziaSchillirò, madre di due degli indagati e moglie del terzo.Ciò in quanto la stessa aveva ricevuto l’avviso di cui all’art. 199 cod. proc. pen.circoscritto al solo figlio Giacomo, ma non era stata avvisata che gli altri congiunti eranoindagati nel medesimo procedimento; inoltre la stessa Schillirò doveva essere sentita con legaranzie perché erano elementi a suo carico quale concorrente della detenzione dell’armaconservata nella casa familiare e utilizzata per il delitto.Orbene anche a voler porre in disparte la questione della tardività dell’eccezionerelativa all’omesso avviso di cui all’art. 199 cod. proc. pen., che andava sollevato o in sede diconvalida o al più tardi nel corso del procedimento di riesame (cfr.
Sez. 1, n. 23719 del17/05/2024, A., Rv. 286905 – 01: «l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per iprossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa, che,ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., deve essere eccepita dalla parte che viassiste prima del compimento dell'esame testimoniale, ovvero, se ciò non è possibile,immediatamente dopo, a pena di decadenza»), non può non rilevarsi che il testo dell’art. 199cod. proc. pen. impone di dare avviso al dichiarante del coinvolgimento di un prossimocongiunto ma non una previa specifica elencazione di tutti i prossimi congiunti indagati oimputati se ve ne sono più d’uno.E come ricordato da Sez. 1, n. 42337 del 21/03/2019, B., Rv. 277227 – 01, inmotivazione, non è «un istituto posto a tutela e salvaguardia della posizione processualedell'imputato», ma «il precetto è posto, piuttosto, a tutela esclusiva del dichiarante», perchégli permette di eliminare ex ante il rischio di trovarsi nella condizione di rendere una falsadeposizione, scriminabile, al più, ex post nei limiti consentiti dall’art. 384 cod. pen.
Comeaggiunge la medesima pronuncia, peraltro, la disposizione è «indifferente alla strettaconnessione tra le posizioni processuali, che renderebbero difficoltosa la scindibilità delledichiarazioni sui concorrenti».D’altronde non si può non rilevare che nel caso di specie, al momento in cui la donnaera stata sentita, già due dei suoi tre congiunti coinvolti erano stati sottoposti a fermo dipolizia giudiziaria e la donna era in condizione già cogliere con l’avviso dell’art. 199 cod.proc. pen. l’incidenza che le sue dichiarazioni avrebbero potuto avere su tutti e tre i familiarile cui posizioni erano strettamente connesse.Quanto alla prospettata condizione della madre dell’indagato quale indagabile soloperché poteva essere indiziata di concorso nella detenzione di armi, la tesi difensiva deveritenersi del tutto infondata, perché non vi era alcun elemento a suo carico in ordine allapartecipazione al delitto, visto che, al momento in cui veniva sentita, gli investigatori avevanogià acquisito elementi specifici circa il suo dissenso rispetto ai comportamenti tenuti daicongiunti e i suoi concreti, seppur vani, tentativo di impedire loro di metterli in atto.2.
Il secondo motivo è tutto versato nel merito e presenta profili di genericità.La difesa cerca di completarlo con una memoria in cui introduce argomenti nuovi echiede di valutare nel merito atti di indagine, attraverso il confronto tra fonti di prova eapprezzamenti dei loro contenuti, che esulano dai compiti di controllo del giudice dilegittimità.Si contesta il giudizio di attendibilità formulato dai giudici del riesame con riguardo alledichiarazioni di Giuseppe Novembre; secondo la difesa, costui, autore del pestaggio subitoda Giacomo e antefatto della reazione dei Frasconà Filaro con l'episodio delittuoso oggettodell'ordinanza, sarebbe portatore di un interesse ad amplificare le responsabilità degliindagati.L’argomento è infondato, in quanto “in tema di valutazione della prova testimoniale,l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede dilegittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifestecontraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondatesullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad unapretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità” (Sez. 4, n. 10153 del11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01; conforme Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026,Abbruzzese, Rv. 289333 - 01), deduzione che manca nel motivo di ricorso che si limitaall’affermazione del potenziale conflitto di interessi del dichiarante, ma non indica manifestecontraddizioni in cui sarebbe incorsa l’ordinanza impugnata nel valutare le dichiarazioni deltestimone.Del tutto generiche sono le deduzioni difensive secondo le quali le dichiarazioni diGiuseppe Novembre sarebbero in contrasto con quelle di Calandra Checco.La difesa non circoscrive specificamente i punti di contrasto ma soprattutto nonevidenzia a quali fratture logiche avrebbe condotto il percorso argomentativo delprovvedimento impugnato, così risolvendo in considerazioni di mero dissenso che nonpossono trovare spazio in sede di legittimità.Del pari inammissibile la censura secondo la quale dal provvedimento impugnato non siricaverebbe gli elementi necessari a prefigurare il concorso di Mario Frasconà Filaro allacondotta di Giacomo.
La difesa sostiene che non si sia tenuto conto del fatto che egli sitrovava in un luogo diverso da quello nel quale il fratello aveva sparato e che egli era statoinsieme al fratello solo per due minuti e quaranta secondi, nel corso dei quali non avrebbepotuto né programmare né istigare alcuna condotta.Il Tribunale del riesame ha saldamente ancora il quadro indiziario circa la pienacondivisione da parte di Mario Frasconà Filaro dell’azione criminale del fratello, che avevaaccompagnato sul posto insieme al padre, nonostante i tentativi della madre di fermarli, chelo aveva visto scendere armato nei pressi del bar Millenium dove il fratello cercava il rivalecontro il quale vendicarsi e che, soprattutto, era stato pienamente coinvolto nell’episodio del12/10/2025, che costituisce l’antefatto della condotta criminosa oggetto del presenteprocedimento.3.
Non può essere accolto nemmeno il terzo motivo che contesta la sussistenza delleesigenze cautelari.La difesa non si confronta con gli elementi in fatto posti a fondamento del giudizio sullaricorrenza del pericolo di reiterazione del reato: in particolare i precedenti penali, chedescrivono la personalità e la pericolosità dell’indagato, il dato della sua condivisione deimotivi di contrasto e delle minacce nei confronti dei Novembre, che lo fanno portatore di giàmanifestati intenti vendicativi, e l’assenza di qualsivoglia segnale di consapevolezza e diresipiscenza rispetto alla gravità delle condotte alle quali ha partecipato.l’assenza di resipiscenza, dimostrata dal comportamento tenuto nel corsodell’interrogatorio.
L'ordinanza giunge, pertanto, alla conclusione che la custodia in carceresia l'unica misura idonea e adeguata, aggiungendo anche che gli arresti domiciliarisarebbero inidonei, in quanto la presenza sui luoghi appare assolutamente sconsigliata inquanto il conflitto con la famiglia Novembre è ancora in corso.A fronte di tale apparato motivazionale il ricorso deduce, anzitutto, che il possesso diarmi clandestine richiederebbe il contatto con ambienti criminali che non sarebbe possibile incaso di misure meno afflittive, ma l’argomento è inammissibile perché propone unaconsiderazione non fondata sull' id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empiricae, quindi, logicamente scorretta (Sez. 6, n. 16532 del 13/02/2007, Cassandro, Rv. 237145 –01;
Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627 - 01; Sez. 6 n. 31706 del7.3.2003, Abbate, Rv 224801).Il ricorso deduce, ancora, che per alcuni dei reati non vi sarebbe il pericolo direiterazione perché commessi con aberratio, ma l’argomento è infondato, perché il pericolodi reiterazione deve riguardare “gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenzapersonale o (…) della stessa specie di quello per cui si procede” (art. 274, comma 1, lett. c),cod. proc. pen.), non le stesse persone, che possono anche essere state colpite per sbaglio,senza che si possa ricavare da ciò sul piano logico la mancanza, per definizione, delpericolo di recidiva.4.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA TONA ALESSANDRO CENTONZE