Cassation annuls execution order for continued crimes due to lack of distinct reasoning for satellite penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Florence execution court's order regarding the application of continued crimes discipline. The convicted applicant argued the judge failed to specify the reasoning for increasing penalties for satellite offenses and exceeded the original sentence limits. The court ruled the order invalid because it lacked distinct motivation for each satellite crime's penalty increase, violating established case law requiring separate justification for such increments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; In cases of continued crimes, the execution judge must distinctly calculate and motivate the penalty increase for each satellite offense to ensure proportionality and avoid material cumulation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o l'ordinanza del 28/01/2026 del TRIBUNALE di Firenzeudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;lette le conclusioni del Procuratore generale, Paolo Fiore, che ha chiesto l’accoglimento delricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 28 gennaio 2026 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha, per quanto qui rileva, accolto l’istanza di Dembo Marong di applicazionedella disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condannaemesse nei suoi confronti:1. sentenza del Tribunale di Firenze del 17 novembre 2018, per reato di cui all’art. 73d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309;2. sentenza del Tribunale di Firenze del 20 novembre 2020, per reato di cui all’art. 73d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309;3. sentenza del Tribunale di Firenze del 24 febbraio 2023, per reato di cui all’art. 73d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309;4. sentenza del Tribunale di Firenze del 4 ottobre 2018, per reato di cui all’art. 73 d.p.r.9 ottobre 1990, n. 309.La pena per tali reati è stata rideterminata dal giudice dell’esecuzione in complessivi 3anni e 2 mesi di reclusione e 4.800 euro di multa.2.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con i seguenti motivi.Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancataindicazione delle ragioni per cui è stato stabilito un aumento di 6 mesi di reclusione ed euro600 di multa per ciascuno dei due reati della sentenza n. 4.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto, con riferimento al reato dicui al capo B della sentenza n. 4, il giudice dell'esecuzione, infliggendo una pena di 6 mesi direclusione, è andato oltre la pena inflitta in cognizione, che era per tale reato satellite dellacontinuazione interna alla sentenza n. 4 di 3 mesi di reclusione e 300 euro di multa.3.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Paolo Fiore, ha concluso perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. È fondato, in particolare, il primo motivo.Il giudice dell’esecuzione ha motivato così la pena per il reato continuato, di cui hariconosciuto l’esistenza con l’ordinanza impugnata: “la pena base, precedente alla riduzioneper il rito, è dunque di anni 3 e mesi 9 di reclusione ed euro 6000 di multa, cui va aggiuntol'aumento di mesi 6 di reclusione ed euro 600 di multa per ciascuno dei due capi diimputazione oggetto della sentenza n. 4206 del 2018, per una pena finale di anni 4 e mesi 9di reclusione ed euro 7200 di multa, su cui va operata la riduzione per il rito, per una penafinale di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed euro 4800 di multa”.L’ordinanza non contiene, pertanto, né in questa, né in altra parte della motivazione,una indicazione dei criteri che sono stati seguiti dal giudice dell’esecuzione per decidere gliaumenti per i reati satellite del reato continuato, e contrasta, pertanto, con l’orientamentodella giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di reato continuato, il giudice, neldeterminare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la penabase, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite.
La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordineai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificareche sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si siaoperato surrettiziamente un cumulo materiale di pene” (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269 - 01).Nel caso in esame, in cui l’individuazione della pena prescelta per i reati satellite dellasentenza n. 4 non è corredata da alcuna motivazione, neanche di stile, non viene neanche inquestione, pertanto, la valutazione della congruità dello sforzo motivazionale in rapporto allapena inflitta, perché a monte lo sforzo motivazionale non c’è proprio.Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.Il secondo motivo è assorbito.2.
Il giudice del rinvio dovrà essere diversa persona fisica, atteso che Cortecostituzionale 3 luglio 2013, n. 183, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 34,comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono chenon possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciatoo concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazionein sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Firenze.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO FILIPPO CASA