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Ordinanza — n. 21896/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaint on lack of acquittal reasoning under new plea bargaining rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21896/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's complaint regarding the lack of reasoning for acquittal was manifestly unfounded. The appellant argued that the second-instance judge failed to explain why the defendant was not acquitted under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that under the new plea bargaining system, the second-instance judge is not required to address acquittal grounds when the defendant has waived appeal reasons, rendering the complaint irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 56, legge n. 103 del 2017; Art. 599-bis, Art. 129, Art. 610, comma 5-bis, Art. 616, cod. proc. pen.: When a defendant waives appeal reasons under the new plea bargaining system, the second-instance judge's cognition is limited to non-waived grounds, making generic complaints about the absence of acquittal reasoning inadmissible.

Parole chiave

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plea bargaining in appeal waiver of appeal reasons lack of reasoning acquittal grounds inadmissible appeal second instance judge generic complaint rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod.
Art. 599-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
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Testo completo

NARDO nato a Sora il 06/11/1995; avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 01/12/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Leonardo Pernasilici è manifestamente infondato ; .Considerato, infatti, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art.1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (v., di recente, Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01, in motivazione, par. 8 del Considerato in diritto).; Rilevato che, nel caso in esame, con il ricorso per cassazione l'imputato denuncia (peraltro in modo del tutto generico) vizio di motivazione rispetto alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

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