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Ordinanza — n. 21893/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to use mandatory defense counsel under 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21893/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant after August 3, 2017. The material facts show the appellant, Marcello Verdiani, submitted the generic complaint without a registered defense attorney, violating the mandatory representation requirement introduced by Law No. 103/2017. The court ruled that the appeal must be signed by a qualified defender to avoid inadmissibility and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a registered defense attorney.

Parole chiave

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inadmissible appeal mandatory defense counsel Law 103/2017 criminal procedure code procedural costs verosimiglianza dei motivi d'asilo difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
Law No. 103/2017
art. 616 cod. proc. pen
e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione dei ricorsi (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione dei ricorsi (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q P.Q.M
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Testo completo

LO nato a Suvereto il 14/06/1963; avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Spoleto del 28/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso per cassazione (come tale qualificato dal Tribunale di sorveglianza di Perugia con ordinanza del 12 febbraio 2026) ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Spoleto, in materia di reclamo generico, del 28 gennaio 2025 è stato proposto personalmente da Marcello Verdiani e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione dei ricorsi (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q P.Q.M