Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to discretionary supervision court findings of non-compliance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Antonio Smimmo's appeal against the Naples Supervision Court's revocation of his community service probation. The Supervision Court revoked the measure because Smimmo was found driving without a license, outside his residence, and with safety violations, which the court deemed evidence of non-rehabilitation. The appellant argued the violation was minor and requested conversion to home detention, but the court found the Supervision Court's reasoning sufficient and noted the home detention request lacked proper procedural support.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The revocation of community service probation is a discretionary act by the Supervision Court based on the offender's attitude towards social rules, not merely a legal violation, and requires a reasoned assessment of the measure's suitability for resocialization.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Napoli il 24/10/1989; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 04/11/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VALENTINA MANUALI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli revocava con effetto dal giorno 4 novembre 2025, nei confronti di Antonio Smimmo, la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa al medesimo con provvedimento del 14 febbraio 2023.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza riteneva condivisibili le valutazioni operate dal magistrato di sorveglianza che, nel disporre la sospensione cautelativa della misura alternativa, aveva evidenziato che l'affidato era stato sorpreso dalle forze di polizia il giorno 14 agosto 2025 nel comune di Mondragone (quindi fuori del comune di residenza) alla guida di una autovettura pur essendo senza patente, mentre faceva uso del telefono cellulare e con le cinture di sicurezza non allacciate. Tali condotte venivano, quindi, considerate come la conferma della insofferenza, da parte del condannato, al rispetto delle regole ordinarie del vivere civile e delle prescrizioni impostegli, con il conseguente venir meno delle condizioni per la prosecuzione della più ampia fra le misure alternative alla detenzione.
2. Avverso tale ordinanza Antonio Smimmo, per mezzo dell'avv. Giulia Esposito, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza revocato la misura alternativa senza tenere conto del carattere non grave della violazione (consistita nel portare i figli al mare alla vigilia di Ferragosto) e senza nemmeno valutare la possibilità di sostituire l'affidamento con la detenzione domiciliare, come peraltro richiesto espressamente dalla difesa.
3. Il procedimento, originariamente incardinato presso la VII^ Sezione della Corte, è stato poi assegnato a questa Sezione con ordinanza del 12 marzo 2026.
4. Il Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Anzitutto, deve ricordarsi che la revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali non consegue alla pura e semplice violazione di legge o di prescrizioni inerenti la misura alternativa, ma è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, il quale è tenuto a spiegare le ragioni per le quali le violazioni commesse possano considerarsi indici di un allontanamento dalle finalità proprie dell'istituto (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, Rv. 286262 — 01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Rv. 256367 - 01). 2.1. Ciò posto, si osserva che la ordinanza appare rispettosa dei principi sopra richiamati poiché — con motivazione adeguata ed esente da vizi logici — ha fondato la revoca della misura alternativa in considerazione del fatto (non contestato) che l'affidato è stato trovato al di fuori del comune di residenza senza autorizzazione, che era alla guida di una autovettura pur essendo privo della patente, mentre utilizzava il telefono cellulare e senza avere le cinture di sicurezza allacciate. 2.2.
In considerazione di tali comportamenti, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di dovere revocare l'affidamento, considerato che detta misura alternativa si era dimostrata non idonea a svolgere le finalità special preventive previste dall'ordinamento e che il condannato aveva dimostrato di non avere una reale volontà di risocializzazione, dimostrandosi del tutto indifferente al rispetto delle regole del vivere civile e delle prescrizioni impostegli in sede di concessione del beneficio. 2.3. Le logiche argomentazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza non vengono disarticolate dalle censure difensive, peraltro in gran parte rivalutative.
Quanto poi alla mancata conversione dell'affidamento nella misura della detenzione domiciliare, deve evidenziarsi che la difesa, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, ha omesso di allegare il verbale di udienza dal quale risulterebbe la proposizione di tale domanda subordinata.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. 3 P.Q.M