Cassation court dismisses appeal for lack of standing due to procedural timing violations under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner filed it personally after a legislative change took effect. Martin Jonathan Fierro Sanango challenged a lower court's refusal of home detention and probation, arguing multiple defects in the order. The court ruled that personal filing post-legislative amendment violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure, resulting in dismissal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis; Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a party after the entry into force of a novella regarding standing is inadmissible de plano for lack of legitimate standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Martin Jonathan nato a (ECUADOR) il 08/02/1994 avverso l'ordinanza del 19/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e ha respinto là richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzate da Martin Jonathan Fierro Sanango.
2. Ricorre personalmente Martin Jonathan Fierro Sanango, che denuncia plurimi vizi dell'ordinanza impugnata, della quale chiede l'annullamento con rinvio.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
D P.Q.M