Cassation court dismisses appeal against partial pardon application to post-2012 aggravated extortion facts only.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's request to annul the appellate court's decision applying a pardon benefit. The appellant argued the most serious conduct occurred in 2002, seeking the benefit applied to the entire sentence. The court held that for continued offenses, the relevant conduct is the specific aggravated portion within the pardon's temporal scope, not the abstract statutory minimum. Consequently, the pardon correctly applied only to the increased sentence for acts committed after 2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 legge 31 luglio 2006 n. 241; Art. 81 cod. pen.: In cases of continued offenses where some fall within the pardon's temporal scope, the benefit applies only to the specific increased sentence portion attributable to those acts, not the abstract statutory minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
d'appello di Milanoudita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, PIetro Molino, che ha chiesto il rigettodel ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte d’appello di Milano, decidendo in sede diopposizione avverso il provvedimento emesso de plano dalla stessa Corte territoriale in data25 luglio 2025, ha confermato l’applicazione, nei riguardi di Massimiliano Atzei, del beneficiodell’indulto ai sensi della legge 31 luglio 2006 n. 241 nella misura di un mese di reclusioneed euro 200,00 di multa, pari alla porzione di aumento per la continuazione dei fatti diestorsione aggravata commessi nel periodo di applicazione dell’invocato beneficio, conriferimento alla sentenza della Corte di appello di Milano in data 8 marzo 2024, irrevocabile il10 ottobre 2024.Segnatamente Atzei, con la citata sentenza, era stato condannato alla pena tre anni, seimesi di reclusione ed euro 1.000, 00 di multa per il reato di estorsione aggrava continuata,commesso dall’anno 2001 al 4 novembre 2015.A ragione della decisione il Giudice dell’opposizione ha rilevato che il Giudice di primogrado (la cui dosimetria era stata confermata da quello di appello), diversamente da quantodedotto dall’opponente, si era espresso nel senso della maggiore gravità delle condottesuccessive al 2012.
Conseguentemente, esclusa la necessità di interpretare il giudicato aifini della verifica dei presupposti temporali dell’indulto, ha ritenuto corretta l’applicazione delbeneficio limitatamente alla porzione di pena irrogata quale aumento ai sensi dell’art. 81 cod.pen. concernente i fatti rientranti, ratione temporis, nell’ambito applicativo della citata leggen. 241 del 2006.2. Avverso l'indicato provvedimento propone ricorso l'interessato, a mezzo del difensoredi fiducia avv. Foti, chiedendone l'annullamento per violazione di legge.Lamenta che nel provvedimento impugnato la Corte di appello – pur essendosicorrettamente discostata dal ragionamento del Giudice di prima istanza, secondo cui iGiudici in sede di cognizione, nell’applicare la continuazione, non avevano indicato qualefosse il reato più grave – avrebbe poi errato nella decisione, confondendo la motivazioneresa dai predetti Giudici per l’individuazione del trattamento sanzionatorio con quellariguardante l’applicazione dell’indulto, per il quale deve farsi riferimento alla condotta inconcreto più grave, trattandosi di più violazioni della stessa norma penale incriminatrice.Il reato più grave – secondo la prospettazione del ricorrente – avrebbe dovuto essereindividuato nella condotta estorsiva del 2002, definita «gravissima» nella sentenza di meritoe, conseguentemente, l’invocato beneficio avrebbe dovuto essere applicato sull’intera penabase (di cinque anni) individuata nella sentenza di primo grado.3.
Il Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, intervenuto con requisitoria scrittadepositata in data 6 febbraio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso denuncia censure infondate e dev’essere, pertanto, rigettato.1. Come anticipato, il ricorrente invoca l’applicazione dell’indulto sulla pena inflitta conla sentenza della Corte di appello di Milano in data 8 marzo 2024, irrevocabile il 10 ottobre2024, con la quale egli era stato condannato alla pena tre anni, sei mesi di reclusione edeuro 1.000, 00 di multa per il reato di estorsione aggrava continuata, commesso dall’anno2001 al 4 novembre 2015.Non è superfluo richiamare i principi applicabili alla fattispecie in scrutinio, primo tra tuttiquello secondo cui, in tema di applicazione dell'indulto a reati unificati con il vincolo dellacontinuazione – sia nell'ipotesi in cui, in ragione del titolo, alcuni dei reati unificati sianoesclusi e altri compresi nel provvedimento di clemenza, sia nella diversa ipotesi in cui alcunireati siano commessi prima e altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto diclemenza – il reato continuato va scisso al fine di applicare il beneficio a quei reati che virientrano, a meno che diverse disposizioni al riguardo siano dettate dal provvedimento diclemenza.
Inoltre, qualora sia stata irrogata una pena unica in ordine a più delitti unificatidalla continuazione, compiuti prima e dopo la data di entrata in vigore del provvedimento diclemenza, il giudice dell'esecuzione deve chiarire la portata del giudicato e individuare,nell'ambito dei plurimi episodi unificati, quello più grave e la pena per esso inflitta (Sez. 1, n.43862 del 29/10/2004, Palamara, Rv. 230059 – 01; Sez. 1, n. 2057 del 14/03/1997, RendaPopolo, Rv. 207693 – 01).Si è, ancora, specificato che, ai fini dell'applicazione o della revoca dell'indulto, in casodi reati unificati per la continuazione, si deve avere riguardo alla pena inflitta relativamente aciascuno di essi e non a quella complessiva (Sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009, Agnello, Rv.245967 – 01) e che la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, conriguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione perciascuno di essi e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecieastratta (principio espresso in tema di revoca dell’indulto da Sez.
U, Sentenza n. 21501 del23/04/2009, Astone, Rv. 243380 – 01, ma trasponibile).2. Entro questa cornice si è mosso il Giudice del provvedimento impugnato che – al dilà dell’improprio riferimento alla assenza di necessità, nel caso di specie, di interpretare ilgiudicato – ha invece correttamente svolto tale adempimento osservando che, nella parteriguardante il trattamento sanzionatorio, il Giudice di primo grado aveva ritenuto certamentepiù gravi le condotte perpetrate dopo l’anno 2012, epoca di entrata in vigore della legge n. 3del 2012 (segnatamente il 29 febbraio di quell’anno) che aveva inasprito il trattamentosanzionatorio del reato per cui è condanna, limitatamente alla pena pecuniaria, prevendo peril primo comma dell’art. 629 la sostituzione della multa da euro 516 a euro 2.065 con quellada euro 1.000 a euro 4.000.La conferma dell’esattezza dell’individuazione del reato più grave non è stata per nullalegata dal Giudice dell’esecuzione al mero dato formale, peraltro non ininfluente,dell’inasprito trattamento sanzionatorio, ma è stata posta in connessione con l’escalationdella violenza delle condotte segnalata nelle sentenze di merito a partire dall’anno 2008, conindicazione di quella reputata più grave, ossia quella posta in essere nel 2015.Conseguentemente è corretta la ribadita applicazione del beneficio controverso sullasola porzione di pena applicata ai sensi dell’art. 81 cod. pen. per le condotte costituenti reatifine ricadenti nel termine di efficacia dell’istituto.È appena il caso di evidenziare come, nel caso in esame, non vi fosse spazio per larevoca del beneficio ai sensi del comma 3 dell’art. 1 legge 31 luglio 2006 n. 241.Il giudice dell'esecuzione, invero, nel caso di reati uniti dal vincolo della continuazione,alcuni dei quali siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio edaltri successivamente, deve determinare, ove il giudice della cognizione non lo abbiaspecificato, il quantum di pena attribuibile ai reati che risultano commessi oltre il terminetemporale fissato dall'art. 1 della legge n. 241 del 2006, e verificare, in tal modo, se pertaluno di questi sia stata o meno irrogata una sanzione non inferiore a due anni direclusione, comportante, per effetto della medesima disposizione, la revoca di diritto delbeneficio (Sez. 1, n. 3986 del 28/11/2013, dep. 2014, Soriano, Rv. 259139 – 01); situazionenon ravvisabile nel caso in scrutinio, essendo stato inflitto un aumento per la continuazioneinterna sensibilmente inferiore ai due anni di reclusione.3.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il pagamentodelle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI MONICA BONI