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Sentenza — n. 21649/2026 — snpen Generato dall'IA

Court of Cassation rules that the Supervisory Magistrate of Venice has exclusive competence for early release requests regarding public utility work penalties.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21649/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a negative competence conflict between the Treviso PGI and the Venice Supervisory Magistrate regarding an early release request. The Supervisory Magistrate refused jurisdiction, arguing that the Treviso PGI, which imposed the public utility work penalty, should handle the release. The court rejected this, distinguishing between the execution of the penalty and the separate, premial evaluation required for early release. Consequently, the court ruled that the Venice Supervisory Magistrate holds the exclusive competence to decide on the early release application.

Regesto Legislator

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Art. 63 L. 689/81; Art. 76 L. 689/81: The Supervisory Magistrate holds exclusive competence for granting early release to offenders serving public utility work penalties, distinct from the executing judge's role in monitoring penalty compliance.

Parole chiave

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early release competence public utility work penalty negative competence conflict Supervisory Magistrate jurisdiction penal execution vs release categorie di competenza trasferimento di competenze vigilanza dell'autorità competente

Disposizioni normative citate

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Art. 63 L. 689/81
689/81, ma appare poco conferente ai fini che qui rilevano.Infatti, l’art. 63 cit.
Art. 76 L. 689/81
689/81che ripartisce la competenza circa l’esecuzione delle pene sostitutive introdotte dal d.lgs.150/2022 fra magistrato di sorveglianza, competente per la semilibertà e la detenzionedomiciliare, e il giudice che ha applicato la pena, quanto al lavoro di pubblica utilitàsostitutivo.Nonostante, poi, l’art. 76 L.
Art. 28 cod. proc. pen.
Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza diuna situazione di stasi processuale disciplinata dall’art. 28 cod.
Art. 32 cod. proc. pen.
Art. 47 comma 12 bis Ord. pen.
pen.Per quanto qui interessa, l’art. 47 comma 12 bis cit.
Art. 69 comma 8 Ord. pen.
Art. 69 bis Ord. pen.
Art. 54 comma 3 Ord. pen.
art. 28 cod. proc. pen
Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza diuna situazione di stasi processuale disciplinata dall’art. 28 cod. proc. pen.
art. 32 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4964 del 1994
Sez. 1, n. 4964 del 1994, Rv.
Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025
Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026
287687 – 01; Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, Gip, Rv.289436 - 01)1.2.L’argomento contrario, speso dal Magistrato di sorveglianzasi fonda sul testo degliartt.
Sez. 1, n. 13412 del 19/02/2021
C. Cost. n. 352 del 1991
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Testo completo

i preliminari del Tribunale di TrevisoUdita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI cheindividua lacompetenza in capo al Magistrato di sorveglianza di Venezia.RITENUTO IN FATTO1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, cui si era rivoltoGampene Jean Bosco al fine di ottenere l’applicazione della liberazione anticipata conriferimento alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità inflitta con la sentenza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, definitiva il 3 settembre 2023,dichiarava la propria incompetenza a provvedere in favore del Magistrato di sorveglianza diVenezia.2.

Il Magistrato di sorveglianza di Venezia con provvedimento in data 29 dicembre 2025sollevava conflitto negativo di competenza, ricusando la propria competenza a provvedere infavore del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso.In tale provvedimento il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato di non condividerel’orientamento espresso sul punto dalla Corte di Cassazione e di aderire al diversoorientamento espresso dalla giurisprudenza di merito.Tale orientamento prende le mosse dalla formulazione letterale dell’art. 63 L. 689/81che ripartisce la competenza circa l’esecuzione delle pene sostitutive introdotte dal d.lgs.150/2022 fra magistrato di sorveglianza, competente per la semilibertà e la detenzionedomiciliare, e il giudice che ha applicato la pena, quanto al lavoro di pubblica utilitàsostitutivo.Nonostante, poi, l’art. 76 L. 689/81 estenda alle pene sostitutive le normesull’ordinamento penitenziario, ciò non comporta una modifica alla competenza individuatadall’art. 68 cit.3.

Il Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi ha concluso individuando lacompetenza in capo al Magistrato di sorveglianza di Venezia.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza diuna situazione di stasi processuale disciplinata dall’art. 28 cod. proc. pen. - derivata dalrifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere della medesimaistanza di concessione della liberazione anticipata al detenuto in espiazione della pena dellavoro di pubblica utilità sostitutivo - appare insuperabile senza il presente interventodecisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.L’art 76 L. 689/81 consente l’applicazione alle pene sostitutive introdotte dal d. lgs.150/2022 - in quanto compatibili – degli artt. 47 comma 12 bis, 51 bis, 51 quater e 53 bisOrd. pen.Per quanto qui interessa, l’art. 47 comma 12 bis cit. prevede la applicazione dellaliberazione anticipata all’affidato in prova al servizio sociale con rimando agli artt. 69, comma8, che individua la competenza circa la riduzione di pena per la liberazione anticipata in capoal Magistrato di sorveglianza, all’art 69 bis, che disciplina il procedimento in materia diliberazione anticipata, nonché all’art.54. comma 3, Ord. pen. cheprevede quale causadirevoca della liberazione anticipata la condanna per delitto non colposo commesso nel corsodell’esecuzione della pena, ma successivamente alla concessione del beneficio stesso.Le ulteriori norme richiamate dall’art. 76 L. 689/81 riguardano la sopravvenienza dinuovi titoli di privazione della libertà, la disciplina delle pene accessorie e le modalità dicomputo del periodo di permesso o di licenza; si tratta, cioè, di richiami espliciti all’operatività- anche nel caso in cui il condannato stia scontano una pena sostitutiva – di istituti tipicidell’ordinamento penitenziario, così come la liberazione anticipata.1.1.In forze di questa catena di rimandi normativi, dunque, è possibile affermare che laliberazione anticipata è concedibile al soggetto in espiazione della pena sostitutiva dei lavoridi pubblica utilità e che competente a conoscere della liberazione anticipata è il magistrato disorveglianza, per il richiamoalla disposizione di cuiall’art.69 comma 8 Ord. pen.La correttezza della ricostruzione normativa di cui sopra è stata affermata dal costanteorientamento di questa Corte, secondo il quale in tema di benefici penitenziari, alcondannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essereconcessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionaledel magistrato di sorveglianza. (Vedi:

Sez. 1, n. 4964 del 1994, Rv. 197518-01). (Sez. 1, n.10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01; Sez. 1, n. 6218 del 16/01/2026, Gip, Rv.289436 - 01)1.2.L’argomento contrario, speso dal Magistrato di sorveglianzasi fonda sul testo degliartt. 62 e 63 L. 689/81, ma appare poco conferente ai fini che qui rilevano.Infatti, l’art. 63 cit. individua nel giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilitàsostitutivo l’organo competente per l’esecuzione di tale pena sostitutiva, ma nulla dice circala liberazione anticipata, che è istituto peculiare che non riguarda le modalità di esecuzionedella pena sostitutiva, bensì una valutazione più ampia che ricomprende anche il grado dipartecipazione del condannato all’opera di rieducazione, e che può portare anche ad unariduzione della pena stessa.L’organo cui è demandata l’esecuzione della pena sostitutiva verifica e controlla ilrispetto delle prescrizioni, anche al fine della eventuale revoca della pena sostitutiva, che ècosa diversa dalla valutazione circa la meritevolezza della liberazione anticipata checomporta un quid pluris rispetto al mero rispetto delle prescrizioni.La liberazione anticipata, infatti, è un istituto di carattere premiale che ha come finalitàquella di « consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbiaofferto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione» (C.

Cost. n. 352 del 1991)Infatti, si è affermato che in tema di liberazione anticipata, allorché la pena vengaespiata agli arresti domiciliari e manchino, quindi, il trattamento rieducativo svolto in istituto ela correlativa partecipazione ad esso del detenuto, la valutazione demandata al giudice nonsi esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma richiede anche l'esamedel comportamento complessivo del soggetto al fine di valutarne l'evoluzione dellapersonalità (Sez. 1, n. 13412 del 19/02/2021, Di, Rv. 281057 - 01).Dunque è evidente che il controllo circa l’esecuzione della sanzione sostitutiva e lavalutazione circa la concedibilità della liberazione anticipata hanno oggetto e finalitàdifferenti e, dunque, è del tutto corretto individuare due competenze differenti: l’una, aventead oggetto, appunto, l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, anche ai fini dellarevoca, che si individua in ragione del chiaro disposto normativo in capo al giudice che hadisposto la pena sostitutiva; l’altra che si individua in capo al magistrato di sorveglianza cheè organo cui la valutazione e concessione del beneficio è demandata in via generale dallenorme dell’ordinamento penitenziario, esplicitamente richiamate anche con riguardo allepene sostitutive introdotte dal d,lgs. 150/2022.2.

Per quanto fin qui osservato, dunque, la competenza a provvedere sulla istanza diconcessione dellaliberazioneanticipata al detenuto Gampene, in espiazione della penasostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è del Magistrato di sorveglianza di Venezia, cuidebbono essere trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Venezia,cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA GRECA ZONCU MONICA BONI