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Sentenza — n. 21643/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to formal waiver of appeal by defense counsel.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21643/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel formally waived the right to appeal on January 10, 2026. Although the client, Marco Di Cristo, had initially filed a cassation request against the appellate court's order, the lawyer subsequently submitted a ritual waiver of the appeal. The court ruled that such a waiver is irrevocable and binding, citing established case law and procedural codes.

Regesto Legislator

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Art. 589 cod. proc. pen.; Art. 581, 582, 583 cod. proc. pen.: A formal waiver of appeal by defense counsel is an irrevocable abdication of rights that renders the subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal cassation inadmissibility defense counsel waiver irrevocable abdication procedural waiver ritiro della querela penale impugnabilità della decisione di rinvio istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 589 cod. proc. pen.
12845 del 20/1/2003, Rv.224747).Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., cherichiama gli artt.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 582 cod. proc. pen.
Art. 583 cod. proc. pen.
art. 589 cod. proc. pen
12845 del 20/1/2003, Rv.224747).Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., cherichiama gli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione èuna dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processualea carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazionestessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv.
Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996
Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv205357; Sez.
Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000
4620 del 12/7/1996, Rv205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv.
Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003
217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv.224747).Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art.
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Testo completo

77avverso l'ordinanza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;lette le conclusioni del PG, Aldo Esposito, ha depositato memoria chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 30/09/2025, la Corte di appello di Napoli, decidendosull’istanza del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli che chiedeval’indicazione della misura degli aumenti calcolati nella sentenza della Corte di appello con lesentenze meglio indicate nella richiesta, aveva disposto la trasmissione degli atti alPresidente coordinatore delle sezioni penali della Corte di appello per l’assegnazione delgiudizio di appello promosso da Marco Di Cristo avverso la sentenza del Giudice perl’udienza preliminari presso il Tribunale di Torre Annunziata in data 29/09/2022 limitatamenteai reati di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19 e 20 della rubrica di quella sentenza.2.

Avverso l’ordinanza il difensore di Marco Di Cristo ha proposto ricorso percassazione proponendo due motivi.Ha poi depositato rituale rinuncia al ricorso in data 10/01/2026.3. Il Procuratore Generale, Aldo Esposito, ha depositato memoria chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione èuna dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processualea carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazionestessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv. 195256;

Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv.224747).Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., cherichiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienzadell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto dipresentare impugnazioni.Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione dirinuncia al ricorso per cassazione è stata depositata ritualmente in data 10/01/2026 daldifensore munito di procura speciale.3.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella suaproposizione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA TONA FILIPPO CASA