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Sentenza — n. 21640/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of standing; defense lawyer lacked national register qualification for appeals.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21640/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision because the defense lawyer lacked the required qualification to file a cassation appeal. The lawyer was not listed in the national register for representing clients before the Supreme Court at the time of filing. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), Art. 613 cod. proc. pen.; A cassation appeal filed by a lawyer not registered in the national thematic roster for Supreme Court representation is inadmissible due to lack of procedural standing.

Parole chiave

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cassation appeal standing national register qualification procedural inadmissibility defense lawyer status Supreme Court representation dilazione di pagamento ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Con il primo ha denunciato difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1lett.
Art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98
e con l’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98 ai sensi dell’art.606, comma 1 lett.
Art. 131-bis cod. pen.
in ordine all’esclusione della speciale tenuità del fatto aisensi dell’art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
in ordine all’esclusione della speciale tenuità del fatto aisensi dell’art. 131-bis cod.
art. 39 cod. pen
Con il terzo motivo ha lamentato l’inosservanza dell’art. 39 cod. pen.
art. 17 cod. pen
in combinatodisposto con l’art. 17 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023
Sez. 3, n. 50305 del 10/11/2023
285134 - 02).La Corte di appello territoriale non ha così operato e ha preso in esame i motivi diappello, statuendo su di essi.Come afferma Sez. 3, n. 50305 del 10/11/2023, Geraci, Rv.
Sez. 5, n. 13905 dell'08/02/2017
Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010
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Testo completo

25 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;lette le conclusioni del PG, MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 05/06/2025, la Corte di appello di Ancona ha confermato lasentenza del Tribunale di Pesaro che, per quanto di interesse, ha dichiarato Adil Boukhariresponsabile del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98 perché trasgredivaall’ordine di lasciare il territorio italiano entro 7 giorni, emesso dal Questore di Pesaro eUrbino, senza giustificato motivo, e lo ha condannato alla pena di euro 8.000,00 diammenda.Reato commesso il 17/11/2020.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di Adil Boukhari e haarticolato tre motivi.2.1. Con il primo ha denunciato difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1lett. e), cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento del giustificato motivo previstodall’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98.La Corte territoriale aveva errato nel non riconoscere che la diffusione del COVID e ledisposizioni emergenziali all’epoca vigenti a causa della pandemia costituivano unimpedimento insormontabile all’esecuzione dell’ordine.

L’impossibilità era dovuta ancheall’indisponibilità di passaporto, unico titolo valido all’espatrio, circostanza di cui dava attoanche il Questore competente nell’ordine che si asserisce violato; inoltre la Corte di appellonon aveva tenuto conto del fatto che nel periodo emergenziale gli uffici consolari nonavevano potuto svolgere le loro funzioni e che per il suo stato di indigenza in quel periodol’imputato non aveva nemmeno i soldi per raggiungere il Consolato presso il quale svolgeregli adempimenti per ottenere il passaporto.2.2. Con il secondo motivo ha lamentato difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in ordine all’esclusione della speciale tenuità del fatto aisensi dell’art. 131-bis cod. pen.Il beneficio è stato negato in considerazione della durata dell’inottemperanza, cheavrebbe dimostrato la particolare intensità del dolo, e non ha tenuto conto del fatto chel’imputato ha violato un solo precetto anche perché negli otto mesi in cui non ha datoesecuzione all’ordine di allontanamento egli non ha ricevuto altri ordini o inviti adallontanarsi.

In assenza di altri indici ostativi o comunque inidonei a qualificare l’offesa comenon tenue, la causa di non punibilità poteva essere riconosciuta.2.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’inosservanza dell’art. 39 cod. pen. in combinatodisposto con l’art. 17 cod. pen. e con l’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98 ai sensi dell’art.606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine al trattamentosanzionatorio ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.La Corte di appello aveva respinto il motivo di appello sul trattamento sanzionatorio,affermando che la pena inflitta era comunque inferiore al minimo edittale.Tuttavia, non ha tenuto conto del fatto che il giudice di primo grado aveva applicato nonil minimo della pena pari ad euro 10.000,00 di ammenda, ma la misura superiore di euro12.000,00, riducendola poi di un terzo per la concessione delle circostanze attenuantigeneriche.Il motivo di appello chiedeva di ridimensionare la pena base al minimo edittale e quindila motivazione con la quale era stato respinto era del tutto incongrua.3.

Il Procuratore Generale, Marco Dall’Olio, ha depositato memoria chiedendo il rigettodel ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e il ricorso, cosìdovendosi riqualificare l’originario atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado,deve essere dichiarato inammissibile.2. Occorre preliminarmente rilevare che la Corte di appello di Ancona si è pronunciatasu un atto di impugnazione relativo ad una sentenza del Tribunale di Pesaro checondannava l’imputato alla pena di euro 8.000,00 di ammenda.Come statuito dall’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza di condanna cheapplica solo la pena dell’ammenda è inappellabile.

L’imputato, pertanto, avrebbe potuto soloproporre ricorso per cassazione avverso tale decisione.Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, allorché un provvedimentogiurisdizionale venga impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso daquello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi a verificarel'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza dell'intento di sottoporre l'attoimpugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamenteprevia adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (da ultimo:

Sez. 5, n. 35796del 13/07/2023, Rv. 285134 - 02).La Corte di appello territoriale non ha così operato e ha preso in esame i motivi diappello, statuendo su di essi.Come afferma Sez. 3, n. 50305 del 10/11/2023, Geraci, Rv. 285540 – 01, «nel caso incui il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunziato sul gravame avversosentenza inappellabile, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza delgiudice d'appello, e ritenere, tuttavia, il giudizio sull'originario gravame, da qualificarsi comericorso» (così già anche Sez. 5, n. 13905 dell’08/02/2017, B., Rv. 269597 – 01;

Sez. 5, n.43358 del 19/10/2010, Celico e altro, Rv. 248780).3. Procedendo dunque sul solco dell’univoco orientamento della giurisprudenza dilegittimità, va preso in esame l’atto di appello originariamente proposto, qualificandolo comericorso per cassazione, e verificandone in via preliminare la sua ammissibilità.Sotto questo profilo va evidenziato che l’avv. Paola Graziosi del foro di Pesaro che loha proposto, al momento della presentazione dell’atto di impugnazione, non risultava inseritanell’albo tematico nazionale gestito dal Consiglio Nazionale Forense come avvocato abilitatoal patrocinio davanti alla Corte di cassazione.Sicché l’atto da qualificarsi ricorso per cassazione è stato presentato da un difensoresprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione di tale mezzo diimpugnazione; ciò impone l’emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto delcombinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.4.

La sentenza della Corte di appello di Ancona va quindi annullata senza rinvio e l’attodi appello, riqualificato come ricorso per cassazione, va dichiarato inammissibile per difettodi legittimazione processuale, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della CorteCostituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l'appello come ricorso percassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA TONA FILIPPO CASA