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Sentenza — n. 21611/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal against execution court's refusal to apply pardon due to post-2006 crime elements in continued offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21611/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by El Hilali Nordine against the Florence Court of Appeal's order refusing to apply a presidential pardon. The execution court determined that the underlying crime was a continued offense involving acts committed after the pardon's effective date of August 1, 2006. The court reasoned that the execution judge must interpret the final judgment to identify the most serious crime within the continued offense to assess the temporal applicability of the pardon.

Regesto Legislator

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Art. 1 della legge n. 241 del 2006; In materia di indulto per reato continuato, il giudice dell'esecuzione deve interpretare il giudicato per individuare il reato più grave e verificare se la consumazione si è verificata dopo l'entrata in vigore della legge, revocando di diritto il beneficio se sussistono tali presupposti.

Parole chiave

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indulto presidential pardon reato continuato continued offense giudice dell'esecuzione execution judge temporal applicability temporal limits interpretazione del giudicato interpretation of judgment criminalità persistente traffico aggravato di stupefacenti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 della legge n. 241 del 2006
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
Art. 1 e 3 della legge n. 241 del 2006
artt. 81 cod. pen
2Il ricorrente, invero, risulta essere stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10285 del 01/10/2019, dep. 2020, Scarpa
Sez. 1, n. 3986 del 28/11/2013, dep. 2014, P.g. in proc. Soriano
Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
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Testo completo

osto da: EL HILALI NORDINE nato il 01/01/1975 avverso l'ordinanza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lettefsrritte le conclusioni del PGLetta la requisitoria del dott. Giovanni B. Bertolini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., proposta dal Procuratore generale presso la stessa Corte avverso l'ordinanza in data 1 aprile 2025 (depositata il 2 aprile), con cui era applicato a Nordine El Hilali il beneficio dell'indulto in relazione a parte della pena di anni 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa, a cui il suddetto era stato condannato con sentenza della medesima Corte del 16 gennaio 2024, irrevocabile in punto di pena il 7 gennaio 2025.

Parte della pena, che l'ordinanza opposta calcolava nella misura di anni 2 e mesi 3 di reclusione e 10.000 euro di multa, in proporzione alla pena complessiva inflitta, in relazione alle condotte commesse fino al 2 maggio 2006, ai sensi del comma 1 della I. 31 luglio 2006, n. 241. La suddetta Corte, in sede di opposizione, ha, quindi, revocato detta ordinanza, dichiarando l'indulto non applicabile nel caso in esame. Ha, invero, rilevato l'insussistenza dei presupposti per il beneficio ai sensi della suddetta legge, evidenziando che la pena di cui sopra era stata inflitta per un reato continuato commesso dal 5 maggio 2006 al 17 febbraio 2007, in quanto dalle intercettazioni riportate dalle sentenze non emergevano condotte criminose ascrivibili al condannato antecedenti alla data del 5 maggio 2006.

Ha, inoltre, osservato, per completezza, che, anche a voler dissentire da tale impostazione, ipotizzando un'iniziale condotta criminosa precedente al maggio 2006, la non applicabilità dell'indulto di cui alla summenzionata legge deriva - in ogni caso — anche dall'individuazione del reato di maggiore gravità, per il quale risulta irrogata la pena base di anni 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa, che, in assenza di più precise indicazioni nelle sentenze di cognizione, deve individuarsi in quello emergente dalla conversazione n. 1284 del 22 settembre 2006 (risultando che in quella data El Hilali partecipava alla detenzione di una partita di cocaina, indicata come abbondante e di buona qualità).

Ha, a tale riguardo, evidenziato che, risalendo il fatto di maggiore gravità nell'ambito del reato continuato ad una data successiva all'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 (1° agosto 2006), 1ricorrerebbe in ogni caso un'ipotesi di revoca di diritto del beneficio spettante per fatti commessi entro la data del 2 maggio 2006.

2. Avverso detta ordinanza El Hilali Nordine, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 1 e 3 I. 31 luglio 2006, n. 241 e vizio di motivazione con riferimento alla revoca dell'indulto. Si rileva che i Giudici della cognizione nel caso in esame non hanno individuato una collocazione temporale diversa dell'attività di spaccio contestata ad El Hilali (nelle sentenze di condanna e di conferma della condanna) come posta in essere con continuità dal dicembre 2005 al febbraio 2007; e che, pertanto, il Giudice dell'esecuzione, nel modificare il tempus commissi delicti della vicenda per la quale è intervenuta sentenza irrevocabile, risulta avere violato il giudicato sulla base di una diversa lettura del materiale probatorio.

Si osserva che: - le captazioni del febbraio 2006, intervenute durante la sottoposizione del condannato a misura cautelare in altro procedimento, comunque documentano condotte criminose già in essere, anche se in parte giudicate separatamente; - in assenza di quantificazione delle sostanze stupefacenti trattate dal suddetto, erra la Corte territoriale a ritenere più grave l'episodio del 22 settembre 2006, mentre andava considerato più grave il primo episodio commesso nel 2005, per il quale doveva ritenersi irrogata la pena base di anni 6 di reclusione ed euro 30.000; - conseguentemente, per gli ulteriori fatti commessi da dicembre 2005 a febbraio 2007 andava ritenuto inflitto, al netto della riduzione per il rito, un complessivo aggravio sanzionatorio di 2 anni di reclusione e 10.000 euro di multa e, quindi, per i fatti successivi al 31 luglio 2006 una pena inferiore ai due anni di reclusione, non giustificativa della revoca di diritto del beneficio, che andava, pertanto, confermato.

La difesa insiste, alla luce di tali doglianze, per l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure di cui al ricorso sono inammissibili, in quanto manifestamente infondate e aspecifiche, a fronte di argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici quali quelle dell'ordinanza impugnata. 2Il ricorrente, invero, risulta essere stato condannato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso da dicembre 2005 a febbraio 2007, come da imputazione (capo 6), con sentenza della Corte di appello di Firenze in data 16 gennaio 2024, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Firenze, emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 4/06/2010, alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 30.000 di multa.

Lo stesso ricorso riconosce che le sentenze di merito non hanno individuato l'epoca dei singoli episodi di detenzione illecita e di spaccio. La disamina, quindi, svolta dal Giudice dell'esecuzione in sede di opposizione e riportata in punto di fatto, è conforme ai principi affermati da questa CorterEecondo cui, invero, in materia di reato continuato, al giudice dell'esecuzione, che procede alla verifica dei presupposti temporali per l'applicazione dell'indulto, spetta, in assenza di indicazione da parte del giudice della cognizione, il potere-dovere di interpretare il giudicato, esplicitandone il contenuto e i limiti, anche non chiaramente espressi al fine di individuare il reato più grave, e di accertarne l'epoca di consumazione (Sez. 1, n. 10285 del 01/10/2019, dep. 2020, Scarpa, Rv. 278487); e, ancora, secondo cui, in tema di indulto, il giudice dell'esecuzione - nel caso di reati uniti dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente - deve determinare, ove il giudice della cognizione non lo abbia specificato, il "quantum" di pena attribuibile ai reati che risultano commessi oltre il termine temporale fissato dall'art. 1 della legge n. 241 del 2006, verificando, in tal modo, se per taluno di questi sia stata o meno irrogata una sanzione non inferiore a due anni di reclusione, comportante, per effetto della medesima disposizione, la revoca di diritto del beneficio (Sez. 1, n. 3986 del 28/11/2013, dep. 2014, P.g. in proc.

Soriano, Rv. 259139). Nel caso in esame la Corte di appello di Firenze, come attentamente evidenziato dal Procuratore generale, ha proceduto ad interpretare il giudicato, senza esondare dagli estremi temporali indicati in imputazione, ma senza fermarsi ad essi, come invece invocato dal ricorrente, cogliendo dalle intercettazioni attentamente interpretate, sempre nella prospettiva della sentenza irrevocabile, i necessari elementi fattuali relativi alle concrete modalità di manifestazione delle fattispecie criminose, ed escludendo l'applicabilità dell'indulto nei precisi termini sopra riportati.

32. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000. P.Q.MIL FUNZIONA O GIUDIZIARIO FUNZIO IIJTZTARTO 4