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Sentenza — n. 21609/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with specific PEC address requirements under transitional criminal procedure rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21609/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal against a surveillance tribunal's order rejecting a protest. The lower court declared the appeal inadmissible because it was sent to a different certified email address than the one officially designated by the Ministry of Justice. The Court upheld this decision, ruling that under the transitional digital procedure regime, appeals sent to unlisted addresses are inadmissible unless forwarded from the non-listed to the listed address.

Regesto Legislator

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Art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; In the transitional digital criminal procedure regime, an appeal transmitted to a certified email address not included in the official list is inadmissible, even if referable to the competent court, unless forwarded from the non-listed to the listed address.

Parole chiave

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transitional digital procedure certified email address inadmissibility of appeal PEC address list criminal surveillance appeal formalistic requirement Ministry of Justice list scambio di atti giuridici per via elettronica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 87-bis d.
Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6565 del 11/12/2025
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Testo completo

osto da: COLUCCIO ANTONIO nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 14/11/1969 avverso l'ordinanza del 07/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette~it-e le conclusioni del PGLette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 87-bis d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, del ricorso per cassazione proposto da Antonio Coluccio avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza in data 3/06/2025 di rigetto di reclamo ex art. 35 -bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Udine. Detto Tribunale ha, invero, rilevato che dall'attestazione della cancelleria il ricorso per cassazione non è risultato depositato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata "depositoattipenali.tribsorv.trieste@giustiziacert.it " del medesimo Tribunale, indirizzo indicato con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del 9/11/2020, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, ma risulta essere stato trasmesso all'indirizzo trib.sorv.trieste@giustiziacert.it .

Ha, pertanto, ritenuto l'inammissibilità del ricorso, in quanto non depositato al suddetto indirizzo pec, come stabilito a pena di inammissibilità, dall'art. 87 -bis, comma 7, lett. del suddetto decreto n. 150, e l'ha dichiarata, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Antonio Coluccio, deducendo violazione dell'art. 87-bis, comma 7, lett.

c) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. Rileva la difesa che l'atto di impugnazione depositato a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, laddove, come nel caso di specie, sia comunque riferibile allo stesso ufficio giudiziario e sia stato ricevuto dalla cancelleria di detto ufficio, come da attestazione della medesima. E insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Nel regime transitorio del processo penale telematico disciplinato dall'art. 87 -bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand'anche riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell'indirizzo non compresonell'elenco suddetto alla casella dell'indirizzo compreso (Sez.

U, n. 6565 del 11/12/2025, dep. 2026, Messina, Rv. 289326 - 01: in motivazione, la Corte ha evidenziato che la precisata disciplina, desumibile dall'art. 87-bis d.lgs. cit. sulla base del criterio dell'interpretazione letterale della legge, non contrasta con l'art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte EDU sotto l'aspetto del diritto di accesso alla giustizia, in quanto stabilisce una "restrizione" alla facoltà di impugnazione che è prevedibile "ex ante" per l'interessato, non impone oneri eccessivi e non è inficiata da eccessivo formalismo). Nel caso in esame, in cui tale inoltro non risulta avvenuto, corretta deve ritenersi la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di Coluccio al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta

P.Q.M.

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