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Sentenza — n. 21608/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for excessive combined sentence increase violating statutory proportionality limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21608/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the execution judge's order regarding the combined punishment for multiple crimes. The defendant argued the total sentence increase exceeded the maximum allowed by the original conviction and lacked specific reasoning for each satellite offense. The court ruled that the judge failed to separate the base penalty and did not justify individual increases, violating statutory limits on cumulative sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 671, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The execution judge cannot quantify sentence increases for satellite offenses in amounts exceeding those fixed by the original conviction and must separately motivate each increase to ensure proportionality.

Parole chiave

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combined punishment execution judge statutory limits proportionality satellite offenses sentencing error annulment order adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671, comma 2, cod. proc. pen.
1 e 2 un aumento di pena in continuazione pari a complessivi anni 2 e mesi 4 di reclusione, in violazione dell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., in quanto superiore alla sanzione detentiva irrogata dal Tribunale di Crotone in composizione monocratica con la sentenza n.
Art. 81 cod. pen.
Questa Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod.
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
2Invero, non ha operato lo scorporo e, quindi, specificato i reati (e i passaggi interni per il calcolo della pena) di cui alla condanna alla pena più alta (sub 3), considerandola nel suo complesso come pena base, in violazione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen..
art. 671 cod. proc. pen
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Riillo, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
Questa Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen
2Invero, non ha operato lo scorporo e, quindi, specificato i reati (e i passaggi interni per il calcolo della pena) di cui alla condanna alla pena più alta (sub 3), considerandola nel suo complesso come pena base, in violazione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
E, poi, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.
Sez. U, n. 7930/95
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Testo completo

nato a CARIATI il 01/04/1986 avverso l'ordinanza del 27/10/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; letteiset4i#Q le conclusioni del PGLetta la requisitoria del dott. Luigi Cuomo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, si è pronunciato sulla richiesta, presentata nell'interesse di Domenico Riillo, di applicazione della disciplina della continuazione in relazione ai reati di cui a quattro sentenze esecutive.

Detto Giudice ha riconosciuto la continuazione e, individuata come pena base quella più alta inflitta con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 2/04/2024, divenuta irrevocabile il 19/12/2024 (sub 3), di anni 3 e mesi 2 di reclusione, ha ritenuto opportuno aggiungere anni 1 e mesi 2 di reclusione in relazione a ciascuna delle condanne di cui ai nn. 2 e 3, e di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.333 di multa in relazione alla condanna (per reato più grave, di autoriciclaggio) di cui al n. 4 (per mero refuso indicata in ordinanza — e conseguentemente anche in ricorso - come n.3), così rideterminando la pena in complessivi anni 7 di reclusione ed euro 3.333,00 di multa.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Riillo, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si duole la difesa che il Giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena per i reati di cui alle quattro sentenze in relazione alle quali era stata richiesta l'unificazione, ha applicato per i reati di cui alle sentenze nn. 1 e 2 un aumento di pena in continuazione pari a complessivi anni 2 e mesi 4 di reclusione, in violazione dell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen., in quanto superiore alla sanzione detentiva irrogata dal Tribunale di Crotone in composizione monocratica con la sentenza n. 2, che riconosceva la continuazione interna e anche quella esterna con i fatti di cui alla sentenza n. 1, determinando la pena complessiva in anni 2 di reclusione.

Lamenta, inoltre, che, in assenza di qualsivoglia motivazione in relazione all'entità degli aumenti di pena in continuazione per i reati satellite anche con riguardo all'aumento per la fattispecie di cui alla sentenza n. 4, non è dato evincere se le frazioni di aumento di pena sono al netto della riduzione del terzo per i delitti giudicati con abbreviato. Insiste, quindi, il difensore per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 11.1. Questa Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/9/2013, dep.2014, Romano, Rv. 259030; in senso conforme la più recente Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, Rv. 286261).

Ed inoltre ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all'esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, sentenza n. 23041 del 14/5/2009, Di Risio, Rv. 244115); specificando in particolare che detto giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316).

In relazione a dette questioni sono, poi, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte. In particolare, Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735-01, secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. E, poi, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01, che, componendo un contrasto sul punto, hanno chiarito, sia pure con riferimento a un caso in cui veniva in rilievo la continuazione in sede di cognizione, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). 1.2. Tanto detto e passando al caso in esame, va osservato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra individuati. 2Invero, non ha operato lo scorporo e, quindi, specificato i reati (e i passaggi interni per il calcolo della pena) di cui alla condanna alla pena più alta (sub 3), considerandola nel suo complesso come pena base, in violazione dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen..

Ha, poi, determinato un aumento di pena complessivo in continuazione in relazione ai reati di cui alle sentenze nn. 1 e 2, pari ad anni 2 e mesi 4 di reclusione, senza procedere a singoli aumenti motivati per ciascuna fattispecie, maggiore della pena complessiva di anni 2 di reclusione applicata per i medesimi reati, ritenuta la continuazione interna ed esterna, dal giudice della cognizione con la sentenza n. 2, in violazione dell'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. e dell'arresto giurisprudenziale sopra riportato. Non procedendo il Giudice dell'esecuzione a giustificare le singole frazioni di aumento per i reati satellite, anche con riguardo a quello di cui alla sentenza n. 4, dalla motivazione dell'ordinanza non è dato, infine, comprendere se le stesse debbano intendersi al netto della riduzione del terzo per i reati giudicati in abbreviato.

2. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica, giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza P.Q.MDepositata in Canceiària oggi Rornt4, lì 1 l SII 2026. IL FUNZIONARIO DIZIARIO FUNZO - TT 'DT 717\ PIO A f 3