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Sentenza — n. 21466/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses prisoner's appeal for lack of subjective rights violation regarding prison TV channel access. The court ruled the request was merely an organizational matter without legal standing. The appeal was rejected because the administrative discretion on TV access did not infringe specific rights. The court held that the prisoner's claim lacked the necessary legal foundation for judicial review. The decision emphasizes the limits of judicial intervention in prison organization. The appeal was declared inadmissible due to the absence of subjective rights. The court affirmed the administrative authority's discretion in managing prison facilities. The ruling clarifies that organizational decisions do not create enforceable rights. The case concludes with the dismissal of the prisoner's constitutional claims. The court found no violation of the right to information in this instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21466/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the prisoner's request for additional TV channels did not constitute a violation of subjective rights. The detainee argued that the prison administration's refusal to provide specific channels violated constitutional rights to information and defense, but the court found the request merely challenged organizational discretion. The court decided the appeal was inadmissible because the administrative decision on TV access falls within the prison administration's broad discretion and does not infringe upon enforceable individual rights.

Regesto Legislator

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Art. 666 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 35-bis Ord. pen.: The Supreme Court holds that a prison administration decision regarding the organization of TV channels is not subject to judicial appeal unless it infringes upon specific subjective rights of the detainee, as such organizational measures fall within administrative discretion.

Parole chiave

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prison TV access administrative discretion subjective rights inadmissible appeal prison organization right to information judicial review limits libertà di espressione e d'informazione

Disposizioni normative citate

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Art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
riproduce quello previsto per il procedimento di sorveglianza, a sua volta corrispondente a quello di esecuzione delineato dall'art. 666 cod.
Art. 35-bis Ord. pen.
Va premesso che il procedimento per reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. riproduce quello previsto per il procedimento di sorveglianza, a sua volta corrispondente a quello di esecuzione delineato dall'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 111 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 3 CEDU
Va premesso che il procedimento per reclamo ex art. 35-bis Ord.
art. 666 cod. proc. pen
riproduce quello previsto per il procedimento di sorveglianza, a sua volta corrispondente a quello di esecuzione delineato dall'art. 666 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 23533 del 07/07/2020
Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018
Sez. 1, n. 876 del 16/07/2015
Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013
Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014
Corte costituzionale, sentenza del 26 maggio 2017, n. 122
ex plurimis Corte costituzionale, sentenza del 26 maggio 2017, n. 122), sottintende una censura alla soluzione organizzativa adottata dall'Amministrazione penitenziaria all'atto della emanazione della circolare D.A.P.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Testo completo

o a Palermo il 18 maggio 1957 avverso il decreto del 26 agosto 2025 del Magistrato di Sorveglianza di L'aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila dichiarava inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di diniego da parte della Direzione della Casa Circondariale di L'Aquila di poter ascoltare canali nazionali su frequenze FM, avanzato dal detenuto Carlo Greco, assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen.

2. Avverso il decreto, l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, Avv. Marina Vaccaro, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.

b) cod proc. pen. in relazione agli artt. 35 bis 0.P., 678, comma 1 e 666 comma 2 cod. proc. pen., artt. 27, 3 e 111 Cost., lesione diritto di difesa, (nullità del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza per non aver fissato udienza in contraddittorio. Lamenta il ricorrente che, quando il detenuto lamenta la violazione di diritti costituzionalmente garantiti, o comunque la violazione di diritti soggettivi, il Magistrato di Sorveglianza non può decidere de plano. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.

b) cod proc. pen. in relazione agli artt. 35 bis 0.P., artt. 678, comma 1 e 666 comma 2 cod. proc. pen., artt. 24, 25, 27, 3 e 111 Cost. e 6 CEDU, mancato riconoscimento della lesione di un diritto soggettivo: disparità di trattamento, pena disumana e degradante, violazione diritto all'informazione, all'istruzione al trattamento penitenziario, violazione artt. 1, 12 e 15 0.P., 2, 3, 21, 27 e 33 Cost. e 3 CEDU.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, SIMONETTA CICCARELLI, concludeva per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che il procedimento per reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. riproduce quello previsto per il procedimento di sorveglianza, a sua volta corrispondente a quello di esecuzione delineato dall'art. 666 cod. proc. pen. Ne consegue che, anche con riferimento al reclamo giurisdizionale posto a tutela dei diritti dei detenuti, accanto al modello ordinario caratterizzato dalla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contempla, altresì, la possibilità di una declaratoria d'inammissibilità mediante la pronuncia di un decreto emesso de plano, in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.

Secondo la giurisprudenza di legittimità «l'esercizio da parte del magistrato di sorveglianza del potere di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. deve essere limitato alle ipotesi in cui la "presa d'atto" dell'assenza delle condizioni di legge non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali», ovvero «quando facciano difetto nell'istanza i requisiti posti direttamente dalla legge che non implicano alcuna valutazione discrezionale»; ciò perché la legge processuale vuole evitare il «pericolo che la ricognizione dei presupposti di ammissibilità della domanda involga una implicita valutazione del merito con la adozione di provvedimenti di sostanziale rigetto in assenza della esplicazione del regolare contraddittorio», per cui «la carenza delle condizioni di legge deve essere rilevabile ictu ocu/i, non deve comportare valutazioni discrezionali, né valutazioni negative fondate su argomentazioni complesse o rese 2opinabili da possibili differenti ricostruzioni della situazione di fatto posta a base della richiesta» (ex plurimis Sez. 1, Sentenza n. 23533 del 07/07/2020 Cc. (dep. 04/08/2020) Rv. 279456 - 01;

Sez. 1, n. 32279 del 29/3/2018, Focoso, Rv. 273714; Sez. 1, n. 876 del 16/7/2015, dep. 2016, Ruffolo, Rv. 265857; Sez. 1, n. 35045 del 18/4/2013, Giuffrida, Rv. 257017).

3. Presupposto per la necessaria instaurazione del contraddittorio è, dunque, che la prospettazione difensiva del detenuto abbia un qualche fumus di fondatezza; condizione che, nel caso in esame, deve essere esclusa. Invero, la richiesta di accesso a canali tv tematici, che il ricorso ha radicato nel pacifico riconoscimento del diritto all'informazione anche in capo ai soggetti detenuti (cfr. ex plurimis Corte costituzionale, sentenza del 26 maggio 2017, n. 122), sottintende una censura alla soluzione organizzativa adottata dall'Amministrazione penitenziaria all'atto della emanazione della circolare D.A.P. del 2017, correttamente richiamata dal provvedimento impugnato, la quale ha, però, inteso circoscrivere l'accesso «ai principali canali della rete nazionale», nell'ambito di un ragionevole contemperamento tra il diritto all'informazione e le esigenze di organizzazione del D.A.P ychiamato ad esercitare il necessario controllo sulle informazioni provenienti dall'esterno.

Ciò che, conseguentemente, non consente, nel caso in esame, di azionare fondatamente il reclamo giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. Infatti, secondo il consolidato indirizzo interpretativo accolto dalla giurisprudenza di legittimità, non è suscettibile di reclamo giurisdizionale il provvedimento che non incida sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 7, n. 373 del 29/5/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549, relativa a un caso di rigetto della richiesta di acquistare un telecomando personale per il televisore).

Discrezionalità che, per le ragioni esposte, è stata esercitata in maniera del tutto corretta nell'ambito di un provvedimento organizzativo di portata generale, rispetto alla quale non è configurabile alcun diritto soggettivo del detenuto.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 3 P.Q.MIl Consigliere tensore Il Presidente Anna Maria tavoni Giacomo RohiCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Su.:,3:32_Pe,r-rale Depos:.:E1 oggi FRomQ, lì 1 .0 IL FUNZIONA IUDIZIARIO IL FUNZION. IARTC) Mari 4