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Sentenza — n. 21227/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls home detention denial for 70-year-old prisoner but dismisses probation request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21227/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's refusal to grant home detention for a 70-year-old prisoner, ruling the tribunal failed to evaluate the specific age-based provision. However, the appeal regarding conditional release was deemed inadmissible as the lower court's reasoning was sufficient. Consequently, the case is remitted for a new decision solely on the home detention request.

Regesto Legislator

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Art. 47-ter, comma 01, Ord. pen.; The tribunal must examine age-based eligibility for home detention when the prisoner has reached seventy years old at the time of decision.

Parole chiave

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home detention eligibility age-based sentencing conditional release denial prisoner rights Italian criminal procedure remittal for new judgment seventy-year-old prisoner mantenimento della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 47-ter, comma 01, Ord. pen.
In parziale accoglimento del ricorso, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullatalimitatamente alla domanda di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, Ord. Pen.,con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio sul punto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15600 del 19/12/2023, dep. 2024, Fornelli
Sez. 1, n. 40203 del 14/07/2022, Villani
2024, Fornelli; Sez. 1, n. 40203 del 14/07/2022, Villani, non massimate).2.
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Testo completo

LIANZA di Romaudita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ROBERTO PATSCOT ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma, adito dalcondannato Pio Magnante, ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliarealla luce dell'entità della pena residua da espiare, superiore ad anni due, ed ha rigettatol'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in considerazione sia della personalitànegativa desunta dei reati in esecuzione, alcuni dei quali commessi successivamente allasottoposizione a misure alternative, che, pertanto, non avevano sortito alcun effettorisocializzante, sia dei procedimenti pendenti sia dell'assenza di revisione critica desuntadalla relazione di sintesi.2.

Ricorre per cassazione Pio Magnante, per il tramite del difensore di fiducia,articolando unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione.Ad avviso del ricorrente, il Tribunale, con riferimento alla detenzione domiciliare, hatrascurato che l'articolo 47-ter, comma 01, Ord. pen. consente la concessione di tale misuraai condannati ultrasettantenni senza limiti di pena.Quanto all’affidamento in prova, fa presente che i reati considerati sintomatici dirilevante capacità delinquere sono in realtà di minima entità e che non è stataadeguatamente valutata l'attività lavorativa e la regolarità della condotta intramuraria.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti chiariti nel prosieguo.1.

E' fondata la censura con la quale la difesa ha sostenuto che il Tribunale disorveglianza ha omesso di valutare la possibilità di applicare nei confronti di Magnante ladetenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 01, Ord. Pen. per i soggetti che, almomento dell'inizio dell'esecuzione della pena, abbiano compiuto i settanta anni di età.Tenuto conto del tenore della domanda formulata nell'interesse del condannato,nonché della circostanza che Magnante al momento delle decisione aveva già compiuto ilsettantesimo anno di età, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto esaminare taleevenienza ai fini della concessione della invocata misura alternativa (conf.

Sez. 1, n. 15600del19/12/2023, dep. 2024, Fornelli; Sez. 1, n. 40203 del 14/07/2022, Villani, non massimate).2. la censura relativa all’affidamento in prova non supera il vaglio di ammissibilità.Il ricorrente, lungi dal denunciare vizi dell’apparato giustificativo della decisione, si èlimitato a sollecitare apprezzamenti riservati al giudice del merito che li ha espressiseguendo un percorso motivazionale ineccepibile, fondato su elementi fattualiparticolarmente pregnanti, quali i plurimi precedenti penali del condananto, l’infruttuosogodimento di pregresse misure alternative, il giudizio formulato dall'equipe nella relazione disintesi.

Gli operatori, infatti, hanno concluso per la formulazione di un percorso trattamentaledi tipo intramurario con prosecuzione delle attività e dei colloqui al fine di favorire unaconsapevole riflessione sul trascorso deviante di Magnante, evidentemente ancoranemmeno iniziata.3. In parziale accoglimento del ricorso, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullatalimitatamente alla domanda di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 01, Ord. Pen.,con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla domanda di detenzione domiciliare exart. 47-ter, comma 01, Ord.

Pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale disorveglianza di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente