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Sentenza — n. 21226/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming nullity due to lack of interpreter for non-Italian speaker defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21226/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed El Jeddad Noreddine's appeal challenging the suspension of his home detention measures. The defendant argued that the proceedings were null because he was not provided with an interpreter or translated documents, violating his right to a fair trial. The court rejected this claim because the defendant and his lawyer failed to request an interpreter during the hearing or demonstrate a specific, concrete interest in having the documents translated.

Regesto Legislator

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Art. 143 cod. proc. pen.; Art. 6 CEDU; Art. 111 Cost.: A non-Italian speaker defendant must actively request an interpreter or translation to establish a concrete interest in challenging procedural nullity, as mere allegations of potential prejudice are insufficient.

Parole chiave

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procedural nullity interpreter request non-Italian speaker fair trial rights concrete interest home detention Italian Supreme Court difficoltà linguistiche

Disposizioni normative citate

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Art. 143 cod. proc. pen.
Soltanto di alcuni specifici “atti”del processo, indicati nell’art. 143, comma 2, cod.
Art. 6, comma 3 lett. e) Conv. EDU
pen., le normesovranazionali e costituzionali di cui agli art. 6, comma 3 lett.
Art. 14, comma 3 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici
Soltanto di alcuni specifici “atti”del processo, indicati nell’art. 143, comma 2, cod.
Art. 24 e 111 della Costituzione
Art. 109 cod. proc. pen.
art. 143 cod. proc. pen
Soltanto di alcuni specifici “atti”del processo, indicati nell’art. 143, comma 2, cod.
art. 109 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 34866 del 12/05/2021, Azarbouz
Sez. 1, n. 13557 del 2025
281893 – 02 e più di recente Sez. 1, n. 13557 del 2025 e Sez.
Sez. 1, n. 35836 del 2024
Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Mortellaro
Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità
Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv.
Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marina
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Testo completo

SORVEGLIANZA di Bresciaudita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Brescia hadichiarato cessato nei confronti di El Jeddad Noreddine il regime di arresti domiciliariesecutivi ex art 656 comma 10 , cod. proc. pen., già sospeso in via provvisoria dalmagistrato di sorveglianza, e ha rigettato le richieste di misure alternative dell'affidamento inprova, detenzione domiciliare e semilibertà avanzate dal condannato.A ragione della decisione osserva che El Jeddad Noreddine non dispone di domicilioidoneo a garantire, tenuto conto delle pregresse violazioni, l’osservanza delle prescrizioniimposte da qualunque misura alternativa.2.

Ricorre per cassazione El Jeddad Noreddine, per il tramite del difensore di fiducia,articolando unico motivo con cui eccepisce la nullità del provvedimento impugnato nonché diquello precedente con cui il Magistrato di sorveglianza di Mantova, in data 17 dicembre2025, aveva in via provvisoria sospeso gli arresti domiciliari per omessa traduzione dientrambi i predetti atti in una lingua conosciuta o, comunque, comprensibile dal condannatoalloglotta.Premesso in fatto che il difensore aveva rappresentato all’udienza del 15 gennaio 2026che El Jeddad Noreddine non parlava e comprendeva la lingua italiana, tanto che nelprocedimento di cognizione era stato nominato un interprete, che tutti gli atti formati fino aquel momento non risultavano tradotti in modo da consentirne la comprensioneall’interessato e che in udienza non era stato nominato un interprete, evidenzia in diritto cherisultano violate, oltre alla norma processuale di cui all'art. 143 cod. proc. pen., le normesovranazionali e costituzionali di cui agli art. 6, comma 3 lett.

e) Conv. EDU, 14, comma 3,del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, 24 e 111 della Costituzione nonchéprincipi ripetutamente affermati in materia dalla richiamata giurisprudenza, eurounitaria,costituzionale e di legittimità, che richiedono la consapevole partecipazione dell'accusato nelprocesso a suo carico.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è passibile di rigetto.1. Ill sistema processuale stabilisce il diritto dell'imputato a conoscere il contenuto ditutti gli atti di accusa, già nel procedimento che si svolge in sede di cognizione; l'esercizio ditale diritto, però, è regolamentato nell'ordinamento processuale, in modo da renderlocompatibile con le esigenze di certezza e celerità del processo e conforme ai principi relativialla tipicità dei mezzi di impugnazione.E’ pacifico che a lingua del processo è la lingua italiana (art. 109 cod. proc. pen.),pertanto gli “atti” del processo sono redatti in lingua italiana.

Soltanto di alcuni specifici “atti”del processo, indicati nell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., è prevista la traduzione; sitratta degli atti più significativi in cui è contenuta l’accusa a carico dell’imputato(l’informazione di garanzia o sul diritto di difesa, le ordinanze cautelari, l’avviso diconclusione indagini, il decreto di citazione a giudizio, la sentenza o il decreto penale dicondanna), e tra essi non ci sono gli atti dell’incidente di esecuzione ed el procedimento disorveglianza.Con riferimento al procedimento di esecuzione le cui norme sono applicabili salvoincompatibilità a quello di sorveglianza, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto applicabileil disposto dell’art. 143, comma 1 seconda parte,, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.,affermando il principio secondo cui è configurabile un vero e proprio diritto alla traduzionefunzionale alla presentazione di una richiesta o una memoria nel corso del procedimento;tuttavia, l'interessato ha l'onere di formulare apposita richiesta evidenziando tale necessitàfunzionale alla presentazione di una precisa richiesta o una memoria” (Sez. 1, n. 34866 del12/05/2021, Azarbouz, Rv. 281893 – 02 e più di recente Sez. 1, n. 13557 del 2025 e Sez. 1,n. 35836 del 2024 non massimate)Anche le Sezioni Unite, occupandosi della questione in materia di applicazione dellemisure cautelari personali, hanno precisato che il soggetto alloglotta che lamenta laviolazione delle sue prerogative difensive, per effetto della mancata traduzione delprovvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, non può semplicemente limitarsi adolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio dellenullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interessea ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione diun pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Mortellaro,Rv. 285186 - 01;

Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 - 01).L'interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste soltanto se ed inquanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanzanon tradotta, un pregiudizio illegittimo (cfr. Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv.211870 - 01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove «sia solol'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, nonavendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto»).Siffatta conclusione, d’altra parte, è imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema diinteresse a impugnare, risalente a Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv.251693 - 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita «in una prospettivautilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovereuna situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella,positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto aquella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo».2. Nel caso in esame, la dedotta nullità non si è verificata e non è comunque Nédeducibile né rilevabile.Dagli atti di causa, consultabili in queta sede di legittimità in ragione della naturaprocessuale della questione posta dal ricorrente, ed in particolare dal verbale di udienza del15 gennaio 2026 risulta che né El Jeddad Noreddine né il suo difensore hanno chiesto lanomina di un interprete o formulato richiesta di traduzione degli atti processuali, compresal’ordinanza emessa in via provvisoria dal Magistrato di sorveglianza.In ogni caso, nel corpo del ricorso non è evidenziato, neanche implicitamente, perquale specifica finalità difensiva era necessaria la nomina dell’interprete o la traduzione degliseguito della lamentata omissione.3.

Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente