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Sentenza — n. 21222/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls revocation order due to failure to verify prior suspended sentence existence before granting new benefit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21222/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the lower court's order revoking the conditional sentence suspension for Alfonso Ianneo. The defendant argued procedural nullities regarding notification and defense rights, while the Public Prosecutor contended the revocation was legally required due to a prior unsuspended conviction. The court ruled that the execution judge must verify the existence of any prior suspended sentences before granting a new benefit, and since this fact was not known at the time of the original suspension, the revocation was procedurally flawed.

Regesto Legislator

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Art. 164, secondo comma, n. 1) e quarto comma, cod. pen.; Art. 168, terzo comma, cod. pen.: The execution judge may revoke a conditional sentence suspension only if no prior suspended sentence exists; if such a prior sentence existed but was unknown at the time of the original grant, the revocation is invalid and the case must be remitted for verification.

Parole chiave

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conditional sentence suspension revocation of benefit prior suspended sentence execution judge powers procedural nullity defense rights violation remittal for new trial esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 164, secondo comma, n. 1) e quarto comma, cod. pen.
pen., il beneficio della sospensione condizionale della penaconcessa in violazione del combinato disposto dell’art. 164, secondo comma, n.
Art. 168, terzo comma, cod. pen.
2021, Cacciola, non mass.) perché perfettamente aderente alsistema, secondo cui il giudice dell’esecuzione può in linea di principio revocare, ai sensidell’art. 168, terzo comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della penaconcessa in violazione del combinato disposto dell’art.
Art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 178, comma 1 lett c), cod. proc. pen.
Art. 24 della Costituzione
art 24 della Costituzione
art 127 cod. proc. pen
Con il terzo motivo deduce violazione dell'art 127 cod. proc. pen.
art 168 cod. pen
Con il quinto motivo deduce erronea applicazione dell'art 168 cod. pen.
art. 163 cod. pen
95 del 1976, ossia inpresenza di precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, ove il cumulodelle pene superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 5909 del 16/01/2026, Dia Bassirou
Sez. 1, 10/11/2020, dep. 2021, Cacciola
289443 – 01;Sez. 1, 10/11/2020, dep. 2021, Cacciola, non mass.) perché perfettamente aderente alsistema, secondo cui il giudice dell’esecuzione può in linea di principio revocare, ai sensidell’art.
Sez. 1, n. 40824 del 14/06/2022, Milice
Sez. 1, n. 40824 del 14/06/2022, Milice, Rv.
Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016, Sirage
283675-01; Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016, Sirage, Rv.
Sez. 4, n. 47512 del 30/11/2011, Marini
Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo
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Testo completo

di Frosinoneudita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;lette le conclusioni del PG FABIO PICUTI che ha chiesto annullarsi con rinvio ilprovvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta,avanzata dal Pubblico ministero, di revocare il beneficio della sospensione condizionaledella pena concesso a Alfonso Ianneo con sentenza della Corte di appello di Napoli in data26 novembre 2020.A ragione della decisione osserva che Ianneo, in epoca precedente alla citatacondanna, aveva beneficiato della pena sospesa concessagli con decreto penale dicondanna del 14 maggio 2018, ma che tra le due condanne a pena sospesa era intervenutauna terza condanna, quella del Tribunale di Napoli del 5 novembre 2019, a pena detentivanon sospesa per delitto.

Pertanto, il beneficio era stato reiterato per la seconda volta inviolazione dell'art 164, secondo comma, cod. pen., con conseguente necessità di procederealla sua revoca.2. Ricorre per cassazione Alfonso Ianneo, per il tramite del difensore di fiducia,articolando cinque motivi.2.1. Con il primo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.Lamenta che il difensore di fiducia del ricorrente, pur nominato per la fase esecutiva inoccasione della notifica del decreto di cumulo delle pene per cui è detenuto, non è statoinformato della fissazione dell’udienza camerale relativa alla revoca della sospensionecondizionale.

La notifica dell'avviso di udienza è stata eseguita solo al condannato.Siffatta violazione dell'art 666, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullità di ordinegenerale ai sensi dell'art 178, comma 1 lett c), cod. proc. pen., perché relativa all'intervento,all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato, rilevabile di ufficio in stato e grado delprocedimento e non sanabile con la nomina del difensore d'ufficio nel corso dell'udienza.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art 24 della Costituzione per lesionedel diritto di difesaLamenta che l'ordinanza impugnata, pur incidendo su un beneficio già concesse econsolidatosi nel tempo, è stata emessa privando il ricorrente della possibilità di essereassistito dal difensore di fiducia già nominato per la fase esecutiva.2.3.

Con il terzo motivo deduce violazione dell'art 127 cod. proc. pen. per vizio delprocedimento cameraleEvidenzia che l’accertata inosservanza dell'obbligo, previsto a pena di nullità dall’art.127, comma 5, cod. proc. pen. di dare avviso dell'udienza a tutte le parti ha comportatol'invalidità dell'intero procedimento.2.4. Con il quarto motivo deduce carenza di motivazione sulla natura della revoca.Si duole che l'ordinanza impugnata non solo non ha chiarito se la revoca sia statadisposta ai sensi dell'art 168, primo comma, cod. pen. o ai sensi del secondo comma dellamedesima diposizione ma ha anche omesso di specificare presupposti normativi applicati alcaso concreto.2.5.

Con il quinto motivo deduce erronea applicazione dell'art 168 cod. pen. perviolazione del principio di anteriorità.Ad avviso del ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinoneha disposto la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del 26novembre 2020 senza considerare che tutte le “condanne intermedie”, come si evince dalcertificato Casellario giudiziale, riguardano fatti già noti al momento della concessione delbeneficio revocato per essere stati commessi rispettivamente il 26 marzo 2018 (quellooggetto del decreto penale di condanna del 14 maggio 2018), il 1 giugno 2016 (quellooggetto della condanna del 5 novembre 2019).La Corte di appello di Napoli quando ha concesso nuovamente la sospensionecondizionale con la sentenza in data 26 novembre 2020 era già pienamente a conoscenzadell'esistenza delle condanne intermedie anche di quella concessa con la sentenza del 5novembre 2019 che era divenuta irrevocabile il 23 maggio 2020.2.6.

Con il sesto motivo deduce mancanza di motivazione sui presupposti sostanzialidella revocaIl Giudice dell'esecuzione non ha specificato quale sia il rapporto temporale tra i fattioggetto delle condanne intermedie e quelli della prima sospensione condizionale e se laCorte d'appello di Napoli al momento della concessione della sospensione con la sentenzain data 26 novembre 2020 fosse a conoscenza delle condanne intermedie.CONSIDERATO IN DIRITTO1. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché tutti relativiall’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del difensore di fiducia, sonomanifestamente infondati.Risulta dagli atti processuali, consultabili in questa sede in ragione della naturaprocessuale della questione posta, che il ricorrente in occasione della notifica delprovvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica diRoma in data 8 maggio 2025, ha nominato suo difensore di fiducia l’avv.

Dello Iacono e chedopo l’emissione, in data 16 luglio 2025, del decreto di fissazione dell’udienza camerale ditrattazione della richiesta del Procuratore delle Repubblica di Frosinone di revoca dellasospensione condizionale della pena decisa con il provvedimento impugnato in questa sedeha nominato, in data 21 luglio 2025, suo difensore di fiducia anche l’avv. Marco Buttapasta.Nonostante l’intervenuta nomina di un difensore di ufficio, anche il nuovo difensore di fiduciaha ricevuto notifica del decreto di fissazione dell’udienza del 7 novembre 2025, alla quale,tuttavia, non è comparso rendendo necessaria la nomina ex art. 97, comma 4, cod. proc.pen. di un difensore di ufficio quale suo sostituto, il quale nulla ha eccepito sulla regolaritàdel contraddittorio..Così ricostruita la vicenda processuale, non vi è spazio per la eccepita nullità peromessa notifica dell’avviso di udienza al difensore di fiducia.A tutto concedere non è stato avvisato l’avv.

Dello Iacono ma soltanto l’avv. Buttapasta,ma nel procedimento camerale l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di duedifensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove noneccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficionominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182,comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815 - 012. Gli ulteriori motivi sono fondati nei limiti chiariti nel prosieguo.2.1.

L’ordinanza impugnata ha revocato il beneficio della sospensione condizionaledella pena concesso a Alfonso Ianneo con sentenza della Corte di appello di Napoli in data26 novembre 2020 sul rilievo che lo stesso in epoca precedente alla citata condanna, oltre abeneficiare dell’analogo beneficio concessogli con decreto penale di condanna del 14maggio 2018 in relazione alla pena pecuniaria di 6.900,00 euro di multa, era statocondannato dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 novembre 2019, alla pena detentivanon sospesa di anni 3 mesi 4 per più delitti.Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone ha, dunque,correttamente applicato l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui si intende darecontinuità in questa sede (Sez. 1, n. 5909 del 16/01/2026, Dia Bassirou, Rv. 289443 – 01;Sez. 1, 10/11/2020, dep. 2021, Cacciola, non mass.) perché perfettamente aderente alsistema, secondo cui il giudice dell’esecuzione può in linea di principio revocare, ai sensidell’art. 168, terzo comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della penaconcessa in violazione del combinato disposto dell’art. 164, secondo comma, n. 1), e quartocomma, cod. pen., quest’ultimo come integrato da Corte cost. n. 95 del 1976, ossia inpresenza di precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, ove il cumulodelle pene superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. (e ciò quand’anche, in relazione a taleprima condanna, sia intervenuta declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effettopenale, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen.:

Sez. 1, n. 40824 del 14/06/2022, Milice, Rv. 283675-01; Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016, Sirage, Rv. 267479-01).2.2. Da tale principio, il Giudice dell’esecuzione ha fatto discendere automaticamente larevoca in executivis della sospensione condizionale.Come correttamente evidenziato dal ricorrente, avrebbe dovuto, invece, verificare se larevoca fosse preclusa dal giudicato.Al pari delle altre cause ostative, anche quella integrata dalla preesistenza di unacondanna (cosiddetta intermedia) a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva opecuniaria per contravvenzione (Sez. 4, n. 47512 del 30/11/2011, Marini, Rv. 251745 - 01)può rilevare ai fini della revoca solo se non era conoscibile al giudice di cognizione cheaveva ulteriormente deliberato la sospensione stessa, perché documentalmente risultantedagli atti del procedimento dinanzi a lui svoltosi (Sez.

U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo,Rv. 264381-01).Solo se nel giudizio di cognizione non è emersa, né dalla documentazione acquisita nédalle deduzioni delle parti, la sussistenza di una causa ostativa al beneficio, la relativaquestione non è stata, nemmeno implicitamente, dedotta, e, quindi, in relazione ad essa nonsi forma il giudicato sostanziale, ma solo quello processuale, superabile in sede esecutiva.Al giudice dell’esecuzione compete, pertanto, di accertarese i precedenti penali ostativirisultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione deibenefici, anche eventualmente esercitando d’ufficio i poteri istruttori previsti dall’art. 666,comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, disponendo l’acquisizione, in originale o in copia, per ladoverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio di cognizione.3.

In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ordinanzaimpugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Frosinone per un nuovo giudizio, nel rispetto dei principi suindicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indaginipreliminari del tribunale di frosinone.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente