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Sentenza — n. 21220/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of suspended sentences due to violation of statutory limits and lack of prior knowledge of obstacles.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21220/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Nicola Abbatuccolo against the revocation of two conditional sentence suspensions. The appellant argued that the execution judge failed to properly verify prior knowledge of obstacles and revoked benefits contrary to the prosecution's specific requests. The court rejected these claims, ruling that the statutory limits on multiple suspensions were clearly violated and that the execution judge correctly acquired the necessary case files to determine if obstacles were known at the time of the original sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 163, comma 4, cod. pen.; Art. 164, comma 4, cod. pen.; Art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.: The execution judge may revoke a conditional sentence benefit granted in violation of statutory limits only if the obstructive causes were not documentally known to the sentencing judge at the time of the original decision.

Parole chiave

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conditional sentence suspension statutory limits violation execution judge powers documentary knowledge requirement revocation of benefit prior judgment obstacles procedural nullity cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 163, comma 4, cod. pen.
Art. 164, comma 4, cod. pen.
264381 – 01: «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.
Art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.
articolo 163 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381
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Testo completo

BUNALE di Avellinoudita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generaleCINZIA PARASPORO che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 20 febbraio 2026, Il Tribunale di Avellino ha revocato i beneficidella sospensione condizionale della pena concessi a Nicola Abbatuccolo con la sentenza dicondanna n. 246 emessa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi il 22 giugno 2011,irrevocabile del 3 ottobre 2016, e con la sentenza di condanna n. 279 emessa dal Tribunaledi Avellino il 3 ottobre 2012, irrevocabile il 17 ottobre 2022.A ragione della decisione osserva che il condannato, al momento del riconoscimentodella sospensione condizionale della pena con la sentenza di condanna n. 246 alla pena dianni 1 di reclusione ed euro 200,00 di multa, aveva già ottenuto il medesimo beneficio con lasentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in data 15 settembre 2009, di condannaalla pena anni 1 mesi 10 di reclusione.

Il nuovo beneficio, pertanto, era stato, concesso inviolazione dei limiti previsti dall'articolo 163 cod. pen.Quanto alla sospensione condizionale di cui alla sentenza del Tribunale di Avellino n.279, al momento del suo riconoscimento Nicola Abbatuccolo aveva già beneficiato tre voltedello stesso beneficio, godendone, pertanto, illegittimamente per la quarta volta.2. Ricorre Nicola Abbatuccolo, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando duemotivi.2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 164, 168 cod. pen. e674, comma 1-bis, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazioneLamenta che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca di entrambi i benefici senzaconsiderare il principale argomento difensivo, fondato sul principio affermato dalle Sezioniunite della Corte di cassazione in base al quale il giudice dell'esecuzione, prima di procederealla revoca, deve compiere una doverosa verifica, acquisendo, anche l'ufficio, il fascicolo dicognizione, per accertare se la causa ostativa fosse o meno documentalmente nota algiudice che ha concesso il beneficio.Il Tribunale, nonostante avesse disposto tale accertamento in accoglimento dellarichiesta difensiva, in sede di decisione è rimasto silente sul punto, limitandosi a constatarel'esistenza delle cause ostative senza dare conto di quanto emerso dall'esame dei fascicoliacquisiti.2.2.

Con il secondo motivo denuncia l’inosservanza di norme processuali stabilite apena di nullità.Evidenzia che nonostante il pubblico ministero avesse chiesto la revoca dellasospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Avellino n.360 del 2014, il giudice ha invece disposto la revoca del beneficio concesso con la sentenzadel Tribunale di Avellino n. 279 del 2012 pronunciandosi su un provvedimento diverso daquello oggetto della richiesta del pubblico ministero in assenza di contraddittorio con ladifesa del condannato.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso passibile di rigetto.1.

Il secondo motivo che, attenendo all’assenza di richiesta del pubblico ministerorispetto ad uno dei benefici revocati, quello concesso con la sentenza emessa dal Tribunaledi Avellino il 3 ottobre 2012, va esaminato preliminarmente, è manifestamente infondato.Come puntualmente rilevato dal Procuratore generale di questa Corte di cassazionenelle sue conclusioni scritte, tra gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a questo Ufficio visono tre richieste del Pubblico Ministero, tutte datate 18 settembre 2025, di revoca dellasospensione condizionale, riferite non solo alla sentenza emessa dal Tribunale diSant'Angelo dei Lombardi il 22 giugno 2011 ma anche alla sentenza del Tribunale di Avellinodel 25 febbraio 2014, sulla quale non vi è stata pronuncia, e, contrariamente a quantosostenuto dal ricorrente, alla sentenza emessa dal Tribunale di Avellino il 3 ottobre 2012.2.

Il primo motivo non è fondato.Risulta dagli atti ed invero non è nemmeno contestato dal ricorrente che il Giudicedell’esecuzione ha proceduto ad acquisire gli atti necessari per accertare se le causeostative poste a fondamento delle disposte revoche fossero o meno documentalmente notaal giudice della cognizione che ha concesso i benefici, uniformandosi correttamente aiprincipi affermati dalla sentenza a Sezioni Unite(Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo,Rv. 264381 – 01: «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensionecondizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. inpresenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note algiudice della cognizione.

A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosaverifica al riguardo, il fascicolo del giudizio»).E’ vero, come sostenuto dal ricorrente, che nella motivazione il Tribunale non haesplicitamente indicato l’esito della verifica sugli atti ritualmente acquisti, ma è altrettantovero che con espressione sintetica ma inequivoca (“come emerge dai provvedimentigiudiziari acquisti”) ha implicitamente dato atto che le risultanze di tali atti non incidevanonegativamente sulla decisione di revocare i benefici.D’altra parte, tutte le cause ostative valorizzate dal provvedimento impugnato sonopacificamente venute ad esistenza in un epoca che, oggettivamente e senza dubbio alcuno,impediva al giudice della cognizione di averne conoscenza quando ha deciso di concedere ibenefici revocati: la precedente condanna ostativa posta a fondamento della revoca delbeneficio concesso ad Abbatuccolo con la sentenza del Tribunale di Sant’Angelo deiLombardi del 22 giugno 2011, pur essendo stata pronunciata il 15 settembre 2009, èdivenuta irrevocabile l’11 febbraio 2014; le tre sentenze a pena condizionalmente sospesaposte a fondamento della revoca del beneficio concesso ad Abbatuccolo dal Tribunale diAvellino, con la sentenza del 3 ottobre 2012 sono divenute irrevocabili in data successiva atale pronuncia, ma non al giudicato ad essa relativo.3.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente