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Ordinanza — n. 20919/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as parties' agreement limited review to non-renounced grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20919/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the parties had previously agreed to limit the appellate review to specific grounds. The appellant attempted to raise new issues regarding lack of motivation for acquittal and sentencing, which were explicitly excluded by the prior settlement. Consequently, the court ruled that the agreement binds the appellate judge to the terms proposed by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; When parties agree on the scope of appellate review, they cannot later raise grounds related to renounced matters or new issues outside the agreed terms.

Parole chiave

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appellate review limits party agreement binding renounced grounds lack of motivation Italian criminal procedure sanzioni pecuniarie motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
enza del 06/02/2026 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.
art. 599-bis cod.proc. pen
enza del 06/02/2026 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.
art. 648 cod. pen
285619) e, nel caso in esame, nell’unico motivo il ricorso proponeargomenti sulla mancata motivazione sull’assoluzione per il reato di cui all’art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina
Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
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Testo completo

enza del 06/02/2026 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;Ritenuto in fatto e considerato in dirittoRilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., e che “nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richiesteconcordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede dilegittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati” (Sez. 3, n.51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628), posto che “l'accordo delle parti limita lacognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia” (Sez. 2, n. 50062 del16/11/2023, Musella, Rv. 285619) e, nel caso in esame, nell’unico motivo il ricorso proponeargomenti sulla mancata motivazione sull’assoluzione per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.,che era il primo motivo di appello e che faceva parte dei motivi rinunciati, e sulla mancanzadi motivazione della pena finale inflitta (in particolare, quella pecuniaria, che resta inalteratarispetto a quella contenuta nella sentenza di primo grado), che, però, è conforme a quellaindividuata dalle parti nella proposta di concordato, ed “il giudice, qualora ritenga di accedereall'accordo, non può discostarsi dai termini in cui è stato prospettato” (Sez.

U, n. 19415 del27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481, in motivazione);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favoredella Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misuraindicata in dispositivo; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO FILIPPO CASA