Criminal appeal dismissed as inadmissible because personal filing by defendant violates mandatory defense representation rules post-2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant after August 3, 2017. The material fact is that the 2017 law excluded the right of defendants to file appeals personally, requiring representation by special court-registered lawyers instead. The court ruled that since the appeal lacked the mandatory signature of a qualified defender, it violated procedural requirements and must be rejected immediately.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible as they must be submitted exclusively by lawyers registered in the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
so l'ordinanza del 04/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;lette/sentite le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLORITENUTO IN FATTOL’impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Domenico Stenganelli il13/12/2025 con dichiarazione resa all’Ufficio Matricola della Casa Circondariale ove èristretto avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 04/12/2025.CONSIDERATO IN DIRITTOOsserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3agosto 2017, data dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si èesclusa la facoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporrepersonalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni casosottoscritto, a pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte dicassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n.8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamentodella somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA TONA FILIPPO CASA