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Sentenza — n. 20634/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls early release revocation for periods predating the crime due to erroneous legal application.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20634/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court partially annulled the revocation of early release for specific prison periods, remanding the case for a new evaluation. The lower court had revoked benefits based on a new conviction for participation in an organized crime group, but the Cassation Court found errors in applying the law to certain timeframes. The Court held that revoking benefits for periods occurring before the new crime was legally incorrect, while upholding the revocation for periods where the criminal conduct persisted.

Regesto Legislator

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Art. 54 comma 3 Ord. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: The revocation of early release based on a subsequent conviction for a crime committed before the benefit's grant is erroneous if the criminal conduct ended prior to the benefit's issuance, requiring a new assessment for periods where conduct continued.

Parole chiave

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early release revocation subsequent conviction organized crime participation rehabilitation failure temporal scope error Cassation annulment prison benefit revoca della liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 comma 3 Ord. pen.
pen., erronea applicazione dell'art. 54 comma 3 ord. pen., comeinterpolato dalla sentenza n.
Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
sentenza n. 186/1995 della Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 186/1995 della Corte costituzionale
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Testo completo

GLIANZA di Bariudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Sansonetti, che ha chiestol’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, in parziale accoglimento della richiestaavanzata dal Procuratore generale, ha revocato il beneficio della liberazione anticipata, percomplessivi giorni 225, concesso, con diverse ordinanze emesse rispettivamente il27/04/2012, il 20/09/2012-17/12/2012, ed il 15/01/2020, a Luigi Lombardi, in relazione aiseguenti semestri:

a) dal 03/06/2011 al 02/12/2011, e dal 03/12/2011 al 02/12/2012, b) dal29/11/2006 al 25/07/2007 + dal 24/10/2018 al 26/10/2018, c) dal 27/10/2018 al26/04/2019.A ragione della decisione, il Tribunale osservava come il Lombardi fosse statocondannato con sentenza della Corte di appello di Bari del 03/03/2022 per i reati di cui agliartt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990, in quanto ritenuto partecipe del sodalizio “Lombardi-Lattanzio Marchisella” e che, dalle sentenze di merito, la condotta partecipativa delcondannato poteva essere delimitata a far data dal 2011 fino alla fine del 2018; neconseguiva che tutti i semestri sopra indicati inerivano a periodi in cui il Lombardi operavanel sodalizio di riferimento.2. Ricorre Luigi Lombardi, per il tramite del difensore di fiducia, articolando duemotivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1 lett.

b) cod. proc. pen. erronea applicazione dell'art. 54 comma 3 Ord. pen., per avere revocato laliberazione anticipata per un reato non colposo commesso, secondo lo stessoprovvedimento impugnato, in epoca antecedente alla concessione del beneficio da partedel magistrato di sorveglianza di Bari con ordinanza del 15/01/2020 (semestri dal 29/11/2006 al 25/07/2007 + dal 24/10/2018 al 26/10/2018, e dal 27/10/2018 al26/04/2019).Una volta accertato che la condotta partecipativa si è arrestata nel 2018, ilprovvedimento impugnato è incorso nell’erronea applicazione dell’art. 54 comma 3 Ord.pen., nella parte in cui ha revocato il beneficio concesso in relazione ai sopra indicatisemestri, per un reato commesso antecedentemente rispetto alla concessione delbeneficio.2.2. Con il secondo e terzo motivo lamenta, ai sensi dell'articolo 606, comma 1lett.

b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell'art. 54 comma 3 ord. pen., comeinterpolato dalla sentenza n. 186/1995 della Corte costituzionale, e difetto di motivazione per omessa valutazione della gravità della condotta delittuosa ed incidenza della stessasul fallimento dell’opera rieducativa e per omessa individuazione nelle sentenze di meritodi concrete condotte materiali assunte dal prevenuto in costanza di detenzione carceraria. Il Tribunale di sorveglianza ha omesso qualsiasi valutazione sulla gravità dellecondotte concretamente assunte dal Lombardi durante l’espiazione delle pene in relazionealle quali ha goduto della liberazione anticipata, tale da comportare il fallimento dell’operarieducativa, atteso che non vi è più uno stretto automatismo tra l'intervenuta condanna ela revoca del beneficio.

Inoltre, il Tribunale ha mancato di individuare, nelle sentenze dimerito, le concrete condotte materiali assunte in costanza di detenzione, sintomatiche dellaprotrazione della condotta partecipativa.L’ordinanza impugnata è inoltre carente ed illogica alla luce di quanto deciso, condiversi provvedimenti assunti dal medesimo Tribunale con riferimento ai correi Marchesellied Albanese.3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Pasquale Sansonetti, hafatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinviodell’impugnata ordinanza.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente ai semestri sopra indicati sub b) (dal29/11/2006 al 25/07/2007 + dal 24/10/2018 al 26/10/2018) e c) (dal 27/10/2018 al26/04/2019), dovendosi invece rigettare nel resto.2. L’art. 54, comma 3, ord. pen. prevede la revoca della liberazione anticipata nelcaso di condanna irrevocabile per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzionedella pena successivamente alla concessione del beneficio.Ne consegue che, ai fini della legittima operatività del meccanismo revocatorio,occorre: che il condannato abbia commesso un delitto non colposo durante l’esecuzionedella pena, ovvero delle pene concorrenti eventualmente unificate in provvedimento dicumulo; che tale delitto sia stato posto in essere in epoca successiva alla concessione delbeneficio di cui si discute; che la relativa responsabilità sia stata accertata con sentenzairrevocabile, anche se divenuta definitiva dopo la scadenza della pena.Ai fini dell’individuazione del momento rilevante per l’insorgenza della causa direvoca, deve aversi riguardo alla data di commissione del nuovo delitto, e non a quella delpassaggio in giudicato della sentenza che lo accerta.Inoltre, il "tempus commissi delicti" delreato oggetto della condanna sopravvenuta deve essere individuato dal tribunale disorveglianza esclusivamente in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, nonspettando al tribunale medesimo alcun autonomo potere di delimitazione temporale dellacondotta (Sez. 1, n. 9167 del 14/12/2022, dep. 2023, Scalogna, Rv. 284511 - 01)Deve pertanto escludersi che la revoca possa riferirsi a benefici concessi conprovvedimento successivo alla commissione del reato poi oggetto di condannairrevocabile, posto che il tenore letterale dell’art. 54, comma 3, ord. pen. esige che il delittosia commesso successivamente alla concessione della liberazione anticipata.

Solo unacondotta sopravvenuta al riconoscimento del beneficio, infatti, può assumere valoresintomatico incompatibile con il mantenimento del giudizio favorevole già espresso inordine alla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione.3. Ciò premesso, dalla stessa ordinanza impugnata risulta che la condottaassociativa ascritta a Luigi Lombardi si è esaurita entro il 2018, sicché tale dato, ai fini dellarevoca della liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54, comma 3, ord. pen., impone una piùpuntuale verifica in ordine alla sua effettiva incidenza sui benefici concessi in epocasuccessiva, e segnatamente su quelli riconosciuti con provvedimento intervenuto dopol’esaurimento della condotta criminosa.In tale prospettiva, l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata non risultadel tutto adeguato nel chiarire per quali ragioni la revoca potesse essere estesa anche allaliberazione anticipata concessa con ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 15gennaio 2020 (periodi sopra indicati sub b) e sub c), intervenuta in momento successivorispetto all’esaurimento della condotta criminosa, rendendosi pertanto necessario un nuovoesame sul punto, alla luce della corretta scansione temporale tra fatto, concessione delbeneficio e giudizio sulla persistenza della finalità rieducativa.4.

Con riferimento al periodo sub a) invece il ricorso è da respingere.Il Tribunale ha evidenziato come Luigi Lombardi, detto “Gino Melone”, fosse statoindicato da più collaboratori di giustizia quale soggetto stabilmente inserito nel sodalizio“Lombardi-Lattanzio-Marchisella”, essendo stata più volte riferita l’operatività del cosiddetto“gruppo di Gino Melone” nel territorio di Barletta.Ha altresì precisato che le dichiarazioni dei collaboratori già negli interrogatori resinel 2012 collocavano Lombardi tra i soggetti operanti nelle piazze di spaccio del Comunedi Barletta e nelle zone limitrofe.Su tali basi, il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che Lombardi fosse,all’epoca, detenuto per altri fatti di reato non fosse di per sé idonea a escluderne ilcoinvolgimento nel reato associativo, avuto riguardo alla peculiare natura di quest’ultimo,che non si connota per occasionalità e istantaneità, ma per la stabilità del vincolo e la suapermanenza nel tempo tra gli associati.Da tale ricostruzione il Tribunale ha desunto, correttamente, che i periodi di penaespiati dal 03/06/2011 al 02/12/2011 e dal 03/12/2011 al 02/12/2012 dovessero essererevocati, in quanto riferibili a un arco temporale nel quale il Lombardi operava nel sodaliziodi riferimento.In tale quadro, viene in rilievo il contenuto della richiesta del Procuratore generaledi Bari, il quale – richiamando i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenzan. 186 del 1995 – aveva sottolineato come la condotta illecita ascritta al Lombardidenotasse difetto di correttezza e linearità e fosse, per la sua gravità, indicativadell’insuccesso del percorso rieducativo.

L’accoglimento, in parte qua, di tale richiestaconsente dunque di leggere il provvedimento impugnato, limitatamente ai semestri sub a),non come fondato sul mero dato formale della sopravvenuta condanna, ma sulla ritenutaincompatibilità tra il mantenimento del beneficio e una condotta reputata sintomatica delvenir meno del presupposto della partecipazione all’opera di rieducazione.5. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente aisemestri dal 29 novembre 2006 al 25 luglio 2007 + dal 24 al 26 ottobre 2018 e dal 27ottobre 2018 al 26 aprile 2019, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovoesame che tenga conto dei rilievi formulati.

Il ricorso va respinto nel resto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai semestri dal 29 novembre 2006 al 25 luglio2007 + dal 24 al 26 ottobre 2018 e dal 27 ottobre 2018 al 26 aprile 2019, con rinvio pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA SERENA CURAMI GIUSEPPE SANTALUCIA