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Sentenza — n. 20632/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against home detention, ruling facts and personality assessment were properly evaluated.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20632/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the defense's appeal against a home detention order with curfew restrictions imposed on Mario Ranno. The defense argued the lower court erred by relying solely on the gravity of the crime while ignoring the defendant's youth and lack of prior record. The court found the lower court's assessment of the defendant's criminal personality, including his rocambolesque flight and presence in a notorious home, fully justified the need for stricter measures.

Regesto Legislator

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Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of facts or personality circumstances; it may only intervene if the lower court's reasoning is illogical or violates specific legal provisions.

Parole chiave

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home detention curfew restrictions criminal personality cautionary measures Cassation review factual assessment procedural admissibility arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Con il primo motivo, denuncia violazione di legge per avere ilTribunale fondato la valutazione di concreto e grave pericolo che hagiustificato la più grave misura degli arresti domiciliari sulla sola gravità delfatto, in violazione del disposto dell’art. 274 lett.
Art. 606, comma 1 lett. b) e) cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’indagatoformulando due motivi di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato conla conseguente condanna, ai sensi dell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali.
Art. 28 Reg. Esec. Cod. Proc. Pen.
Deve mandarsi alla cancelleria per gliadempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. Cod. Proc. Pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen
Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato conla conseguente condanna, ai sensi dell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti
Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi
Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv.
Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo
Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli
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Testo completo

riesame di Cataniaudita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, la quale hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 27 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Catania accoglieval’appello proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale diSiracusa del 3 luglio 2025, che aveva applicato a Ranno Mario la misura cautelaredell’obbligo di dimora nel comune di residenza con prescrizione di non allontanarsidall’abitazione dalle ore 21 alle ore 8, in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt.110, 112, comma 1, nn.

1) e 4) cod. pen., e 23, comma 1 e 3, n. 1 legge n. 110 del 1975;artt. 110, 112, comma 1, nn.

1) e 4) cod. pen. e 2-7 legge n. 895 del 1967; artt. 110, 112,comma 1, nn.

1) e 4, 648 cod. pen. Ricostruita la vicenda in fatto, sottolineava la gravità el’elevato allarme sociale della condotta, desunta dal fatto che il ricorrente è stato trovato inpossesso di numerose armi, alcune delle quali clandestine, tutte funzionanti, cariche e con ilcolpo in canna e numerose munizioni nonché dal fatto che era stata ostacolata la eventualevigilanza apponendo un suv trasversalmente sulla strada per ostacolare l’accesso.Valorizzava, inoltre, la personalità dell’imputato, ritenuta indicativa di elevata capacitàcriminale, sulla base della condotta concomitante e successiva al reato, essendosi egli datoa rocambolesca fuga insieme ai correi, tentando, al contempo di disfarsi delle armi nonchédal fatto che egli, nonostante la giovane età, si trovava in casa di un noto pluripregiudicato,all’epoca sottoposto all’obbligo di dimora con prescrizioni, in compagnia con altri soggetticon precedenti penali o carichi pendenti.

Alla luce di tali elementi, valutava che la misuraapplicata dal GIP, consentendo ampi spazi di libertà all’indagato, non era idonea acontenere le esigenze cautelari sottese all’applicazione della misura in quanto consentiva aquesti di continuare a mantenere contatti con esponenti della criminalità locale e con gli altriindagati proprio nel luogo di dimora e che misura appropriata a contenere le ravvisateesigenze cautelari era quella custodiale degli arresti domiciliari.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa dell’indagatoformulando due motivi di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge per avere ilTribunale fondato la valutazione di concreto e grave pericolo che hagiustificato la più grave misura degli arresti domiciliari sulla sola gravità delfatto, in violazione del disposto dell’art. 274 lett.

c) cod. proc. pen.,omettendo di svolgere la necessaria indagine sulla personalità dell’imputato.Richiama, invece, gli argomenti del GIP che aveva valorizzato la giovane etàdell’indagato (poco più che ventenne), l’incensuratezza e l’assenza di carichipendenti, l’ambiente socio familiare di provenienza, immune da pregiudizi.2.2. Con il secondo motivo, lamenta che il Tribunale non si siaconfrontato con quanto emergente dagli atti in ordine al carattere dellariunione (di natura conviviale), in ordine al fatto che il proprietariodell’abitazione ove si trovavano i correi si era assunto la responsabilità delladetenzione delle armi, meramente esibite ai correi, nonché con il fatto che ilsuv era abitualmente parcheggiato in quella posizione in quanto la stradanon è aperta al transito.

Chiede, quindi, l’annullamento dell’ordinanza.3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso in quanto l’esclusiva adeguatezza della misura degli arresti domiciliari era statafondata su corretti criteri e sulla base di argomenti fattuali. Ha osservato che la valutazionedel pericolo di reiterazione era stata fondata anche sulla personalità dell’indagato in basealla quale è stata argomentata la capacità criminale. Infine, ha osservato che «in tema diimpugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deducal’inattualità e l’assenza delle esigenze cautelari o l’adeguatezza di misura meno afflittiva èammissibile soltanto se venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovverola manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed iprincipi di diritto, ma non anche quando le censure si risolvano in una diversa valutazionedelle circostanze esaminate dal giudice di merito.

E tale ultima evenienza è quella che vizia ilpresente ricorso con il quale, in realtà, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante,contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensidell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - ma una decisione erronea, in quanto fondata su unavalutazione asseritamente sbagliata in merito alla esclusiva idoneità della misura cautelareapplicata in sede di appello.»CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. In ordine al primo motivo di ricorso proposto per violazione di legge peravere il Tribunale, in violazione dell’art. 274 lett.

c) ultima parte cod. proc. pen.,fondato la propria decisione in ordine alla concretezza ed attualità del pericolosulla sola gravità del reato si osserva che, questa Corte, con pronunce constantiha ritenuto che «[...] il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274,comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specificheopportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice dellacautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, allastregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto dellemodalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contestosocio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggioresia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specificheoccasioni di recidivanza.» (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197-01).Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell’art. 274lett.

c) cod. proc. pen. In ossequio al principio sopra riportato, nel valutare laconcretezza ed attualità del pericolo, ha esaminato sia la fattispecie concreta,sia la personalità dell’imputato, sia il contesto socio ambientale. Con riferimentoalla gravità della fattispecie di reato, ha descritto il numero e la tipologia di armisequestrate (talune delle quali con matricola abrasa), con il relativomunizionamento, rinvenute, in parte, nel campo adiacente l’abitazione, in parte,lungo il percorso di fuga dei soggetti agenti e, in parte, nell’abitazione.Con riferimento alla personalità dell’imputato, ha sottolineato che,nonostante la giovane età dell’imputato, questi, insieme agli altri indagati,all’accesso dei carabinieri, si era dato ad una fuga rocambolesca, tentando,durante il percorso, di disfarsi delle armi, in tal modo dimostrandospregiudicatezza per aver tentato di non farsi identificare e di impedire ilritrovamento delle armi.Ha, infine, argomentato anche in ordine al contesto socio-ambientale,avendo sottolineato che egli si trovava nell’abitazione del pluripregiudicato FabioDe Simone, in stato di custodia cautelare con obbligo di dimora con prescrizioni,insieme ad altri soggetti pregiudicati o con carichi pendenti.Risulta, quindi, infondata la censura di violazione di legge mossa dalladifesa del ricorrente.3.

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso relativo al difetto dimotivazione.Il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità dellamotivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazionedegli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017,Paviglianiti, Rv. 270628;

Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez.6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). Alla Corte suprema spetta ilcompito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità eai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato e anche la sussistenza delle esigenze cautela.Deve escludersi, pertanto, che alla Corte di cassazione spetti il controllo diquelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvononella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Tantopremesso, il ricorso dell'indagato è formulato secondo uno schema di censurache travalica il perimetro del sindacato di legittimità in quanto propone unalettura diversa di talune delle circostanze di fatto poste a fondamento delladecisione (la posizione della vettura lungo la strada di accesso, le ragioni dellacondotta di fuga, la dichiarazione confessoria di De Simone), senza evidenziareprofili di illogicità o contraddittorietà della motivazione e lamenta che il Tribunalenon abbia valutato il carattere “occasionale” della riunione, senza desumere daquesto, ove pure provato, circostanze idonee ad inficiare le argomentazionidell’ordinanza.4.

Alla luce delle motivazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato conla conseguente condanna, ai sensi dell’art. 616, comma 1 cod. proc. pen., alpagamento delle spese processuali. Deve mandarsi alla cancelleria per gliadempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. Cod. Proc. Pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA MATTEI GIUSEPPE SANTALUCIA