Italian court dismisses appeal claiming illegal sentence after acquittal on related fraud charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by Ferdinando Grazioso, who was acquitted of documentary bankruptcy fraud but sought to reduce his remaining sentence for fraudulent bankruptcy. The defense argued that the unchanged penalty was illegal after the acquittal, while the prosecution deemed the appeal inadmissible. The court ruled that since the original sentence for the remaining crime was already at the statutory minimum, it could not be further reduced without violating the law, thus upholding the original penalty despite the acquittal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 216, comma 1 l. fall.; Art. 219, comma 1, n. 1 l. fall.; Art. 597, comma 4 cod. proc. pen.: A sentence cannot be further reduced after a partial acquittal if the remaining penalty is already at the statutory minimum, as this would constitute an illegal reduction rather than a violation of the prohibition of reformatio in peius.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
lla Corte d'appello di Napoli;udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella che ha conclusoper la declaratoria di inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in sede di giudiziodi rinvio - disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, con la sentenza diannullamento n. 9933 del 2025 del 10 aprile 2025 della sentenza di altra sezione della Cortedi appello di Napoli del 18 marzo 2021 - in parziale riforma della sentenza di condanna delTribunale di Napoli del 2 ottobre 2017, emessa nei confronti di Ferdinando Grazioso, haassolto l’imputato in ordine al reato di bancarotta documentale, con nessuna variazionedella pena.2.
Con un unico motivo di ricorso Ferdinando Grazioso, per il tramite del difensore difiducia, avv. Giuseppe Laudante, deduce ex art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.,l’inosservanza di norme penali sostanziali e processuali e vizio di motivazione nellarideterminazione della pena a seguito della assoluzione del ricorrente per il reato dibancarotta documentale per non aver commesso il fatto.Ad avviso della difesa, dopo il ridimensionamento del fatto per l’intervenutaassoluzione del ricorrente dal reato di bancarotta documentale la pena non poteva rimanereinvariata, configurandosi una pena illegale.Si deduce, inoltre, che la Corte di appello di Napoli non abbia dato conto del percorsoargomentativo logico - deduttivo seguito nella determinazione della pena in concretoapplicata.3.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.2. Il motivo di doglianza non merita accoglimento giacché il Giudice del rinvio hacorrettamente determinato la misura della pena irrogata al ricorrente dopo averlo assolto dalreato di bancarotta documentale.Infatti, eliminata l’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, n. 1 l. fall., la penaoriginariamente irrogata dalla sentenza annullata anche in relazione al delitto di bancarottafraudolenta (non interessata dalla pronuncia di annullamento) non poteva essereulteriormente ridotta per le ragioni correttamente evidenziate dalla sentenza impugnata,ovvero per avere il Giudice di primo grado già concesso le attenuanti generiche nellamassima estensione e secondo un giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, conconseguente irrogazione della pena nella misura di anni due di reclusione.Detta pena, tenuto conto del minimo edittale previsto per il reato di bancarottafraudolenta di cui al comma 1 dell’art. 216 l fall., per il quale il ricorrente ha riportatocondanna definitiva, non è ulteriormente riducibile, venendosi a configurare, in casocontrario, l’illegalità di una pena inferiore.Nel caso di specie, il principio del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597,comma 4, cod. proc. pen., pur correttamente invocato, non è stato violato.La disposizione richiamata stabilisce, infatti, che «se è accolto l'appello dell'imputatorelativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la penacomplessiva irrogata è corrispondentemente diminuita».L’istituto, come è noto, è finalizzato ad evitare all’imputato appellante di doversopportare conseguenze a lui sfavorevoli per effetto dell’esercizio del potere diimpugnazione in quanto il rischio di una decisione peggiorativa inciderebbe sull’effettività deldiritto di difesa e della garanzia del doppio grado di giurisdizione.Ciò nondimeno deve tuttavia evidenziarsi che il principio in questione postula, in ognicaso, che la pena sia determinata in maniera legale.Pertanto va affermato che non viola il divieto di reformatio in peius la sentenza delgiudice di appello che pur a seguito di una pronuncia parzialmente assolutoria per uno deireati in continuazione non diminuisca la pena inflitta dal giudice di primo grado perché nonulteriormente riducibile.Nella sentenza impugnata, pertanto, non sono riscontrabili i vizi denunciati con ilmotivo di ricorso.3.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronunciaconsegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO GIUSEPPE SANTALUCIA