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Ordinanza — n. 20618/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because defendant personally filed it without a registered defense lawyer as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20618/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marcello Verdiani's appeal inadmissible de plano because he personally submitted the petition without a registered defense lawyer. Although the Tribunal of Surveillance of Perugia accepted the personal filing, the 2017 law mandates that such appeals must be signed by a qualified lawyer or face automatic rejection. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void ab initio.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation filed personally by an accused or convicted person is inadmissible unless signed by a defense lawyer registered in the special roll.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility defense lawyer registration requirement Cassation appeal procedure de plano rejection criminal procedural law diritti del detenuto diritti della difesa convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010 - 01).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610,comma 5-bis, cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una sommaalla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

ato di sorveglianza di Spoletoudita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOCon ordinanza del 15 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha qualificatocome ricorso per cassazione l’impugnazione proposta personalmente da Verdiani Marcelloavverso diciotto provvedimenti, tra cui il decreto in epigrafe, emessi dal Magistrato disorveglianza di Spoleto su reclami ex art. 35-bis Ord. pen., disponendone la trasmissione aquesta Corte.Osserva il Collegio che per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, è esclusa lafacoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorsoper cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere sottoscritto, a penad’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensidegli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017,dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una sommaalla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE VINCENZO SIANI