Italian court annuls surveillance order worsening parole conditions due to lack of specific legal reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a surveillance order that worsened the defendant's release schedule without sufficient justification. The defendant argued the order lacked specific reasons for the deterioration, citing only generic health concerns and dangerousness. The court ruled that the decision was invalid because it failed to articulate the specific facts necessitating the stricter regime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 7 Cost.; Art. 568, comma 2 c.p.p.: Provvedimenti sulla libertà personale sono ricorribili in cassazione per violazione di legge; la mancanza o apparenza di motivazione rende il provvedimento annullabile.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
llamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catania,provvedendo sull’istanza di XXXXXXXXXXXXX, sottoposto alla detenzione domiciliare permotivi di salute ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord pen. e autorizzato a uscirequotidianamente dal domicilio dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00, di modificadell’orario di uscita pomeridiano per indispensabili esigenze di vita, ha revocatol’autorizzazione alle uscite nelle ore antimeridiane e autorizzato uscite pomeridiane conorario 17:00-20:00, limitatamente ai giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.2.
Avverso la decisione XXXXXXXXXXXXX, a mezzo difensore, ha proposto ricorso percassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.Si è doluto che il Magistrato di sorveglianza abbia modificato in senso peggiorativo ilregime delle uscite, in assenza di sopravvenienze o violazioni da parte del condannato chegiustificassero la decisione, rimarcando che il provvedimento difetta dei requisiti minimi dimotivazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Occorre premettere che il ricorso per cassazione è ammissibile ai sensi dell’art. 111,settimo comma, Cost., che sancisce la generale ricorribilità dei provvedimenti sulla libertàpersonale per violazione di legge.
La previsione costituzionale è recepita dall’art. 568,comma 2, cod. proc. pen., a tenore del quale «sono sempre soggetti a ricorso percassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudicedecide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possonodare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28».In linea con le disposizioni richiamate, è consolidato nella giurisprudenza di legittimitàl’indirizzo secondo cui sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, poiché incidonosulla libertà personale del condannato, i provvedimenti con i quali il magistrato disorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione delladetenzione domiciliare (Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 – 01; conformi, trale altre, Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 – 01;
Sez. 1, n. 25639 del21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922 – 01; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv.255309 – 01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 – 01).Le questioni concernenti le modalità di esecuzione delle misure alternative, afferendo aposizioni di diritto soggettivo del condannato, suscettibili di tutela giurisdizionale in sede dilegittimità, devono essere oggetto di motivazione da parte del giudice, anche in relazione algiudizio prognostico in vista della finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzocomma, Cost.3.
Tanto premesso, occorre rammentare che, come chiarito dalle Sezioni Unite,«qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, ècomunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in talcaso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione neiprovvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01).Secondo la giurisprudenza di legittimità, alla mancanza di motivazione devono essereequiparate le ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento censurato appaionocriptiche, essendo talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da farerimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione oggetto di vagliogiurisdizionale, rendendo l'atto processuale adottato privo di effettive enunciazioniargomentative (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303 -01).Il vizio di violazione di legge per apparenza della motivazione è riscontrabile nelprovvedimento impugnato, atteso che il giudice di merito ha aggravato le modalità esecutivedella misura alternativa, evocando genericamente le condizioni di salute e «la notevolissimapericolosità del reo», ma omettendo di esplicitare specifiche sopravvenienze o violazioniidonee a giustificare la disposta rimodulazione.In tal modo il giudice non ha spiegato le ragioni per le quali, a fronte dellapresentazione di un’istanza tesa soltanto a modificare gli orari di uscita pomeridiana, abbiaadottato un provvedimento nettamente peggiorativo del regime restrittivo per il ricorrente.4.
S’impone pertanto l'annullamento del decreto, con rinvio per nuovo giudizio alMagistrato di sorveglianza di Catania. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza diCatania.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE VINCENZO SIANIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.