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Sentenza — n. 20605/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court order for procedural error in qualifying a request under Art. 671 vs 629-bis CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20605/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled an appeal court order that declared a request inadmissible by incorrectly applying Article 629-bis of the Code of Criminal Procedure. The defendant argued the request concerned the continuation of sentences under Article 671, but the lower court treated it as a request for rescission of judgment requiring special power of attorney. The court ruled this created an irreconcilable contradiction between the stated facts and the legal basis, violating the principle of reasoned decisions.

Regesto Legislator

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Art. 671, Art. 629-bis cod. proc. pen.: A judgment declaring a request inadmissible based on a procedural requirement for a different legal remedy than the one actually requested constitutes a violation of law and a defect in reasoning.

Parole chiave

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continuation of sentences rescission of judgment procedural inadmissibility special power of attorney violation of law defect in reasoning annulment with remittal domanda di continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Il provvedimento deve pertanto essere annullato con rinvio alla Corte di appellodi Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, perché proceda a nuovo esamedell’istanza, qualificandola correttamente ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. eprovvedendo sulle relative richieste.
Art. 629-bis cod. proc. pen.
Ne consegueche l’ordinanza risulta affetta, al contempo, da violazione di legge (per l’inconferenterichiamo dell’art. 629-bis cod. proc. pen.) e da vizio di motivazione, perché la ratiodecidendi non è coerente con la premessa in fatto e con l’oggetto della domanda.3.
art. 629-bis cod. proc. pen
Ne consegueche l’ordinanza risulta affetta, al contempo, da violazione di legge (per l’inconferenterichiamo dell’art. 629-bis cod. proc. pen.) e da vizio di motivazione, perché la ratiodecidendi non è coerente con la premessa in fatto e con l’oggetto della domanda.3.
art 671 cod.proc. pen
Dall’ordinanza impugnata emerge, in premessa, che l’istanza propostanell’interesse del condannato era volta al riconoscimento della continuazione tra quattrosentenze irrevocabili ai sensi dell’art. 671 cod.
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Testo completo

della Corte d'appello di Bolognaudita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Antonio Balsamo, che ha chiestol’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna, in funzione digiudice dell’esecuzione, nell’ambito dell’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di Ali Fatthi Mohamed Fatthi Saad, volto al riconoscimento della continuazione tra quattrosentenze irrevocabili, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza qualificandola comerichiesta di rescissione, che, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., avrebbe dovutoessere presentata da un difensore munito di procura speciale.2.Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per mezzo del suo difensore,denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 671 e 629-bis cod. proc. pen., evizio della motivazione.Deduce in sintesi il difensore come l'ordinanza impugnata si fondi su un'evidenteerrore di diritto e su una motivazione viziata da contraddittorietà manifesta, avendo laCorte, da un lato, riconosciuto che la richiesta riguardava la continuazione ex art 671 cod.proc. pen., ed avendola poi dichiarato inammissibile, attraverso l'improprio richiamo all'art629-bis cod. proc. pen.3.

Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Antonio Balsamo, ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinviodell’impugnata ordinanza.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Dall’ordinanza impugnata emerge, in premessa, che l’istanza propostanell’interesse del condannato era volta al riconoscimento della continuazione tra quattrosentenze irrevocabili ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.; tuttavia, nello sviluppoargomentativo, il giudice dell’esecuzione ha poi qualificato la domanda come richiesta direscissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., pervenendo alla declaratoria diinammissibilità per difetto di procura speciale.Siffatto passaggio motivazionale dà luogo ad un insanabile contrasto interno: ilprovvedimento, dopo avere individuato correttamente il petitum nell’istituto dellacontinuazione in executivis, perviene ad una decisione di rito facendo applicazione di unadisciplina del tutto eterogenea, riferita ad un rimedio straordinario (rescissione delgiudicato) non dedotto dalla difesa né ricavabile dal contenuto dell’istanza.

Ne consegueche l’ordinanza risulta affetta, al contempo, da violazione di legge (per l’inconferenterichiamo dell’art. 629-bis cod. proc. pen.) e da vizio di motivazione, perché la ratiodecidendi non è coerente con la premessa in fatto e con l’oggetto della domanda.3. Il provvedimento deve pertanto essere annullato con rinvio alla Corte di appellodi Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, perché proceda a nuovo esamedell’istanza, qualificandola correttamente ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. eprovvedendo sulle relative richieste.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA SERENA CURAMI VINCENZO SIANI