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Ordinanza — n. 20599/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the convicted person must use a registered defense lawyer to file the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20599/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marcello Verdiani's appeal inadmissible de plano because he attempted to file it personally without a registered defense lawyer. The Tribunal of Surveillance had initially accepted the personal submission, but the Court noted that Law 103/2017 explicitly requires such appeals to be signed by a qualified attorney or results in immediate inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected, and Verdiani was ordered to pay the associated court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Criminal appeals for cassation by convicted persons must be filed by a registered defense lawyer; personal filing renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition registered defense lawyer requirement de plano rejection Law 103/2017 reform impugnazione di decisioni amministrative violazione delle forme sostanziali modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Law 23 June 2017, n. 103
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010 - 01).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610,comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una sommaalla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una sommaalla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

ato di sorveglianza di Spoletoudita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOCon ordinanza del 15 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha qualificatocome ricorso per cassazione l’impugnazione proposta personalmente da Verdiani Marcelloavverso diciotto provvedimenti, tra cui il decreto in epigrafe, emessi dal Magistrato disorveglianza di Spoleto su reclami ex art. 35-bis Ord. pen., disponendone la trasmissione aquesta Corte.Osserva il Collegio che per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, è esclusa lafacoltà dell’imputato – e quindi anche del condannato – di proporre personalmente ricorsoper cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere sottoscritto, a penad’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, ai sensidegli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017,dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01).Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una sommaalla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE VINCENZO SIANI